Attualità Scicli

Scicli in attesa di scioglimento

Imminente la decisione del Governo

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Scicli - L'indizione dei comizi elettorali, per il 31 maggio, è semplicemente un atto dovuto da parte della Prefettura, che attende la riunione del Consiglio dei Ministri in cui sarà deliberato lo scioglimento del Comune di Scicli.

Del resto, che la punizione nei confronti della attuale classe politica di governo arrivi è dimostrato dall'inerzia assoluta dei due parlamentari nazionali di governo che gravitano su Scicli: la senatrice Padua e l'on. Minardo, entrambi assenti da qualunque iniziativa politico elettorale.

Con buona pace dei consiglieri uscenti. 

Saranno Angelino Alfano e Matteo Renzi a tagliare la testa a tutti, anche ai renziani. 

Il ministero dell'Interno gode in questo caso di ampia discrezionalità e non è prevista alcuna partecipazione al procedimento. Lo ribadisce il Tar Lazio con la sentenza n. 3428/2015, che propone una attenta disamina sull'applicazione dell'articolo 143 del Tuel e definisce i confini dell'intervento dei prefetti e del Viminale.

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Con le modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 30, della legge 94/2009, l'articolo 143 del Tuel prevede che i consigli sono sciolti quando emergono «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori … ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica» (comma 1). Al Prefetto è affidato il compito di disporre ogni opportuno accertamento, anche nei confronti del segretario, dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente, nominando una apposita commissione che lavora per tre mesi prorogabili per altri tre (comma 2). Entro 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione, il Prefetto invia al ministro una relazione (comma 3) e lo scioglimento è disposto con Dpr (comma 4), che conserva i suoi effetti per un periodo da 12 a 18 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 in casi eccezionali (comma 10).

Nel caso della sentenza n. 3428/2015, viene impugnato da alcuni amministratori il Dpr di nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione di un Comune del catanese, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio per la durata di 18 mesi. La censura riguarda la pretesa violazione del principio di partecipazione al procedimento finalizzato allo scioglimento. Il Tar riporta alla memoria la consolidata giurisprudenza secondo cui questa partecipazione non solo non è prevista dall'articolo 143, ma «la sua mancanza è ampiamente giustificata dalla circostanza che si tratta di misura che, caratterizzandosi per il fatto di costituire la reazione dell'ordinamento alle ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica, esige interventi rapidi e decisivi». Nello scioglimento, affermano i giudici, ricorrono quelle particolari esigenze di celerità che giustificano l'esenzione sia delle forme partecipative che della comunicazione dell'avvio del procedimento, proprio perché lo scioglimento comporta un'attività di natura preventiva e cautelare.

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In effetti, già la terza sezione del Consiglio di Stato era intervenuta, con la sentenza n. 2895 del 28 maggio 2013, a ricordare che la natura dello scioglimento «non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo». Da questo discende che, ai fini dell'emanazione del Dpr, è sufficiente la presenza di elementi relativi a collusioni o a forme di condizionamento da parte dell'organizzazione criminale, che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra quest'ultima e gli amministratori. L'articolo 143, infatti, consente al Prefetto di effettuare indagini su circostanze che devono presentare un grado di significatività di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza. Quindi non sono necessari penetranti procedimenti investigativi né serve dimostrare conclamati elementi oggettivi di collusione e infiltrazione, proprio perché lo scioglimento, essendo misura preventiva e non sanzionatoria, serve a evitare che quanto raccolto tramite indagine si tramuti in fenomeno operante che produce violazione delle regole democratiche. La terza sezione del Consiglio di Stato ha riproposto i medesimi argomenti con le sentenze n. 4845 e n. 4852, entrambe del 26 settembre 2014.

Per fare un esempio: basta che un politico dia in locazione dei locali di sua proprietà a un mafioso perchè si configuri una "soglia di attenzione". Non c'è rilevanza penale del fatto, ma la circostanza è elemento sufficiente a che il Viminale valuti il contesto in cui il rapporto -fra politica e delinquenza organizzata- matura. 

La sentenza n. 3428/2015 del Tar Lazio è interessante anche perché propone una sorta di decalogo sui passaggi principali elaborati dalla giurisprudenza – anche costituzionale – sull'argomento scioglimento. Ricordano i giudici che lo scioglimento è una misura di carattere straordinario per fronteggiare un'emergenza straordinaria, per cui sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento del Viminale nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori. A garanzia c'è l'altro livello istituzionale degli organi coinvolti nel complesso iter: relazione del prefetto, proposta del Ministro dell'Interno, deliberazione del Consiglio dei Ministri, adozione di apposito Dpr. Il provvedimento di scioglimento deve inoltre essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare e la tutela dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, buon andamento e regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Da ultimo c'è il sindacato del giudice amministrativo, attento ad analizzare la ricostruzione dei fatti e le implicazioni desunte dagli stessi, che però non può spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, non essendo necessario un puntiglioso accertamento di ogni singolo episodio o delle responsabilità personali, anche penali, degli amministratori.


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