Attualità
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20/08/2009 15:22

Alcol, il giro di vite di Antonello Buscema

di Marco Sammito

Modica – Il Sindaco, Antonello Buscema, con propria ordinanza ha adottato misure, contingibili ed urgenti, in materia di somministrazione alimenti e bevande.

L’atto disciplina la regolamentazione dell’orario di chiusura di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, nonché disposizioni in materia di inquinamento acustico.

L’ordinanza, con effetto immediato, disciplina quanto segue:

Orario attività esercizi  somministrazione di alimenti e bevande.
Viene modificato l’art. 1 dell’ordinanza sindacale n. 336/1995 nel seguente modo: “l’orario minimo e massimo di attività degli esercizi pubblici di alimenti e bevande esistenti nel territorio comunale è il seguente:

Orario minimo: 10 ore;
Orario massimo: 20 ore”;
 
Vendita bevande alcoliche.

1. Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte:

a) delle attività  di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;

b) dai circoli privati;

c) delle attività  artigianali autorizzate alla vendita di bevande;

d) delle attività  di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22:00;

e) degli operatori del commercio su area pubblica;

f) ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
 

2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo:

• all’interno del locale;

• sulle proprie pertinenze esterne private;

• sulle pertinenze esterne su suolo pubblico, debitamente

autorizzate dalla SO.RI, come pedane e gazebi e simili;

3. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

4. Ogni pubblico esercizio ed ogni negozio che permette l’asporto di cibo e bevande all’esterno deve collocare, a propria cura e spese, idonei contenitori all’esterno dell’esercizio per permettere la raccolta dei rifiuti provenienti da quanto asportato, concordandone le modalità con il Comune nel caso tali contenitori occupino suolo pubblico. Durante l’apertura dei locali di pubblico esercizio o d’intrattenimento è obbligatorio collocare contenitori per le sigarette dei fumatori che si intrattengono nei locali predetti, ogni gestore di pubblico esercizio, negli orari di apertura, ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza di comportamenti civili da parte degli avventori presenti, in particolare all’esterno del pubblico esercizio stesso, al fine della tutela della quiete pubblica e del decoro urbano.

Vendita alcolici minori anni 18.

  Fermo restando il divieto di somministrare sostanze alcoliche ai minori di anni sedici stabilito dall’art. 689 del codice penale, è fatto divieto di vendere e somministrare, nel territorio comunale, anche al di fuori delle ipotesi previste dal citato art. 689 del codice penale, alle persone di età inferiore agli anni sedici bevande alcoliche di qualunque gradazione. Tali divieti si estendono a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita. I predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche in luoghi accessibili ai minorenni a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell’utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori.
Inquinamento acustico.

1. A chiunque, il divieto generale di provocare rumori molesti o inutili sul territorio del Comune di Modica. In particolare, sono vietati tutti i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a mancanza di precauzione che possano in qualche modo turbare la quiete e l’ordine pubblico, oltre i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, deflagrazioni e spari, i rumori e i suoni di ogni genere, emessi da apparecchi musicali o da altre fonti. Il divieto è esteso all’interno e in vicinanza dell’abitato, alle vie e alle piazze pubbliche, di uso pubblico e private.

2. Ai titolari di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonché  pubblici esercizi abilitati sia in ambienti chiusi ed aperti, per l’emissione di suoni osservino il seguente orario giornaliero:

– dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00;

– dalle ore 18.00 e fino alle ore 01.00, per le zone balneari con prolungamento fino alle ore 02.00 per quelle emissioni sonore che saranno significativamente abbattute come da comprovata documentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 DPCM n. 215 del 16.4.99 che recita “che nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo in ambiente chiuso o aperto, il livello di pressione sonora non deve essere superiore al valore 103db (A) LASmax e 95 db (A) l Aeq”;

3. Le suddette limitazioni non saranno applicate solo durante le manifestazioni pubbliche programmate ed autorizzate. Sono fatte salve deroghe per ulteriori manifestazioni autorizzate, previa specifica autorizzazione del Comune che prescriverà le eventuali misure di protezione che dovranno essere adottate.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato e le diverse sanzioni previste, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL., come modificato dalla L. 3/2003;

Avverso il provvedimento è altresì ammesso ricorso al TAR di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana  da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Ala base del provvedimento il fatto che al Sindaco a più riprese, cittadini singoli ed associati, hanno manifestato lamentale e uno stato di disagio nonché da parte degli operatori commerciali riguardante l’ordinanza sindacale n. 336/1995 avente ad oggetto la regolamentazione dell’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi in quanto la stessa pone limitazioni in contrasto con le ordinanze sindacali analoghe adottate dai Comuni limitrofi e, comunque, non risulta, per un notevole decorso temporale dalla sua adozione, non conforme alle mutate esigenze del settore e delle abitudini dei cittadini, specie della fascia giovanile .