29/01/2010 11:17
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Scicli - Premesso che il Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada – al co. 5 dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – stabilisce che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona titolare di “contrassegno invalidi” il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo autorizzato ad usufruirne.
A tal fine il co. 1 dell’art. 381 D.P.R cit. pone a carico degli enti proprietari della strada l’allestimento e il mantenimento delle strutture idonee a consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
Pertanto – in base alla suddetta normativa – la concessione di spazi di sosta personalizzati per i titolari di contrassegno invalidi costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione Comunale, cui conseguentemente non corrisponde alcuna situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto in capo all’eventuale richiedente (TAR Friuli Venezia Giulia sentenza n. 98 del 22/02/2006).
Considerato che a Scicli sono stati rilasciati un alto numero di contrassegni per invalidi e sono stati creati un elevato numero di stalli di sosta personalizzati, si ravvisa, ad avviso della scrivente associazione, la necessità di procedere alla regolamentazione di tale facoltà disciplinando i criteri in base ai quali l’organo tecnico esercita la facoltà riconosciuta all’Amministrazione, per contemperare nel migliore dei modi l’interesse privato con l’interesse pubblico ad un razionale utilizzo del territorio da un punto di vista di disciplina delle soste.
Per tale motivo si propone l’adozione dei seguenti criteri per la concessione di spazi di sosta personalizzati a titolari di contrassegni invalidi:
1) La concessione può essere fatta a favore di titolare di contrassegno invalidi permanente, ovvero rilasciato in presenza di una invalidità non inferiore ad anni cinque, nel solo caso in cui venga prodotta apposita certificazione medica, attestante la totale l’impossibilità di deambulare o l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, rilasciata dall’autorità sanitaria locale competente;
2) Il titolare di “contrassegno invalidi” deve essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo;
3) Il titolare del contrassegno invalidi non deve avere ad alcun titolo nei pressi della propria abitazione la disponibilità di un garage o di un’area privata idonea alla sosta del veicolo a suo servizio;
4) La concessione deve avere ad oggetto uno spazio ubicato nei pressi dell’abitazione del titolare del contrassegno invalidi su area pubblica ad uso pubblico densamente trafficata. Rimangono escluse le strade private ad uso pubblico e le zone in cui non esiste alta intensità di traffico;
5) Ai fini del rispetto del presupposto dell’alta densità di traffico la richiesta del titolare del contrassegno invalidi deve essere inoltrata a cura del Comando di Polizia Municipale al Settore Lavori Pubblici che esprimerà un parere obbligatorio attinente al profilo viabilistico, e più precisamente in ordine sia all’ubicazione proposta per lo stallo di sosta riservato, sia della densità di traffico solitamente caratterizzante l’area interessata dalla richiesta. In mancanza di alta densità di traffico la richiesta non potrà trovare accoglimento;
6) La spesa per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta personalizzati per invalidi è interamente sostenuta dall’Amministrazione Comunale.
Gli stalli personalizzati per disabili già esistenti che non si conformano alla presente regolamentazione verranno soppressi.
A tal fine tutti i titolari di concessione spazi di sosta personalizzati già esistenti dovranno produrre, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, la seguente documentazione:
a) certificazione medica, attestante la totale impossibilità di deambulare o l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, rilasciata dall’autorità sanitaria locale competente;
b) fotocopia della patente di guida e del libretto di circolazione del veicolo a disposizione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non avere ad alcun titolo nei pressi della propria abitazione la disponibilità di un garage o di un’area privata idonea alla sosta del veicolo a suo servizio.
I procedimenti in corso per la concessione di stalli di sosta personalizzati dovranno essere definiti in base alla presente regolamentazione.
Non saranno più ammesse richieste di stalli personalizzati al di fuori delle casistiche e delle procedure di cui alla presente regolamentazione.
La sottoscritta Associazione invita il Sindaco e i Consiglieri Comunali di voler proporre la presente delibera al Consiglio Comunale di Scicli .
Scicli,29/1/2010
Dott. Giuseppe Implatini
Presidente pro-tempore
Associazione NOVA LEX
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