Roma - Ecobonus edilizia 110 per cento, in arrivo c’è il decreto che regolamenterà la cessione del credito. Il decreto del Mise identifica i requisiti tecnici ed economici degli interventi che beneficiano di incentivi all’efficientamento energetico, definisce le modalità di asseverazione dei lavori che dovranno rispettare, sotto la loro responsabilità, i tecnici e le modalità di pagamento, esplicitando, tra l’altro, che anche per il super ecobonus è necessario ricorrere al cosiddetto bonifico parlante, con l’indicazione dei dati del soggetto che percepisce le somme. Alla luce del decreto è ora possibile quindi valutare appieno se si possono sfruttare al meglio le opportunità, molto ghiotte sulla carta, offerte dal super ecobonus. Prima di dare il via ai lavori è necessario assicurarsi su tre aspetti. II primo è, dopo aver definito la natura degli interventi che si vogliono compiere, avere la certezza che al termine dei lavori si otterrà un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno due classi: per provare il conseguimento del risultato è necessario disporre di un Ape (attestato prestazione energetica) redatto prima dell’inizio dei lavori e di uno al termine. Il decreto del Mise specifica anche le caratteristiche puntuali a cui deve rispondere il documento qualora riguardi un edificio con più unità immobiliari. Sarà molto difficile cavarsela con attestazioni di comodo ottenibili on line.
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Il secondo punto è valutare se il costo rientra nei tetti previsti dal decreto rilancio. Ricordiamo che il super ecobonus è applicabile a tutti i lavori già agevolati con l’ecobonus normale ma a condizione che ci sia uno degli “interventi trainanti” (isolamento termico dell’edificio, canbio della centrale termica/caldaia). In condominio se si realizza la coibentazione dell‘edificio il tetto di spesa complessiva è di 40mila euro per unità immobiliare nei condomini da due a otto abitazioni e 30mila per i condomini da nove abitazioni e oltre. Se si sostituisce la centrale termica con una ad alta efficienza il tetto è 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15mila euro per le unità più grandi. Se si effettua sia la coibentazione sia il cambio della centrale termica i tetti si sommano. Nelle case monofamiliari e nelle villette a schiera tetto di spesa è di 50mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30mila euro per il cambio della caldaia abbinata all’installazione della pompa di calore. Va da sé che tutti gli interventi devono essere a norma rispetto a quanto stabilito dal decreto del Mise.
Il terzo punto è il più delicato e il decreto ha fatto chiarezza al riguardo. Come abbiamo scritto più volte in queste settimane, restare entro i tetti di spesa non basta. È necessario anche che i costi sostenuti siano allineati a quanto previsto dal Mise. Qualora tutte le voci di costo riferibili agli interventi siano precisamente identificabili nelle raccolte dei prezzi medi delle opere edili redatte a livello regionale o nei “Prezzi informativi dell’edilizia” editi dal Genio Civile bisognerà che i costi siano uguali o inferiori; nel caso in cui non sia possibile bisognerà che il tecnico incaricato dell’asseverazione dei costi si riferisca analiticamente a quanto indicato all’allegato I del decreto dove sono indicati i costi massimi delle varie opere. Solo per fare due esempi: l’isolamento delle coperture esterne non può costare più di 230 euro metro quadrato (Iva esclusa), l’isolamento dei pavimenti interni non può andare oltre i 150 euro per metro. Un’eventuale eccedenza resterebbe a carico del contribuente, anche se il costo complessivo fosse inferiore ai tetti di cui parliamo al punto precedente.
Tra qualche giorno, come detto sopra, si scioglierà anche il nodo della cessione del credito: ricordiamo che per il super ecobonus e per tutti gli altri bonus legati a efficientamento e ristrutturazione degli immobili il decreto rilancio ha introdotto una duplice possibilità:
1) Cedere il credito a chi compie i lavori ottenendo uno sconto in fattura di entità contrattabile. L’impresa può a sua volta usufruire del credito o cederlo, soluzione che presumibilmente sarà la più gettonata, perché difficilmente un’impresa edile ha la liquidità necessaria per poter lavorare e aspettare cinque anni per rientrare nei costi sostenuti.
2) Cedere il credito a un terzo, come una banca o una compagnia di assicurazione . L’operazione dovrebbe risultare facilitata dal fatto che sarà lanciato un portale sul quale inoltre potranno essere compiuti anche tutti gli altri adempimenti (ad esempio le comunicazioni obbligatorie all’Enea) legate all’ottenimento del bonus.
In caso di lavoro condominiale il singolo condomino potrà inoltre recarsi direttamente allo sportello della propria banca: tutte le principali aziende di credito hanno studiato prodotti ad hoc, a condizioni che saranno rese note nelle prossime settimane,dopo l’emanazione del decreto sulla cessione. La cessione del credito, soprattutto nel caso del super ecobonus, ha alcuni vantaggi non trascurabili: evita l’esborso di contanti, evita il rischio di in capienza fiscale, riduce molto i rischi che le opere non rispettino le regole su caratteristiche e costi dei materiali perché evidentemente chi riceverà il credito andrà a controllare. L’incognita è quella dei costi che verranno applicati.