Requisiti e modalità per mettere una croce sul denaro dovuto
di Redazione
Roma – Cancellare ogni debito senza dare nulla in cambio o doversi accordare con i creditori per corrispondergli una minima utilità: è una possibilità prevista espressamente dalla legge a patto che il debitore sia una persona fisica, risulti privo della benché minima risorsa e sia considerato meritevole della misura (non deve cioè aver commesso frodi o doli nella formazione dei debiti). Quando non si dispone della liquidità per saldare i creditori, nemmeno in prospettiva futura, si può ottenere dal giudice la cancellazione dei debiti a seguito di una procedura chiamata «esdebitazione senza utilità»: grazie ad essa, chi è assolutamente indigente viene liberato da tutte le obbligazioni, anche fiscali.
La legge 176/2021 viene incontro a chi, senza averne colpa, è in condizione di sovraindebitamento e non possiede patrimoni mobiliari o immobiliari per onorare gli impegni. L’esdebitazione dell’incapiente può essere concessa una volta sola nella vita ed è la completa liberazione dai propri debiti senza contropartite: l’obbligo torna a rivivere solo se, nei 4 anni successivi alla misura, sopravvengono utilità tali da consentire il pagamento di almeno il 10% dei debiti contratti. Per ottenerla è necessario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che rediga una relazione sullo stato delle cose da sottoporre al vaglio del tribunale.
La relazione deve: indicare le cause dell’indebitamento; esporre le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; valutare completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda. Questa invece deve: riportare tutti i creditori, con le relative somme dovute; l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni; copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3; indicazione di eventuali stipendi, pensioni e altre entrate del richiedente e del nucleo familiare. Anche il ludopatico patologico è “meritevole” di accedere alla misura, se incensurato.
© Riproduzione riservata