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Sindaco Pozzallo,giudici Catania? da sempre perplesso sui centri

Catania, i giudici liberano 3 migranti: «Il decreto è illegittimo». Contestati cauzione e trattenimento. Il governo farà ricorso

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Pozzallo - Il Tribunale di Catania ha liberato un migrante sbarcato a Lampedusa e portato nel nuovo centro di Pozzallo: «Il recente decreto del governo è illegittimo in più parti».

"Le sentenze si rispettano. Ho manifestato sempre le perplessità sulla istituzione di questi centri. Il fenomeno dell'immigrazione non si può affrontate solo con queste modalità. Aspettiamo, comunque, che il Ministero dell'Interno, dia indicazioni precise, atteso che non cambia la posizione collaborativa con tutte le istituzioni della città di Pozzallo, da sempre orientata a favorire le politiche dell'accoglienza e dell'integrazione". Lo dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, dopo la decisione del giudice di Catania sul trattenimento di 4 migranti.

La decisione del giudice è arrivata in tempi record: il decreto del Governo che disciplina le nuove procedure di trattenimento dei richiedenti asilo che provengano da Paesi «sicuri» e richiede una cauzione di quasi 5mila euro per evitare loro la permanenza nei cpr è illegittimo. La sentenza, emessa il 29 settembre dal tribunale di Catania riguarda un giovane tunisino sbarcato in Italia il 20 settembre dalla frontiera di Lampedusa e poi trasferito nel centro di Pozzallo in forza di un provvedimento del questore di Ragusa.

Si trattava di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi subito bocciata dal magistrato «perché ritenuta incoerente rispetto ai principi della Costituzione e della Direttiva UE 2013», commenta l’associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. In sostanza, spiega l’associazione di legali, «le nuove norme sulla detenzione per i richiedenti asilo per il Tribunale di Catania sono contrarie alle norme Ue e alla Costituzione italiana. Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo». La decisione è stata messa dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Catania dove si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo «Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo» di Pozzallo. «La normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale e il provvedimento del questore non è corredato da idonea motivazione perché difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive»: scrive la giudice Iolanda Apostolico che non ha convalidato il trattenimento. «Deve infatti escludersi - spiega il magistrato - che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale».

Infine, - aggiunge - : il decreto del governo «prevedendo che la garanzia finanziaria (chiesta al migrante per evitare il trattenimento cdr) sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia». «È una pronuncia importantissima perché stabilisce che la normativa italiana non può che essere disapplicata se non è coerente con quella europea», dice l’avvocato Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astaldi di Catania, commentando la decisione. «Nello specifico spiega il legale - la fideiussione bancaria personale non è compatibile con la direttiva 33 del 2013 dell’Ue nella parte in cui non prevede che la garanzia possa essere prestata da terzi. Il giudice cita l’articolo 10 della Costituzione poiché alla luce di questo principio costituzionale non si può privare ad una persona il diritto di fare ingresso nel territorio italiano per chiedere protezione internazionale solo perché proviene da un paese di origine ritenuto sicuro».

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«Inoltre - continua - l’applicazione della procedura di frontiera non può avvenire in luogo diverso rispetto a quello dell’ingresso: i migranti sono arrivati a Lampedusa». «Noi non partecipiamo all’indirizzo politico e governativo, facciamo giurisdizione. È fisiologico che ci possano essere provvedimenti dei giudici che vanno contro alcuni progetti e programmi di governo. E questo non deve essere vissuto come una interferenza , questa è la democrazia», ha commentato il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, a margine di un convegno a Palermo. Mentre Fratelli d’Italia ha definito la sentenza «politica e ideologica».

Il governo farà ricorso
Il Ministro dell’Interno impugnerà il provvedimento del Tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento di un migrante irregolare: la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento sarà quindi sottoposta al vaglio di altro giudice. La procedura accelerata di frontiera è uno degli aspetti che, già contenuto nella direttiva europea 2013/33/UE, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il Governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro. Peraltro relativamente a due dei provvedimenti di non convalida del trattenimento, si tratta di due cittadini tunisini destinatari di provvedimenti di espulsioni già eseguiti (ciò nonostante rientrati nel territorio italiano) che nel corso dell’udienza per la convalida hanno invocato in un caso la protezione per la necessità di «fuggire perché perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli delle loro attività (particolari linee della mano)»...nell’altro «per dissidi con i familiari della sua ragazza i quali volevano ucciderlo ritenendolo responsabile del decesso di quest’ultima».


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