Sicurezza
di Valentina Raffa
Ragusa – Ecco a voi le autorità/responsabili della sicurezza e gli adempimenti “obbligatori”, scaduti lo scorso 31 marzo, di verifica strutturale cui vanno sottoposti gli edifici.
In buona sostanza Franco Gabrielli, capo del Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde con un elenco informativo al documento del Comitato pro tribunale riguardante l’idoneità e l’agibilità dei locali destinati a ospitare, a seguito dell’accorpamento, il nuovo tribunale.
Gabrielli, nel rilevare carenze già evidenziate, indica le specifiche competenze del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali cui il Comitato si è rivolto, e fa espresso riferimento alle disposizioni di legge, delle quali il Comitato stesso ha chiesto e chiede il rispetto.
“In merito alla segnalazione di possibili inadeguatezze funzionali e strutturali dei due edifici scelti come sedi per l’accorpamento del tribunale di Modica a quello di Ragusa – è scritto nella nota – occorre evidenziare che tale accorpamento […] esula dalle competenze di questo Dipartimento. In merito, poi, alla richiesta di verifica dei requisiti minimi di sicurezza avanzata dal Comitato tale materia […] è di competenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. In ragione di ciò, qualsivoglia richiesta di verifica in tal senso dovrà essere indirizzata al predetto competente Ministero. Per quanto concerne, poi, le verifiche sismiche delle strutture, si evidenzia che con l’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 è stato istituito l’obbligo delle verifiche di sicurezza per gli edifici ritenuti strategici per finalità di Protezione civile o rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso a seguito di evento sismico. In proposito preme ribadire quanto già affermato nella ‘Circolare sullo stato attuale delle verifiche sismiche previste dall’Opcm 3274/03 e programmi futuri’ adottata il 21 aprile 2004 in ordine al fatto che le verifiche sismiche sono a carico dei proprietari o gestori delle opere, i quali sono, in ogni caso, responsabili della mancata effettuazione delle stesse” Viene rilevato infine che “la normativa vigente in termini di sicurezza sismica definisce i casi in cui è obbligatorio sottoporre l’edificio a una valutazione della sicurezza sismica”.
Insoddisfatto l’avv. Carmelo Scarso. “E’ strano che, nonostante interessati in via diretta, gli organi preposti alla sicurezza, fin troppo ligi e tempestivi a reprimere le condotte illecite dei privati, non procedano ai controlli della struttura giudiziaria di Ragusa – commenta -. Sono troppi oberati di lavoro? Qualcuno li ha bloccati? Se sì, chi? Certo è che la mancanza di tempestività desta fin troppi seri sospetti di interferenze altrettanto illecite quanto la loro inspiegabile, a oggi, omissione. Altrettanto inspiegabile è la mancanza di verifica strutturale ex Opcm 3274/03, scaduta, atteso che le risorse finanziarie erano state a suo tempo approntate. Si sta cercando di fare calare una cortina gommosa sul problema della prevenzione antisismica. Si sbagliano”.
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