Economia
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16/06/2009 09:20

L’area di libero scambio e le controversie fra Stati ed investitori

di Redazione

Il 2010 è l’anno previsto per la realizzazione dell’area euro-mediterranea di libero scambio, voluta dalla Conferenza ministeriale di Barcellona del 1995.

Allora, gli Stati membri dell’UE e dodici Paesi Terzi Mediterranei adottarono all’unanimità una dichiarazione ed un programma di lavoro finalizzati alla progressiva creazione di uno spazio comune di pace, stabilità e condivisa prosperità economico-finanziaria.

Ciò sarebbe avvenuto tramite accordi commerciali, tariffari e doganali diretti a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, liberalizzare lo scambio di servizi, consentire il libero stabilimento di imprese straniere, agevolare il trasferimento di tecnologia ed accrescere l’efficienza della produzione.

L’avvio dell’area di libero scambio determinerà l’apertura di un mercato di circa 800 milioni di consumatori e la crescita dei traffici commerciali e marittimi, che metterà a dura prova due dei principi fondamentali sui cui riposa la saggezza popolare della comunità provinciale ragusana:

– U picca m’avasta, u magnu m’assupercia;

– Ma niatri ama fattu sempr’accussì e n’ha gghiutu buonu.

Sul bilancio provvisorio dei costi e benefici derivanti dalla storica, rigorosa e diffusa applicazione dei predetti comandamenti, lascio ogni considerazione al sociologo.

Di certo, sono palesi gli effetti del concorso di responsabilità, statali, regionali, locali, pubbliche e private, nel mancato o insufficiente adeguamento dei sistemi e metodi:

– viari, infrastrutturali, logistici e di trasporto;

– di erogazione del credito;

– di amministrazione della giustizia;

– di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

– di gestione d’impresa ( strategie produttive, commerciali e distributive );

– di approvvigionamento e pagamento dei fattori della produzione ( es.: petrolio ed energia elettrica );

– di formazione e gestione delle risorse umane;

– di cura delle relazioni internazionali.

D’altra parte, la realizzazione di operazioni commerciali, industriali o speculative nella predetta area porrà sicuramente problemi di tutela dei diritti degli attori coinvolti, che necessiteranno di efficaci strumenti per la soluzione delle dispute commerciali, specie se relative agli investimenti fatti nel quadro delle politiche d’internazionalizzazione delle PMI.

Infatti, i contratti d’investimento conclusi fra uno Stato ed un investitore di altra nazionalità possono dar luogo a controversie, soprattutto quando si verifichino contrasti causati dall’esercizio, da parte dello Stato, di poteri pubblici negativamente incidenti sugli interessi dell’investitore ( esempi: espropriazioni, revoche di finanziamenti, licenze o concessioni, consolidamenti o ristrutturazioni dei debiti…).

In questi casi, per il principio di pari sovranità fra gli Stati, il Paese destinatario dell’investimento gode dell’immunità dalla giurisdizione dello Stato dell’investitore, il quale ultimo non potrebbe chiedere al proprio giudice nazionale la condanna della propria controparte ( salve eccezioni ). 

Per molti anni, l’investitore ha avuto a disposizione l’unico mezzo della protezione diplomatica, costituito da un intervento politico del Paese di appartenenza presso le autorità statali estere, spesso reso impraticabile dalla preventiva rinuncia a ricorrervi, impostagli dallo Stato destinatario nel testo del contratto ( 1 ). 
 

Dal 1965, lo strumento privilegiato per la soluzione di tali dispute è costituito dalla Convenzione di Washington: Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States: ICSID Convention. 
 

La ICSID Convention è trattato multilaterale, attualmente ratificato da oltre 140 Paesi, con cui questi s’impegnano a sottoporre le predette liti a procedure di conciliazione ed arbitrato amministrate da un’istituzione imparziale ed internazionale ( International Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID ) operante a Washington presso la Banca Mondiale. 
 

L’ICSID non concilia o giudica, né direttamente né indirettamente, ma fornisce il quadro normativo ed organizzativo di riferimento per la gestione delle procedure ed il funzionamento dei collegi di conciliazione o dei tribunali arbitrali costituiti ad hoc per i singoli casi ( 2 ).  
 

In dettaglio, per l’applicazione della Convenzione e l’intervento dell’ICSID è necessario che si tratti ( 3 ):

– di una controversia relativa ad un investimento;

– tra uno Stato contraente ( o una sua agenzia o ente ) della Convenzione ed una parte di un altro Stato contraente;

– per la quale vi sia l’accordo scritto delle parti di devolverla all’ICSID. 
 

Il consenso dello Stato destinatario può anche risultare da un proprio codice sugli investimenti o da un trattato bilaterale di protezione degli stessi ( cd. BIT ). 
 

Gli arbitri di parte possono essere scelti liberamente e la Convenzione prevede i criteri per la determinazione della legge applicabile al merito della lite. 
 

I lodi arbitrali ICSID non possono essere impugnati davanti alle giurisdizioni nazionali, ma solamente annullati, per i motivi prescritti dalla Convenzione, da un ad hoc committee di tre membri nominati dal Presidente ICSID. 
 

L’efficacia dei lodi ICSID è garantita dal fatto che gli Stati contraenti devono riconoscerli ed eseguirli alla pari delle sentenze definitive emesse dai giudici nazionali. 
 

In definitiva, il principale merito della ICSID Convention e dell’attività sinora svolta dal Centro di Washington consiste nell’aver delocalizzato e depoliticizzato il rapporto d’investimento, sottraendo l’investitore estero alla supremazia dello Stato destinatario, senza tuttavia pregiudicare le esigenze di protezione di questo rispetto ad investitori in mala fede o contrattualmente inadempienti ( 4 ). 
 

Avv. Antonio Cannata

www.antoniocannata.net 
 

1. Vartui Kurkdjian, Manuale di Commercio Internazionale – IPSOA 2008, pagg. 161 – 163.

2. http://icsid.worldbank.org/ICSID.

3. Fabio Bortolotti, Manuale di Diritto Commerciale Internazionale – CEDAM 2009, pagg. 548 – 554.

4. Piero Bernardini, L’arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali – Giuffrè Editore 2008, pagg. 291 – 292.