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Giovedì 17 Maggio 2012 - Aggiornato 17/05/2012 20:21 - Online: 192 - Visite: 8388607

18/01/2010 20:02

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Tarsu, "la giunta Venticinque è incompetente". Parola di Implatini

Un documento co-firmato da Rocco Verdirame

Scicli - La Giunta Venticinque ha approvato con delibera N. 364 del 24/12/2009 l’aumento della tariffa TARSU nella misura del 40% per l’anno 2010.

Tale aumento si applica a tutte le categorie (Abitazioni, garage, esercizi pubblici, artigiani, commercianti, etc.) ad esclusione di quella per l’abitazione con unico occupante. 
 

In ordine alla stessa si articolano i seguenti rilievi:

Incompetenza della Giunta Comunale
La deliberazione è illegittima in quanto affetta da incompetenza funzionale.

La competenza deve essere riconosciuta solo al Consiglio Comunale cui spetta il potere di determinare la variazione delle tariffe e dei tributi locali.

Nel caso in esame trova applicazione solamente l’art.32 lett.g) della L. 142/1990,  come recepito dall’art. 1 L.R. 48/1991, in quanto la previsione dell’art. 42 D. Lgs. 267/2000 non risulta immediatamente applicabile in Sicilia.

La competenza in ordine alla approvazione delle TARIFFE TARSU 2010 è da ascrivere quindi solamente al Consiglio Comunale.  

2 - Violazione e falsa applicazione dell’ art . 61 co. 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993.

L’art. 61 del D.lgs. n. 507/1993 stabilisce che il gettito complessivo della TARSU non può superare il costo di esercizio del servizio né essere inferiore al 50%, inteso al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti e al netto della deduzione dell’importo (oscillante tra il 5% e il 15%) a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti.   

Ai fini dell’osservanza dei superiori limiti, minimo e massimo di copertura dei costi, si deve fare riferimento solamente ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali, e non si devono considerare addizionali, interessi e penalità .     

La Giunta Comunale di Scicli ha utilizzato invece un dato presunto, comunicato dal responsabile del settore manutenzione ed ecologia, con nota prot. n. 5876 del 15/12/2009) ha specificto che la previsione di spesa – per l’anno 2010 – relativa al Servizio di Igiene Ambientale ammonterà a € 3.449.829,87. La  Giunta Comunale –  accertato che con l’applicazione delle tariffa Tarsu anno 2009 si avrebbe un’entrata di € 2.535.000,00 e un

disavanzo di gestione di €  914.829,87 – ha provveduto ad aumentare le tariffe – per l’anno 2010 – nella misura del 40% al fine di conseguire una entrata pari alla previsione di spesa di € 3.449.829,87 e garantire così la copertura integrale dei costi del servizio .

Ciò è in palese violazione del co. 1 dell’art. 61 D. Lgs. cit. che prevede, chiaramente, che ai fini della copertura dei costi del servizio si deve fare riferimento solamente ai dati del conto consuntivo, comprovati da documentazioni ufficiali,  e non quindi alle previsioni di spesa.

Poiché la nota non risulta allegata alla delibera non risulta neppure possibile esperire alcuna forma di controllo sulla entità delle singole voci di costo poste alla base della previsione di spesa di €  3.449.829,87. Manca in definitiva ogni specificazione e giustificazione di detto importo.

Non risulta neppure chiaro se detto ammontare sia al netto della deduzione dell’importo (oscillante tra il 5% e il 15%) a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti esterni. Nel caso vi sarebbe palese violazione del sopra indicato co.3 bis dell’art. 61 D.Lgs.cit.

Inoltre va rilevato che la determinazione della misura della predetta deduzione spetta al Consiglio Comunale previa approvazione di apposito regolamento per l’applicazione della Tarsu, ai sensi  dell’art . 68  co. 1  del   D.Lgs.  507/1993).

Infine  la  scelta di addivenire alla copertura integrale  dei costi del servizio – adottata dalla Giunta –  si appalesa  illegittima –- in quanto non è stata effettuata dal competenze organo assembleare (ex art. 32 lett. g L. 142/1990, come recepito in Sicilia) ed inoltre per il fatto che trova applicazione soltanto con la contestuale introduzione della TIA  (tariffa igiene ambientale) di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/97 .

Tutto ciò evidenziato i sottoscritti :

1- chiedono a codesta Direzione  di conoscere il parere in ordine alla legittimità della delibera di cui  all’oggetto;

2- invitano il Sindaco e la Giunta Comunale a revocare la delibera n. 364 del 24/12/2009 relativa all’approvazione delle Tariffe Tarsu 2010 in quanto sussistono fondati motivi sulla illegittimità della stessa.

Allegasi copia delibera n. 364 del 24/12/2009 .

Scicli,  18/01/2010         

         

    Giuseppe Implatini                                                          Geom. Rocco Verdirame

       (Dottore commercialista)                                                    Consigliere comunale 

  Presidente pro-tempore  Associazione NOVA LEX                  (Lista Progetto Scicli)

    

Redazione

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