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''La disciplina della composizione della direzione distrettuale antimafia e dell'assegnazione dei procedimenti aventi a oggetto delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso è dettata prima di tutto dalla legge, che risale al 1991 spiega la commissione E' la legge che prevede che i procedimenti per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso siano assegnati solo ai magistrati componenti della direzione antimafia, salvo casi eccezionali''. Ancora, ''è la legge, precisamente l'ordinamento giudiziario, che fissa un limite di permanenza nella direzione distrettuale antimafia, determinato dal Consiglio nel massimo consentito di dieci anni. Lo stesso termine è previsto, in base alla legge, per ogni altro gruppo specializzato sia in materia civile che penale, sia per i giudicanti che per i requirenti''. Le circolari del Csm relative all'assegnazione dei procedimenti in tema di mafia ''sin dal 1994, hanno sempre previsto, in conformità alla norma di legge, come eccezionale l'assegnazione a magistrati non facenti parte della direzione distrettuale antimafia e l'ultima risoluzione consiliare del 5 marzo 2014 si è limitata a specificare i criteri per determinare tali casi eccezionali, individuandoli nella esigenza di apporti professionali diversi da quelli propri dei magistrati della direzione distrettuale antimafia ovvero nella esigenza di perequazione dei carichi di lavoro''. ''Per quanto riguarda il limite temporale di permanenza nella direzione distrettuale antimafia precisa ancora la commissione la circolare vigente, non modificata sul punto, prevede non solo una gradualità nell'uscita dei magistrati dalla direzione distrettuale, ma anche la possibilità che il magistrato in uscita possa concludere i procedimenti in precedenza assegnatigli. Tale disciplina conclude la nota vuole evitare pregiudizi alla continuità dell'azione investigativa e nel contempo i molteplici rischi legati alla concentrazione dei procedimenti della Dda in capo a pochi specialisti''.
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