Gli emendamenti in Parlamento
di Redazione

Roma – Seconde case, vale l’ecobonus edilizia 110%? Il Decreto Rilancio affronta la prova del Parlamento, dove una maggioranza trasversale vuole estendere il bonus per le ristrutturazioni antisismiche e l’adeguamento energetico anche alle seconde case. Chi resterebbe fuori dal beneficio? Le dimore signorili, i castelli e le ville, insomma, gli immobili di lusso afferenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che rappresentano meno dell’1% delle unità residenziali.
Le seconde case in Italia sono 5,6 milioni: quasi quatto volte meno delle abitazioni principali, 19,6 milioni. Ma non è detto che tutti questi 5,6 milioni di immobili siano tagliati fuori dalla nuova super-detrazione fiscale.
Le seconde case ammesse già oggi del decreto Rilancio. Il testo attuale del decreto legge (Dl 34/2020) contiene già alcune aperture:
â— sismabonus. Innanzitutto, l’esclusione delle seconde case dal 110% riguarda solo i lavori di ecobonus, cioè di riqualificazione energetica (cappotti termici o interventi su impianti di riscaldamento, e opere di risparmio energetico “congiunte”). Non quelli di messa in sicurezza antisismica (sismabonus), nelle zone di pericolosità 1, 2 e 3;
â— condomìni. Anche per l’ecobonus, le seconde case sono sempre ammesse se si trovano all’interno di un condominio, quando si interviene sulle parti comuni. E a beneficiarne può essere non solo il proprietario, ma anche un eventuale inquilino in affitto;
singoli appartamenti. Se in un condominio si esegue l’isolamento termico di un singolo appartamento, è quasi impossibile – per come è scritto ora il decreto Rilancio – avere il superbonus del 110%, ed è irrilevante che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Questo perché i lavori devono incidere su oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio.
â— case monofamiliari. Quando si interviene con l’ecobonus su un’abitazione “unifamiliare” (come una villetta), se quell’immobile non è abitazione principale viene escluso dal superbonus al 110% e potrà avere – se rispetta i requisiti – la detrazione del 50 o del 65 per cento.
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