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Sabato 04 Febbraio 2012 - Aggiornato 04/02/2012 20:14 - Online: 238 - Visite: 8388607

19/06/2010 01:26

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Ici, parla Implatini, Nova Lex

L’esclusione dal pagamento dell'Ici non è subordinata alla registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito

Scicli - Come è noto, il Consiglio Comunale di Scicli approvò la delibera n. 25 del 2/4/2009, con la quale stabilì l’esclusione dal pagamento dell’ICI per le unità immobiliari conferite in comodato d’uso gratuito,da parte dei genitori ai figli che le utilizzano come abitazione principale.
Contemporaneamente subordinò, detta esclusione, all’obbligo di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito nonché alla condizione che i figli non debbano possedere alcun altro immobile. 

In merito all’introduzione di detto obbligo di registrazione nonché alla condizione che i figli non debbano possedere alcun altro immobile, si sottolinea che detta normativa è palesemente contra legem, in quanto l’art. 59, lett. e, del D.Lgs. 446/1997 conferisce ai Comuni solamente ed  esclusivamente il potere di “considerare abitazioni principali,quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”.
Per cui i Comuni non possono introdurre obblighi o condizioni di sorta, in quanto non rientrano nella potestà regolamentare degli stessi, attribuita dall’art. 59 del D.Lgs. 446/1997.

Pertanto riteniamo opportuno informare il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, in particolare quei 13 che hanno votato la suddetta delibera nonché i dirigenti del Comune di Scicli che il Consiglio Comunale non è il Parlamento Italiano che può approvare o modificare le leggi dello Stato bensì può decidere entro i limiti della propria potestà regolamentare conferitagli dalla legge ossia dal sopra citato art. 59 del D.Lgs. 446/1997.
Infine vogliamo informare i cittadini di Scicli che anche questa delibera è stata già inviata alla Direzione Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze, la quale si pronuncerà sulla legittimità della stessa, con apposita risoluzione ministeriale, speriamo quanto prima.
In ultimo vogliamo sottolineare che i contribuenti di Scicli non sono disposti a perdere tempo e danaro per ottemperare  all’obbligo di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito,imposto con la sopra citata delibera n. 25 e non rientrante nel potere regolamentare dei Comuni. 

In conclusione vogliamo ricordare che gli immobili e persino le case diroccate dei contribuenti, ancorché poveri o disagiati economicamente, pagano l’ICI, mentre i palazzi dei  Partiti politici e dei Sindacati sono esenti da Ici.

  Scicli,18.6.2010 
              Dott. Giuseppe Implatini                                                                                                             

               Presidente pro-tempore

               Associazione NOVA LEX

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