di Ansa
PALERMO, 11 OTT “Il reiterato rinvio delle
elezioni” nei Liberi Consorzi e nelle tre Città metropolitane di
Palermo, Messina e Catania “e le conseguenti proroghe dei
commissariamenti violano i principi di democraticità di cui
all’art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto i
referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il
momento più alto di manifestazione della sovranità popolare e
contrastano altresì con gli artt. 5 e 114, in quanto l’autonomia
e la rappresentatività degli enti commissariati sono svuotate da
un commissariamento di fatto sine die”. E’ quanto si legge
nell’impugnativa da parte del CdM di alcune norme contenute
nella legge di variazione del bilancio della Regione siciliana,
approvata dall’Ars il 4 agosto prima della pausa estiva.
Per il CdM “si porrebbero inoltre in contrasto con il principio
di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 della Costituzione”
perché “la situazione di eccezionalità che poteva giustificare,
nell’immediatezza dell’entrata in vigore, della disciplina di
riforma la proroga originariamente disposta non può infatti
porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive 10
proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di sei
anni, ciò che stabilizza l’eccezionalità oltre ogni ragionevole
limite”. “Inoltre si legge nell’impugnativa il legislatore
siciliano non terrebbe conto della giurisprudenza costituzionale
(sentenza costituzionale n. 168/2018) secondo cui l’art. 114
Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta,
l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla
Repubblica il dovere di istituirlo concretamente. Né del resto
il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura
diversificate da Regione a Regione, nel presupposto di livelli
di governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti
essenziali (sentenza costituzionale n. 50/2015). (ANSA).
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