Giovedì 09 Febbraio 2012 - Aggiornato 08/02/2012 22:51 - Online: 224 - Visite: 8388607
12/05/2010 10:43
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Modica - Il Procuratore della Repubblica Francesco Giuseppe Puleio ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati Luigi Virgilio Giglio, Saverio Agosta; Antonino Avola; Salvatore Calvo; Franco Nifosì (defunto in questi giorni); Giuseppe Pisana; Roberto Turlà e Venticinque Giovanni, nel procedimento relativo alla morte del piccolo Giuseppe Brafa Misicoro ed al ferimento della turista tedesca Marija StefanieMikulcic, ad opera di cani mordaci ed aggressivi presenti nella zona di Sampieri in Scicli.
Questo il dettaglio delle contestazioni.
Giglio
1) per il delitto di omicidio colposo aggravato, p. e p. dall’art. 589, 61, n. 3 c.p. per avere cagionato per colpa la morte del piccolo Brafa Misicoro Giuseppe (nato a Ragusa l’8.08.1999), aggredito dai cani di proprietà dell’indagato e deceduto a causa dei morsi.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281; L. Regione Sicilia 3.07.2002, n. 15; Ordinanze del Ministero Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario a) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone; b) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina; c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito nonostante la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 15.03.2009.
2) per il delitto di lesioni personali colpose aggravate, p. e p. dall’art. 590, comma 4, 61 n. 3 c.p., per avere cagionato per colpa a Pluchino Carmelo, aggredito dai cani di proprietà dell’indagato, lesioni personali consistenti in “ferite lacero contuse multiple sparse su tutto il corpo”, malattia giudicata guaribile in giorni venti s.c.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato ; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281, L. Regione Sicilia 3.07.2000, n. 15, Ordinanze del Ministero della Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario a) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone; b) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina; c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito con la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 15 marzo 2009.
3) per il delitto di lesioni personali colpose aggravate, p. e p. dall’art. 590, comma 4, 61 n. 3 c.p., per avere cagionato per colpa a Giovanni CarmeloBuscema, aggredito dai cani di proprietà dell’indagato, lesioni personali consistenti in “ferite ascoriche superficiali”, malattia giudicata guaribile in giorni otto s.c.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281; L. Regione Sicilia 3.07.2002, n. 15; Ordinanze del Ministero Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario
i) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone;
ii) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina;
iii) c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito con la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 15 marzo 2009.
4) per il delitto di lesioni personali colpose gravissime aggravate, p. e p. dall’art. 590 c.p., per avere cagionato per colpa a MIKULCIC Marija Stefanie, n. Calw (Germania) il 24.09.1985, aggredita dai cani di proprietà dell’indagato, lesioni personali gravissime consistenti in “gravissimo trauma da strappamento al viso, al tronco e agli arti superiori ed inferiori da morso di cane. Lesioni multiple complicate diffuse superficiali e profonde da morso di cane. Insufficienza respiratoria”, con deformazione del viso.
a) Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in particolare nell’omettere tutte le cautele necessarie per non far uscire gli animali dal recinto, fatiscente ed inadeguato allo scopo, che delimita la proprietà dell’indagato; nel nutrire i cani con razioni insufficienti e scarti di animali bovini, suini ed ovini e con carcasse degli stessi suoi cani, in tal modo esasperandone le componenti caratteriali di aggressività.
b) Colpa consistita altresì nel non ottemperare al disposto delle seguenti previsioni normative: L. 14.08.1991, n. 281; L. Regione Sicilia 3.07.2002, n. 15; Ordinanze del Ministero Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009, che impongono al proprietario a) di vigilare sulla detenzione degli animali in suo possesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone; b) di apporre dei microchip sugli animali e di iscriverli all’anagrafe canina; c) di provvedere alla loro sterilizzazione;
c) consentendone in tal modo la proliferazione incontrollata e determinandone la difficoltà di nutrizione e la conseguente aggressività.
Con l’aggravante di avere agito con la previsione dell’evento, conoscendo la pericolosità dei propri animali.
In Scicli, il 17.03.2009.
5) per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, p. e p. dall’art. 337 c.p., per avere opposto resistenza alla messa in sicurezza dei cani fuoriusciti dalla recinzione della propria abitazione, intenzionalmente non richiamando gli animali che aggredivano i carabinieri Giovanni Rossitto e Carmelo Licitra i quali, accorsi in soccorso di Giuseppe Brafa Misicoro, assalito dagli animali, erano costretti a sparare un colpo di pistola per respingerli ed allontanarli dal corpo della vittima.
In Scicli, il 15.03.2009.
6) per il reato di gestione di discarica abusiva, p. e p. dall’art. 256, comma 1, lett. a) e b) del D. L.vo 152/2006, per avere effettuato nel terreno di proprietà dell’indagato sito in C.da Pisciotto un’attività di raccolta di rifiuti anche pericolosi, tra i quali: deiezioni animali; ossa di animali provenienti da scarti di macellazione, ossa e teschi di cane; lastre di eternit dismesso; un accumulatore al piombo esausto; pneumatici esausti; parti meccaniche dismesse; numerosi imballaggi in legno, plastica e cartone; circa n. 18 bombole vuote di gas in evidente stato di ossidazione; tracce di combustione di rifiuti; nonché una Fiat 127 tg. RG 153333, un’Autobianchi A112 tg. RG 156960 ed una Fiat 500 tg. RG 71020 (assente nell’archivio Aci), tutte in evidente stato di abbandono, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, creando in tal modo un pericolo concreto ed attuale per l’incolumità e la salute pubblica, nonché un pericolo concreto di danno ambientale.
In Scicli, sino al 18.03.2009.
Avola e Turlà
7) del delitto di omissione di atti di ufficio in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p., perché, in concorso tra loro, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, a seguito di richiesta di intervento da parte della Stazione dei Carabinieri di Sampieri di Scicli con richiesta del 2.09.2008 (Prot 7/100-4), in cui si avvertiva la necessità di un controllo igienico sanitario dei cani detenuti da Giglio Virgilio Luigi in C.da Pisciotto, in quanto sprovvisti di microchip e pericolosi per la sicurezza ed incolumità pubblica, indebitamente rifiutavano un atto del loro ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica e di igiene e sanità doveva essere compiuto senza ritardo; e precisamente:
a) omettevano di segnalare formalmente, come previsto dall’art. 3 L.R. Sicilia 3.07.2000, n. 15, al Comune ed all’A.U.S.L. competente l’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe canina (e dunque sprovvisti di microchip);
b) non provvedevano al prelievo degli stessi ovvero alla richiesta di prelievo al Comune di Scicli per la sterilizzazione, come previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art. 2 L. 14.08.1991, n. 281, dall’art. 3 L.R. Sicilia 3.07.2000, n. 15, dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 13.12.2007 e dalle ordinanze 14.01.2008 e 6.8.2008, Ministero della Salute.
In Scicli, il 3.09.2008.
8) del delitto di falsità ideologica in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, a seguito di richiesta di intervento da parte della Stazione dei Carabinieri di Sampieri di Scicli, all’esito del sopralluogo in C.da Pisciotto presso l’abitazione di Giglio Virgilio Luigi del 3.09.2008, attestavano falsamente nella relazione Prot. n. 2273 del 5.09.2008 intestata Regione Siciliana – Assessorato Sanità- A.U.S.L. N. 7 Ragusa - che i cani nella disponibilità del predetto “non presentano sintomi riferibili a malattie infettive, né infestazioni parassitarie in atto”, senza in realtà aver provveduto a verificare quanto affermato, né alla visita dei cani stessi.
In Scicli, il 5.09.2008.
AGOSTA e TURLÀ
9) del delitto di falsità ideologica in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, a seguito di richiesta di intervento da parte del Comando del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Scicli, in esecuzione della delega di indagine della Procura della Repubblica del 12.02.2009, all’esito del sopralluogo in C.da Pisciotto presso l’abitazione di Giglio Virgilio Luigi, attestavano falsamente nel verbale di sopralluogo congiunto con il personale del Corpo Municipale di Scicli, che i cani da quest’ultimo detenuti, “in numero di circa trenta soggetti di varie età e sesso, si trovavano in accettabili condizioni di salute e nutrizione, né si evidenziavano segni riferibili a malattie infettive ed infestive clinicamente manifeste”, non avendo provveduto al controllo né numerico, né patologico di quanto affermato, per essersi limitati, rimanendo al di fuori della recinzione, ad un colloquio con il Giglio.
In Scicli, l’11.03.2009.
10) del delitto di omissioni di atti d’ufficio in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p., perché, in concorso tra loro, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, a seguito di richiesta di intervento da parte del Comando del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Scicli, in esecuzione della delega di indagine della Procura della Repubblica del 12.02.2009 (in cui si avvertiva la necessità di un controllo igienico-sanitario e numerico dei cani detenuti da Giglio Virgilio Luigi in C.da Pisciotto), ottemperando alla richiesta con notevole ritardo, indebitamente rifiutavano un atto del loro ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica e di igiene e sanità doveva essere compiuto senza ritardo; e precisamente:
a) omettevano di segnalare formalmente al Comune, all’A.U.S.L. competente ed alla Procura di Modica, l’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe canina (e dunque sprovvisti di microchip) come previsto dall’art. 3 L. Regione Sicilia n. 15/2000;
b) non provvedevano al prelievo degli stessi ovvero alla richiesta di prelievo al Comune di Scicli per la sterilizzazione come previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art. 2 L. 14.08.1991, n. 281, dall’art. 3 L.R. Sicilia 3.07.2000, n. 15, dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 13.12.2007 e dalle ordinanze 14.01.2008 e 6.8.2008 Ministero della Salute.
In Scicli, l’11.03.2009.
Agosta, Avola e Turlà
11) dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, p. e p. dagli artt. 110, 113, 40 cpv., 43, 81 cpv., 589, 590 c.p., perché, in cooperazione tra loro e consapevoli della negligenza, imprudenza, imperizia e dell’inosservanza delle disposizioni di legge in materia di animali d’affezione da parte di Giglio Luigi Virgilio, in qualità di medici veterinari dipendenti dell’A.U.S.L. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica -, deputato (ai sensi della L. 14.08.1991, n. 281; della L. Regione Sicilia 3.07.2000, n. 15; del Decreto Presidente Regione Sicilia del 12.1.2007; del Decreto Assessore Sanità Regione Sicilia del 13.12.2007; delle ordinanze 14.01.2008, 6.8.2008 e 3.3.2009 del Ministero della Salute) al controllo degli animali di affezione ed alla prevenzione del randagismo, pur a fronte di reiterate segnalazioni (nelle date 23.8.2008, 29.8.2008, 2.9.2008) dei Carabinieri di Sampieri di Scicli, con le quali si segnalava la presenza di un branco di cani randagi e morsicatori, pericolosi per la pubblica incolumità, ed avendo l’obbligo giuridico di intervenire con l’adozione delle misure stabilite dalla legge sui cani detenuti dal Giglio ovvero vaganti ovvero con aggressività non controllata, sapendo trattarsi di cani “morsicatori”, omettendo colposamente di intervenire, cagionavano la morte di Brafa Misicoro Giuseppe; lesioni personali a Paola BrunaFinotti; lesioni personali a Giovanni Carmelo Buscema, (“ferite ascoriche superficiali”), con malattia giudicata guaribile in giorni otto s.c.; lesioni personali a Pluchino Carmelo, (“ferite lacero contuse multiple sparse su tutto il corpo”), con malattia giudicata guaribile in giorni venti s.c.; lesioni personali gravissime a Marija Stefanie Mikulcic, (“gravissimo trauma da strappamento al viso, al tronco e agli arti superiori ed inferiori da morso di cane. Lesioni multiple complicate diffuse superficiali e profonde da morso di cane. Insufficienza respiratoria”, con deformazione del viso), tutti aggrediti dai cani di Giglio, vaganti in contrada Pisciotto.
Con colpa consistita, tra l’altro, nella violazione delle seguenti disposizioni specifiche:
a) art. 3 L. Regione Sicilia n. 15/2000, in quanto non segnalavano formalmente al Comune ed all’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio l’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe canina, segnalazione che avrebbe comportato l’apposizione dei microchip e dunque la possibilità di collegamento dei cani al detentore Giglio;
b) decreto assessoriale – Regione Sicilia – del 13.12.2007, in quanto non ottemperavano all’obbligo di procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani detenuti dal Giglio, avuto altresì riguardo a quanto dispone l’art. 5 ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008 che prevede per i cani “morsicatori” e per i cani “ad aggressività non controllata” l’obbligo di predisporre i necessari interventi per la tutela dell’incolumità pubblica;
c) e con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia per non avere attuato quanto prescritto dalla normativa vigente anche avuto riguardo alla personalità, all’età, alle precarie e visibili condizioni di salute, all’evidente stato di indigenza di Giglio Virgilio Luigi, alle precarie condizioni della recinzione del terreno di proprietà dell’indagato, al numero dei cani adulti (n. 11) ed al numero dei cuccioli (n. 20), circostanze che avrebbero dovuto far prevedere, nel tempo, la totale incapacità del Giglio di provvedere al contenimento, al controllo della riproduzione ed alla adeguata nutrizione dei cani, con notevole aggravamento del pericolo per l’incolumità pubblica.
In Scicli e Modica sino al 17.03.2009.
Calvo e Pisana
12) del delitto di omissione di atti d’ufficio in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p. perché, in concorso tra loro, Calvo in qualità di Capo Settore Manutenzione ed Ecologia e PISANA quale responsabile del servizio Ecologia del Comune di Scicli, rifiutavano indebitamente un atto del proprio ufficio non adempiendo all’obbligo di provvedere in ordine alla denuncia presentata da Francesco Occhipinti che segnalava la presenza in località Pisciotto di Scicli di branchi di cani incustoditi che recavano disagi, con aggressioni continue ai danni dei residenti; cani stanziati presso l’abitazione di Giglio Virgilio senza ricevere alcuna cura e vigilanza. Atto che per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica doveva essere compiuto senza ritardo.
In Scicli, il 22.08.2006.
Calvo
13) del delitto di interruzione di un pubblico servizio, p. e p. dall’art. 340 c.p. per avere interrotto la regolarità di un servizio pubblico posto a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, annullando le richieste di cattura di cani randagi - intervento prot. n. 25484 del 27.08.08 e prot. n. 3952 del 28.08.08 – a mezzo fax del 4.09.2008 indirizzato alla Dog Professional, canile convenzionato per la cattura e custodia dei cani randagi con il Comune di Scicli.
In Scicli, il 4.09.2008.
Nifosì e Venticinque
14) del delitto di omissione di atti d’ufficio in concorso, p. e p. dagli artt. 110, 328 c.p. perché, in concorso tra loro, Venticinque in qualità di sindaco del Comune di Scicli e NIFOSÌ quale comandante della Polizia municipale, pur a fronte di reiterate segnalazioni (nelle date 23.8.2008, 29.8.2008, 2.9.2008) dei Carabinieri di Sampieri di Scicli, con le quali si segnalava la presenza di un branco di cani randagi e morsicatori, pericolosi per la pubblica incolumità, rifiutavano indebitamente un atto del proprio ufficio non adempiendo all’obbligo di disporre per l’identificazione, la registrazione in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, e la sterilizzazione dei cani rinvenuti o catturati sul territorio, atto che per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica doveva essere compiuto senza ritardo, ex Ordinanze del Ministero della Salute del 14.1.2008, del 6.8.2008 e del 3.3.2009; nonché ex Decreto Assessoriale Regione siciliana del 13.12.07.
In Scicli, dall’agosto 2008 al marzo 2009.
15) dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, p. e p. dagli artt. 110, 113, 40 cpv, 43, 81 cpv, 589, 590 c.p., perché, in cooperazione tra loro, consapevoli della negligenza, imprudenza, imperizia e dell’inosservanza della disposizioni di legge in materia di animali d’affezione da parte di Giglio Luigi Virgilio, Venticinque in qualità di sindaco e NIFOSÌ quale comandante della Polizia municipale di Scicli, responsabile della prevenzione del randagismo, avendo l’obbligo giuridico di intervenire con l’adozione delle misure stabilite dalla legge sui cani detenuti dal Giglio, ovvero vaganti, ovvero con aggressività non controllata, sapendo trattarsi di cani “morsicatori”, pur a fronte di reiterate segnalazioni (nelle date 23.8.2008, 29.8.2008, 2.9.2008) dei Carabinieri di Sampieri di Scicli, con le quali si segnalava la presenza di un branco di cani randagi e morsicatori, pericolosi per la pubblica incolumità, omettendo colposamente di intervenire, cagionavano la morte di Brafa Misicoro Giuseppe; lesioni personali a Paola BrunaFinotti; Giovanni CarmeloBuscema, (“ferite ascoriche superficiali”, malattia giudicata guaribile in giorni otto s.c.; lesioni personali a Pluchino Carmelo (“ferite lacero contuse multiple sparse su tutto il corpo”, malattia giudicata guaribile in giorni venti s.c.; lesioni personali gravissime a Marija Stefanie Mikulcic, (“gravissimo trauma da strappamento al viso, al tronco e agli arti superiori ed inferiori da morso di cane. Lesioni multiple complicate diffuse superficiali e profonde da morso di cane. Insufficienza respiratoria”, con deformazione del viso); tutti aggrediti dai cani di Giglio vaganti in contrada Pisciotto. Con colpa consistita, tra l’altro, nella violazione delle seguenti disposizioni specifiche:
a) non adempivano all’obbligo di disporre per l’identificazione, la registrazione in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, e la sterilizzazione dei cani rinvenuti o catturati sul territorio, atto che per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica doveva essere compiuto senza ritardo, ex Ordinanze del Ministero della Salute del 14.1.2008; del 6.8.2008 e del 3.3.2009; Decreto Assessore Regione siciliana del 13.12.07;
b) non emettevano nei confronti di Giglio le sanzioni amministrative previste dalla L. Reg.sic. 15/2000, art. 3, comma 7, art. 26;
c) non segnalavano formalmente al competente servizio veterinario il concentramento di cani non autorizzato dal Comune e senza il parere dell’Azienda USL competente per territorio, essendo qualsiasi concentramento di animali posto sotto la vigilanza e tutela del servizio veterinario ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 e 24.
d) non provvedevano alla vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti a carico del soggetto detentore degli animali (art. 14, L.R. 15/2000; D.A. 13.12.07; art. 6, D.P. 12.01.07 n.7);
e) non adottavano il dovuto provvedimento amministrativo di confisca dei cani a fronte della evidente e conclamata impossibilità del Giglio di assumersi le responsabilità ed i doveri (art. 9, comma 2, L.R. 15/2000) connessi alla loro detenzione, e configurando artatamente, al fine di tenere esente il bilancio comunale dal relativo onere di cattura e mantenimento degli animali, la necessità che i Carabinieri di Sampieri di Scicli effettuassero invece un sequestro penale, del quale non esistevano i presupposti.
In Scicli, sino al marzo 2009.
Redazione
07/02/2012 - 15:19
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30/01/2012 - 14:19
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05/02/2012 - 19:02
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31/01/2012 - 11:50
CronacaRagusa
1
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4
12/05/2010 20:07
PAROLE DURE
3
12/05/2010 13:54
LA LEGGE ITALIANA
L'INGIUSTIZIA
ANCHE LE FORZE DELL'ORDINE, CARABINIERI, VIGILI URBANI, ASL ECC, DICONO CHE IL PROBLEMA ERA FERMO ALLA PROCURA. VOGLIO VEDERE ................. DALTRONTE IL COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO NON E' CHE CE L'HANNO LORO, LORO HANNO TUTTO IL COLTELLO, MANICO E LAMA.
2
12/05/2010 11:41
CARO UOMO LIBERO
O.G,
Come si dice in questi casi "Duocu cara u sceccu" Modica, la Procura di Modica e tutto quello che appartiene a questo territorio, bè sono immuni di tutto... In poche parole possono fare quello che vogliono tanto non gli fanno niente... Cani, soldi e tutto quello che hanno combinato in questi anni... Saluti e baci
1
12/05/2010 10:26
E LA PROCURA DI MODICA?
Un Uomo libero.
nessuna responsabilità?