Articolo uno, comma tre del nuovo Dpcm: «Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Rispetto alle limitazioni imposte durante le festività natalizie, rappresenta un’importante novità, perché permette gli spostamenti verso le seconde case anche se si trovano in un’altra Regione e indipendentemente dal colore. Anche chi è in zona rossa come lombardi e siciliani, in pratica, può varcare i confini della propria regione per recarsi nella seconda casa in affitto o di proprietà.
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Nel decreto approvato prima di Natale era specificato che «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione». Specifica che ora viene fatta cadere con il nuovo Dpcm, nel quale si legge che «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione» ed eliminato l’impedimento di trasferirsi nelle seconde case. Per abitazione si intende infatti una seconda dimora, anche in affitto, che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. Lo spostamento dovrà essere limitato esclusivamente al nucleo familiare, sempre giustificato con l’autocertificazione e si potrà rientrare in qualunque momento nella propria residenza o domicilio.
Questo è l’unico allentamento, e non di poco conto, che riguarda gli spostamenti tra regioni. Vietati infatti viaggi di turismo fino al 15 febbraio, si potranno valicare i confini della regione solo per motivi di lavoro, necessità e urgenza. Oltre che, appunto, per recarsi nella seconda casa. Attenzione inoltre alle altre limitazioni. Si può andare a trovare amici e parenti? Anche chi vive in una regione gialla può spostarsi solo «una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».
Chi abita in zona gialla può andare a trovare un parente in qualsiasi comune all’interno della propria regione, che è in zona arancione o rossa può muoversi solo all’interno del proprio comune, sempre fatto salvo i motivi professionali, di urgenza o necessità. Andare a trovare un genitore o un amico in buona salute e autosufficiente non rientra nelle ragioni di necessità, mente lo è andare dai figli minorenni. «I genitori separati/affidatari si possono spostare tra regioni per andare a trovare i figli minorenni, o per portarli con sé alla propria residenza / domicilio / abitazione, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore». Questi spostamenti rientrano sempre tra quelli motivati da necessità. Altra deroga, il ricongiungimento con il partner, previsto tra le cause di necessità. Sempre consentito, infine, il ritorno al proprio comune di residenza, domicilio o abitazione per chi si trova altrove. Tutti gli spostamenti vanno sempre giustificati con l’autocertificazione.