Accesso vietato per chi ha un Isee superiore a 20mila euro
di Redazione

Le persone fisiche, che possono accedere alla quarta rottamazione a saldo e stralcio, con sconti variabili dal 65 al 90%, possono anche “abbandonare” le precedenti rottamazioni che non si sono ancora perfezionate con il versamento delle somme dovute. È infatti stabilito che possono essere estinti, anche se già compresi nelle precedenti rottamazioni, i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, o dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento.
Passaggio alla rottamazione a saldo e stralcio. Il “passaggio” alla rottamazione a saldo e stralcio può riguardare i predetti debiti compresi nella rottamazione prima o seconda edizione, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente fatti a seguito delle predette dichiarazioni sono definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione. Gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione a saldo e stralcio. Per i debiti che “passano” dalle vecchie definizioni alla rottamazione a saldo e stralcio potrebbe anche capitare che i versamenti fatti siano già sufficienti per estinguere i carichi rottamabili. In questo caso, non si avrà alcun rimborso, ma la domanda per beneficiare del saldo e stralcio va comunque presentata entro il 30 aprile 2019.
Accesso vietato per chi ha un Isee superiore a 20mila euro. Per accedere alla definizione a saldo e stralcio deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l’Isee del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro. Al riguardo, si ricorda che l’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per le persone fisiche in grave difficoltà economica, i debiti tributari e contributivi possono essere estinti senza pagare le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora.
Domanda da presentare entro il 30 aprile 2019. Le persone fisiche che intendono accedere alla definizione agevolata a “saldo e stralcio” devono presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet entro il 7 gennaio 2019. Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2% annuo.
Sconti variabili dal 65 all’84%. Le persone fisiche che accedono alla rottamazione a saldo e stralcio devono pagare: a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 16%, se l’Isee del nucleo familiare non supera l’importo di 8.500 euro; al 20%, se l’Isee del nucleo familiare supera l’importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro; al 35%, se l’Isee è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro; b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Sconto del 90% per chi si trova in stato di sovra indebitamento. Si trovano, in ogni caso, in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche che si trovano in stato di sovra indebitamento, per le quali è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione, cioè al 30 aprile 2019, la procedura di liquidazione di tutti i loro beni. Queste persone potranno estinguere i loro debiti versando le somme affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Ritorno dal saldo e stralcio alla rottamazione ter. È stabilito che entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2019, l’importo delle somme dovute, e delle singole rate, nonché, se sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito a saldo e stralcio. Nel caso di comunicazione che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Al riguardo, è curiosa questa rateazione per i “bocciati” dalla rottamazione a saldo e stralcio, che, pur essendo “rinviati” alla rottamazione ter, beneficiano di un calendario più lungo sia della stessa rottamazione ter, sia della rottamazione a saldo e stralcio. In pratica, per chi pagherà a rate, in un massimo di 17 rate, la prima, pari al 30% del debito, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% potrà essere pagato in sedici rate, di pari importo, cioè pari al 4,375% del debito, entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Pagando due rate l’anno, l’ultima delle sedici previste scadrà nel 2027, cioè il 30 novembre 2027. Insomma, una rateazione lunga 8 anni, dal 30 novembre 2019 al 30 novembre 2027. Il dubbio è che questa lunga rateazione sia frutto di una svista.
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