Economia
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11/06/2020 13:40

Ecobonus edilizia 110 per cento, le seconde case

Gli emendamenti in Parlamento

di Redazione

Ecobonus edilizia 110 per cento, le seconde case
Ecobonus edilizia 110 per cento, le seconde case

Roma – Seconde case, vale l’ecobonus edilizia 110%? Il Decreto Rilancio affronta la prova del Parlamento, dove una maggioranza trasversale vuole estendere il bonus per le ristrutturazioni antisismiche e l’adeguamento energetico anche alle seconde case. Chi resterebbe fuori dal beneficio? Le dimore signorili, i castelli e le ville, insomma, gli immobili di lusso afferenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che rappresentano meno dell’1% delle unità residenziali.

Le seconde case in Italia sono 5,6 milioni: quasi quatto volte meno delle abitazioni principali, 19,6 milioni. Ma non è detto che tutti questi 5,6 milioni di immobili siano tagliati fuori dalla nuova super-detrazione fiscale.

Le seconde case ammesse già oggi del decreto Rilancio. Il testo attuale del decreto legge (Dl 34/2020) contiene già alcune aperture:
● sismabonus. Innanzitutto, l’esclusione delle seconde case dal 110% riguarda solo i lavori di ecobonus, cioè di riqualificazione energetica (cappotti termici o interventi su impianti di riscaldamento, e opere di risparmio energetico “congiunte”). Non quelli di messa in sicurezza antisismica (sismabonus), nelle zone di pericolosità 1, 2 e 3;
● condomìni. Anche per l’ecobonus, le seconde case sono sempre ammesse se si trovano all’interno di un condominio, quando si interviene sulle parti comuni. E a beneficiarne può essere non solo il proprietario, ma anche un eventuale inquilino in affitto;
singoli appartamenti. Se in un condominio si esegue l’isolamento termico di un singolo appartamento, è quasi impossibile – per come è scritto ora il decreto Rilancio – avere il superbonus del 110%, ed è irrilevante che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Questo perché i lavori devono incidere su oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio.
● case monofamiliari. Quando si interviene con l’ecobonus su un’abitazione “unifamiliare” (come una villetta), se quell’immobile non è abitazione principale viene escluso dal superbonus al 110% e potrà avere – se rispetta i requisiti – la detrazione del 50 o del 65 per cento.