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Ecobonus edilizia 110 e bonus facciate: quando sono cumulabili

Come e quando cumulare il bonus edilizia 110% e il bonus facciate

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I bonus sulla manutenzione immobiliare attualmente in vigore sono otto: super eco bonus ed eco bonus “vecchia versione”, sisma bonus, in versione potenziata al 110% e vecchia versione, bonus facciate, bonus ristrutturazione con le due “appendici”, bonus arredi e bonus verde. Quando si può fare ricorso al bonus al 110% e quando invece bisogna per forza di cose “accontentarsi” di agevolazioni che pur riguardando gli stessi lavori sono ben meno remunerative per il contribuente?

La cumulabilità dei bonus
Per rispondere alla domanda iniziale partiamo dalla regola generale. I bonus sono cumulabili tra loro, nel senso che se si fanno lavori agevolabili con il super ecobonus e lavori agevolati con altre norme si seguiranno percorsi burocratici separati e si riceve per ogni tipologia di opere il bonus spettante; non c’è qui un tetto generale di detraibilità fiscale, ma valgono i tetti previsti per ogni tipo di lavori. Nulla vieta dunque di spendere nello stesso anno fiscale 30 mila euro per un bonus facciate, 5 0mila per lavori agevolati al 110% e 30 mila euro di ristrutturazione casa. Nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo si porteranno in detrazione 2.700 euro per il bonus facciate, 11 mila per il super bonus e 1.500 per la ristrutturazione, in tutto 15.200 euro. Va da sé che per nessun lavoro si possa ottenere una doppia agevolazione fiscale. Inoltre va chiarito che non c’è modo di ottenere il super bonus per lavori che riguardano la ristrutturazione immobiliare, a meno che non si tratti di opere finalizzate al risparmio energetico.

Ecobonus e lavori “trainanti”
Per ottenere l'ecobonus edilizia 110% per il risparmio energetico è necessario effettuare almeno uno dei lavori “trainanti”, che consistono, sintetizzando, nella realizzazione dell’isolamento termico dell’edificio e/o nel cambio della centrale termica con una ad alta efficienza. Solo se avvengono contestualmente a uno di questi interventi sono agevolati sempre al 110% gli interventi previsti dall’ecobonus per così dire standard (detrazioni in 10 anni del 50% per gli interventi nelle singole unità immobiliari). Contestualmente significa che devono essere effettuati nell’ambito di un progetto complessivo di efficientamento dell’edificio e dell’unità immobiliare e, stando alla durata attualmente prevista del super ecobonus, che le fatture devono risultare pagate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Sono agevolabili anche, con le stesse modalità e tempistica, l’installazione del fotovoltaico e di colonnine per la ricarica per le autovetture elettriche, purché abbiano le caratteristiche tecniche prescritte dalle norme sul super bonus.

La differenza tra ecobonus ed ecobonus 110%
A questo punto ricordiamo le principali differenze tra l’ecobonus standard e il super bonus. Come la nuova versione potenziata, l’ecobonus agevola gli interventi di efficientamento energetico. Quello che cambia è la misura dell’agevolazione (dal 50 all’85%), i tempi di ammortamento fiscale (10 anni e non 5), le regole molto meno stringenti sulle caratteristiche dei lavori e sulla congruità dei costi (ad esempio non c’è l’obbligo di guadagnare due classi energetiche o di compiere lavori «trainanti»), e l’applicabilità per qualsiasi immobile e qualsiasi contribuente (l’agevolazione infatti è su Irpef e Ires). La platea di potenziali utenti che non possono accedere al super ecobonus e devono ripiegare sull’agevolazione meno generosa rimane molto ampia. Analogamente bisogna ricorrere all’ecobonus ordinario per l’istallazione di fotovoltaico e colonnine per la ricarica che non rispettano le caratteristiche identificate dal decreto rilancio e dalle circolari collegate.

Sismabonus e bonus facciate
Il sisma bonus nella versione potenziata al 110% non solo è più generoso della vecchia versione ma ha anche requisiti meno stringenti sul miglioramento delle classi sismiche dell’edificio. Inoltre agevola opere autorizzate a partire dal 1° gennaio 2017, anche se ovviamente le spese agevolabili sono quelle pagate dopo il 1° luglio 2020. Quanto al sisma bonus, non è possibile agevolare al 110% gli interventi dell’ecobonus standard; da questo punto di vista la circolare 24/e è assolutamente esplicita. Unica eccezione, forse, riguarda l’installazione del fotovoltaico. Infatti nonostante la circolare 24/e la subordini anch’essa alla presenza di un lavoro trainante di efficientamento energetico, il decreto rilancio (art. 119, comma 5) dice che il fotovoltaico spetta anche nel caso di intervento agevolato dal sisma bonus. Ricordiamo che però il sisma bonus potenziato spetta solo per gli edifici residenziali (condomini con oltre il 50% di abitativo, unità immobiliari singole in classe A tranne A/10) Per quanto riguarda il bonus facciate appare molto complicato che chi ha in corso un intervento finalizzato a questa agevolazione comunque generosa (90% senza tetto di spesa restituiti in 10 anni) riesca a trasformarla in super bonus. In pratica l’operazione deve trasformarsi nella realizzazione di un cappotto termico.


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