di Redazione
E’ severamente vietato, per tutto l’arco dell’anno, buttare dai veicoli o comunque
abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale
acceso e/o incandescente.
Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni
cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
– di accendere fuochi;
– far brillare mine;
– usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
– usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
– fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio
nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia,
stoppie, sterpaglie, etc;
– bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
– compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
– usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle
appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli
organi competenti.
Art. 2
Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno
del territorio comunale, hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni
anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina
sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili,
provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si
protendono sullo stesso, nonché all’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale
pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non
inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.
Art. 3
Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata
lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt.
10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia
dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la
semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole
estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale,
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delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In
alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.
Art. 4
Al fine di evitare la propagazione dell’incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di
fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli
impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.
Art. 5
Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la
distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa
comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la
relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:
– alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano
tracciate lungo il perimetro dell’area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del
fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di
più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
– alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate,
tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della
giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un
raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.
In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità
espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.
Art. 6
Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà
preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle
prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere
dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a
supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
Art. 7
E’ fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di
bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la
sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.
Art. 8
Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
– i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6:
– il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
– le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature
impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai
cumuli di frumento e/o paglia;
– il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere
effettuato a motore spento;
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