Roma - Avete subito un danno economico dal Coronavirus perchè non avete potuto fare la vacanza programmata, prendere il mezzo pubblico e il volo aereo, andare a un concerto o allo stadio a vedere una partita? Avete diritto a un rimborso. Ma come fare per richiederlo? Vediamo caso per caso.
Abbonamenti ai mezzi pubblici. A normare i rimborsi per gli abbonamenti ai mezzi pubblici che non sono stati utilizzati causa lockdown è il Decreto Rilancio 34/2020 (art. 215), che prevede la possibilità di ottenere una parte di rimborso della quota relativa ai mesi in cui il cittadino non ha usato l’abbonamento. Dietro autocertificazione dell’utente, l’azienda può scegliere di concedere un voucher di importo corrispondente al periodo di mancata fruizione o un prolungamento della durata dell’abbonamento (pari alla durata del periodo per cui non è stato possibile usare i mezzi).
Rimborso del biglietto del treno in caso di rinuncia al viaggio. Trenitalia e Italo riconoscono il rimborso integrale del biglietto acquistato dal viaggiatore a prescindere dalla tariffa acquistata, e per tutte le tipologie di treni (Freccia, Intercity e regionale per Trenitalia). Questo se il titolo di viaggio non è stato usato per motivi legati al coronavirus. La rinuncia viene considerata valida ai fini del rimborso per motivi legati alla quarantena o alla permanenza domiciliare, se legata a viaggi di istruzione, concorsi, manifestazioni o eventi annullati sempre per il Covid, o anche a viaggi verso l’estero.
Vacanze o voli cancellati. Il viaggiatore di usufruire del diritto di recesso per «impossibilità della prestazione» (che in questo caso è la vacanza) e di essere rimborsato dell’intera somma versata. Una possibilità che vale per tutti i viaggi compresi tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020. Come stabilito dal Dl Cura Italia, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data della partenza, insieme al titolo di viaggio. Entro altri 30 giorni verrà rimborsato tramite la restituzione della somma, oppure grazie a un voucher dello stesso valore, che avrà validità di un anno dalla data di emissione.
Pacchetti turistici «tutto compreso». Chiunque ha acquistato un titolo di viaggio legato a un pacchetto turistico «tutto compreso» per una data compresa nel periodo di impossibilità a muoversi dalla propria città o dal Paese per le norme di contenimento del Covid-19 può recedere dal contratto. L’organizzatore del viaggio può scegliere se rimborsare il cliente (con un tempo massimo di 14 giorni), offrirgli un pacchetto sostitutivo di qualità uguale o superiore o un voucher dello stesso importo, con valore di un anno dall’emissione. Dato che molti clienti si sono lamentati della possibilità di ricevere un voucher invece che il rimborso integrale, una segnalazione dell’Antitrust trasmessa al Parlamento e al Governo raccomanda che gli operatori lascino piena libertà di scelta ai consumatori tra ricevere il voucher o la somma.
Viaggi studio o d’istruzione. Durante l’anno scolastico 2019/2020 i viaggi di istruzione, le visite guidate o gli scambi culturali previsti dagli istituti sono stati cancellati per le misure di contenimento del coronavirus. A normare il rimborso per questa realtà è il Decreto Cura Italia, all’articolo 88, che riconosce il diritto di recesso previsto dal Codice del turismo e prevede la possibilità di ricevere un rimborso integrale con la restituzione della somma o tramite un voucher di pari importo da usare entro un anno. L’organizzatore potrà dare il rimborso (o emettere il voucher) non appena avrà ricevuto i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi, senza superare i 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Il decreto prevede poi che, per i viaggi che riguardano le scuole dell’infanzia e le classi finali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Biglietti per concerti, spettacoli, mostre. Chi ha acquistato un biglietto per un evento culturale di vario genere, che non ha avuto luogo o a cui non ha potuto partecipare per le norme di contenimento del Covid-19, può chiedere il rimborso all’organizzatore dell’evento, allegando il titolo di acquisto alla domanda. Come rimborso può ricevere un voucher di pari importo. La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei Dpcm che prevedono restrizioni anti-contagio che hanno determinato l’impossibilità ad assistere all’evento o hanno annullato l’evento stesso. Le regole sono sempre contenute nell’articolo 88 del Decreto Cura Italia.
Partecipazione a fiere o congressi annullati. Il Decreto Liquidità 23/2020 prevede, all’articolo 12-bis, un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute, per un massimo di 60 mila euro, per la partecipazione a fiere e congressi commerciali all’estero che sono state disdette per il Covid-19. Il credito d’imposta spetta alle imprese entro il limite massimo delle risorse stanziate: 10 milioni di euro per il 2020.
Abbonamento e iscrizione a palestre, centri sportivi e piscine. Tutti gli amanti della palestra, i nuotatori e i frequentatori di centri benessere, terme o centri culturali durante i mesi di lockdown non hanno potuto usufruire dei loro abbonamenti. Ecco perché possono chiedere il rimborso per il periodo di sospensione dell’attività, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio (art. 2016 comma 4). La domanda di rimborso «del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva» può essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è entrata in vigore della legge di conversione, insieme al contratto o alla prova del pagamento.
L’assicurazione Rc auto. L’assicurato può richiedere la sospensione dei contratti di assicurazione Rc auto per un periodo scelto e fino al 31 luglio 2020, senza dover pagare penali o costi aggiuntivi. La sospensione opera dal giorno in cui l’agenzia di assicurazioni ha ricevuto la richiesta. Ovviamente nel periodo di sospensione dell’assicurazione la macchina non può circolare o stazionare su una strada pubblica, dato che non è coperta dall’assicurazione obbligatoria. La norma è contenuta nel Dl Cura Italia 18/2020, all’articolo 125. Per i contratti scaduti (e non ancora rinnovati) o che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 luglio 2020 è previsto un allungamento da 15 a 30 giorni del periodo di copertura assicurativa, prima che subentri la nuova polizza.