Giudiziaria
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01/04/2022 08:57

Calcinacci sull’auto in divieto di sosta: condominio condannato a pagare

Le motivazioni dei giudici siciliani contro il ricorso dell'amministratore del palazzo

di Redazione

(foto archivio)
(foto archivio)

 Palermo – Se un’auto, parcheggiata in divieto di sosta, dovesse essere danneggiata dalla caduta di materiale edile proveniente da uno stabile limitrofo, il proprietario avrebbe diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese necessarie a riparare il veicolo? Di tale problema si è di recente occupata la Corte d’Appello di Palermo, in un caso avvenuto nel capoluogo, e il principio affermato dai giudici siciliani può essere applicato a qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento proveniente da chi non rispetta il Codice della strada.

Ebbene, se il crollo dell’edificio danneggia l’automobile posteggiata in divieto di sosta in prossimità dello stesso, il Comune e i proprietari dell’immobile sono tenuti a risarcire il danno, a meno che non risulti che il divieto sia stato disposto proprio per via delle difettose condizioni di stabilità del palazzo. Solo in tal caso il risarcimento può essere negato, per via della volontaria esposizione al pericolo effettuata dal danneggiato nonostante fosse stato avvertito di ciò.

Nessuna colpa invece può essere imputata all’automobilista per aver parcheggiato la vettura in divieto di sosta, in assenza di segnale di pericolo di crollo. La responsabilità del condominio – prevista specificatamente dall’articolo 2051 Cod. civ. – può essere esclusa dal comportamento imprudente della vittima solo laddove la situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui possa essere prevista con l’ordinaria diligenza. Nella fattispecie la causa del danno, ovvero la rovina dell’edificio, non poteva di certo essere nota al danneggiato, «neppure usando l’ordinaria diligenza perché non c’era alcuna circostanza che potesse indurre il danneggiato a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi».

Inoltre, conclude la Corte, di certo «l’esistenza di generici divieti di sosta non poteva far presumere l’esistenza di un pericolo di crollo, in assenza di specifiche ed apposite segnaletiche e di transennamento della zona di pericolo». Né d’altra parte, «dalla vetustà dell’immobile, in assenza di specifiche segnaletiche di avvertenza, l’utente della strada poteva desumere un pericolo di crollo».