La cultura può essere usata come paravento rispetto a una gestione illegale della cosa pubblica.
A sostenerlo è il Consiglio di Stato, rispetto al tema dello scioglimento per mafia di un Comune.
Premesso che lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, infatti, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 6 marzo 2012, ha emanato una sentenza contro il Comune di Nicotera (Vibo Valentia), sciolto per mafia.
I consiglieri avevano ricorso contro lo scioglimento del Comune.
Ma hanno trovato un muro contro il loro ricorso.
Per quale ragione?
La natura del provvedimento di scioglimento, di carattere straordinario, non è di tipo sanzionatorio, ma, anzi, preventivo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 marzo 2008, n. 321); ciò comporta che quale presupposto si richiede solo la presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori.
Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2006, n. 1622), ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza e all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata.
È da affermarsi, dunque, l’autonomia del provvedimento di scioglimento rispetto all’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori. (Consiglio Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6040)
In questo senso, sostiene il Consiglio di Stato, a poco rileva l’elencazione di iniziative culturali a suffragio di una presunta bontà e legalità dell’azione amministrativa.
“Le iniziative culturali, come talora accade nei territori interessati dal fenomeno mafioso, ben possono prestarsi a svolgere un “ruolo” di copertura e/o di “di facciata”, rispetto alla realtà della dinamica clientelare degli interessi sottesi alla gestione della cosa pubblica”, sentenzia il Consiglio di Stato, che ha confermato lo scioglimento per mafia di Nicotera.