di Ansa
Per le partite Iva con ricavi o
compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16
gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto
delle imposte sui redditi, con la possibilità, inoltre, di
versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a
maggio 2024. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una
circolare sulle novità introdotte dal decreto Anticipi,
specificando che la norma riguarda solo le persone fisiche, non
le società di capitali o gli enti non commerciali.
Il dl collegato alla manovra ha introdotto, solo per il
periodo d’imposta 2023 il differimento dal 30 novembre 2023 al
16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata
di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone
fisiche 2023; la possibilità di effettuare il versamento in
cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024,
con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). Per i
contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il
termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari
di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo
d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a
170mila euro. Per verificare il rispetto del “tetto”, spiega
ancora l’Agenzia, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai
ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.
Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici
Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo
stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia
un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa
occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La
circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono
tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in
considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022
(fatture e corrispettivi telematici).
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