Pur restando sotto i limiti
di Redazione

Roma – In attesa che il Parlamento emendi e approvi il decreto dell’Ecobonus edilizia 110 per cento, alcuni dubbi sorgono in merito all’efficacia del provvedimento e del beneficio. Se la norma rimanesse uguale a quella licenziata dal consiglio dei ministri i condomini e i proprietari di case unifamiliari dovrebbero stare molto attenti prima di dare il via libera ai lavori perché a opere completate c’è il rischio di scoprire che pur avendo speso meno dei limiti previsti (60 mila euro per la coibentazione dell’edificio, 40 mila per l’impianto di riscaldamento) il super ecobonus non copre tutte le spese.
Questo può succedere per due ragioni. La prima è che, allo stato attuale della normativa, è necessario che gli interventi (art 119 del decreto rilancio al comma 3) apportino «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta».
A parte il fatto che l’espressione «conseguimento della classe energetica più alta» suona abbastanza criptica, il guaio è che, per restare alla parte del tutto chiara della norma, non è affatto facile ottenere il miglioramento di due classi senza interventi radicali e costosi.
Il perito che presenta i lavori in assemblea (o al singolo committente nel caso di abitazione unifamiliare) deve essere in grado di garantire che il risultato verrà ottenuto, perché se non fosse così succederebbero due cose: la prima è che si perde il diritto al 110% e si retrocede allo sconto dell’ecobonus normale (65-70% in dieci anni); la seconda è che bisogna entrare in causa con chi ha stilato la prima perizia, con le imprese ecc.
Il secondo problema è collegato al primo e a sua volta non è facilmente superabile se non vengono cambiati gli obblighi sui materiali da adoperare per gli interventi e sui limiti di spesa per le singole opere.
Chiariamo i termini della questione: per chi effettua la coibentazione dell’edificio è prevista, come diciamo sopra, una spesa detraibile massima di 60mila euro per unità immobiliare. Se insieme alla coibentazione ad esempio si cambiano anche i serramenti questi rientrano tra le opere detraibili fino al tetto di 60 mila euro (totale spesa per coibentazione e serramenti). Questo però non vuol dire che per la coibentazione si possono spendere fino a 60 mila euro perché la parte agevolabile dell’intervento non può superare dei limiti di spesa a metro quadrato di superficie delle pareti dell’edificio che devono essere indicati dal Mise.
Il rischio concreto è che il Mise faccia riferimento al dm 16/02/2016 che per l’isolamento prevede un massimale di spesa di 100 euro a metro quadrato di parete nel caso di cappotto termico, cifra che sale a 150 euro se si realizza anche un’intercapedine ventilata.
Al di là dei problemi tecnici che non è nostro compito affrontare c’è il fatto che per ottenere una riqualificazione energetica come quella richiesta dal decreto quelle cifre non bastano, soprattutto se il condominio è di piccole dimensioni, con progettazione, ponteggi, pratiche che finiscono per incidere maggiormente.
Hugony cita diversi casi concreti. Ne segnaliamo per tutti solo uno: un condominio di Milano di 12 unità immobiliari la cui riqualificazione comprendente un cappotto termico è costato al committente 239,90 euro al metro quadrato al netto delle detrazioni fiscali. Ipotizzando che il limite di spesa per il super eco bonus venga confermato a 100 euro al metro quadrato, se quel condominio avviasse a luglio i lavori nell’intendimento di sfruttare la nuova opportunità fiscale in realtà constaterebbe che ben 129,90 euro al metro quadrato (ovvero 239,90 euro meno i 110 rimborsati dal bonus) resterebbero a suo carico. Con l’ecobonus tradizionale a parità di intervento e bonus del 70% su tutto il costo si spenderebbero solo 71,70 euro al metro. Senza contare che i requisiti per ottenere l’agevolazione sono meno stringenti e per questo si può optare anche per un intervento meno radicale e meno costoso.
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