L’intervento dell’architetto Valeria Rossini
di Valeria Rossini

Portopalo – Ormai lo sanno tutti: stanno costruendo un lido sulla spiaggia di fronte ad Isola delle Correnti, sulla spiaggia più a sud d’Italia, dove lo Ionio e il Mediterraneo si incontrano. E’ un luogo caro a molti, per i motivi più diversi, siano essi simbolici, affettivi o più semplicemente per la sua incomparabile bellezza. Buonsenso ha fatto sì che subito la rete si mobilitasse, buonsenso ha fatto percepire che quel lido, lì, non dovrebbe essere costruito.
In Italia però, spesso il buonsenso non basta, c’è bisogno di dimostrare che quel buonsenso è supportato dal buonsenso che dovrebbe esserci in ogni legge. E’ così che ho avviato una ricerca sulla legislazione in vigore, per trovare (o non trovare) appigli per quel rifiuto verso il costruendo lido.
Per chi ha la pazienza o la curiosità, qui i risultati:
Con l’istituzione del Piano Regionale Riserve Naturali, nel 1991, l’Isola delle Correnti e il tratto di costa prospiciente è indicata come Riserva Regionale Naturale. E’ indicata nel Piano Territoriale Paesistico Regionale nell’Ambito 17 (Rilievi e tavolato Ibleo) – Sottosistema biotico-biotopi, classe A (biotipi comprendenti habitat costieri, formazione divegetazione alofitica, dune marittime) al n. 228 con le caratteristiche: “isolotto con aspetti di prateria xerica; importanti biocenosi sommerse: fondali con presenza di interessante coralligeno di sottostrato”.
Nella Carta Istituzionale dei Vincoli Territoriali, l’sola e la costa prospiciente è indicata come Riserva Regionale Naturale; nella Carta dei vincoli Paesaggistici, è indicata tra le Riserve Regionali e territori di protezione esterna art.1 lett. F) L. 431/85 (legge Galasso) che la sottopone al regime della legge 29-6-1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali), legge cardine per la protezione dei siti sottoposti a tutela e che prevede, per queste aree, la redazione di un Piano Territoriale Paesistico “al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica”
(basta guardare una foto del costruendo casotto per giudicare SE sia PREGIUDIZIEVOLE ALLA BELLEZZA PANORAMICA)
Nel 1993 vengono emanate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (appr. con D.A. n. 862 del 5. 10.1993) e l’Isola delle Correnti e la costa prospiciente sono annoverati tra i “Biotopi comprendenti habitat costieri , formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime”e all’art.11 si legge che “l’indirizzo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale”
(penso che saremo tutti d’accordo nel non poter considerare la costruzione di un lido né come azione volta alla conservazione, né al restauro ambientale, né tantomeno al controllo della fruizione pubblica)
Tra i divieti imposti dal Piano, ci sono ovviamente quelli di spianare dune, di costruire basamenti o piattaforme in calcestruzzo, di trasformare trazzere e così via, secondo quel principio di “conservazione” e salvaguardia che è in premessa.
Per capire bene il concetto di Riserva Naturale, ho dato uno sguardo al Testo coordinato delle L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 “Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali” che al comma 3 dell’art. 2 recita: “Possono essere istituiti in riserve naturali quei territorie luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d’ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all’incontrollato intervento dell’uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblicial fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.”
(e qui è d’obbligo sottolineare che quel “possono essere istituiti in riserve naturali” dopo l’adozione del Piano regionale, avrebbe dovuto trasformarsi in “DEVONO”, sottraendo già allora quel tratto di costa ad inevitabili appetiti privati)
L’art.20 della stessa Legge detta le regole per la gestione delle Riserve che possono essere affidate a: “province regionali, all’Azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università”
Nel 2000, la zona di Isola delle Correnti figura nell’Elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e delle zone di protezione speciali (Z.P.S.), individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE (G.U.R.S. – venerdì 15 dicembre 2000 – n. 57-) che nell’Allegato sub B (Elenco dei Stii di Interesse Comunitario), la riporta con l’identificazione: “Isola delle Correnti, Pantani, di P.Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino” con il Codice ITA0900010
La citata Direttiva Comunitaria 92/43 CEE individuava il Sito di Importanza Comunitaria (come è il caso in esame) come: “un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale…”
I Siti individuati vengono inseriti nella cosiddetta Rete Natura 2000.
Con il Decreto 3 settembre 2002 vengono dettate le Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 in cui si legge: “La rete Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al termine dell’iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.” Il Decreto prevede la Redazione di Pianidi Gestione “Natura 2000” per garantire “uno stato di conservazione soddisfacente dell’habitat”
Con questo Decreto “Il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto, dopo il protocollo di Firenze (settembre 2000), la rete dei paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e culturale. Il paesaggio non sarà quindi valutato in termini esclusivamente percettivi, ma sarà considerato come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.”
Ed ancora: “un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve rispondere a un unico obbligo di risultato: salvaguardare l’efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie alle quali il sito è” dedicato” contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità generali della direttiva.”
(Sottolineiamo: rispondere all’unico obbligo di salvaguardia dell’efficienza e della funzionalità ecologica degli habitat e/o specie cui il sito è DEDICATO… esembra evidente che l’habitat di cui si parla non sia quello di uno stabilimento balneare)
Intanto, in attuazione della Direttiva 92/43 CEE, viene promulgato il D.P.R. n.357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” in cui viene definito il termine “conservazione” che non deve essere inteso in modo vago, ma come “un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente”
(Chissà se uno stabilimento balneare è un modo per mantenere o ripristinare un habitat naturale, magari tenendo allegre le specie…)
L’art. 4 del D.P.R. 357/97 (Misure di conservazione) impone l’obbligo per le Regioni autonome (come nel nostro caso) di adozione “per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall’inclusione nell’elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate…”
(I tre mesi sono ampiamente passati da ben oltre una ventina d’anni, ma non risulta che siano state adottate misure in tal senso, né che siano stati redatti Piani di Gestione come già previsto nel Piano Regionale del 1991 e nelle indicazioni per i SIC)
Il 23 gennaio 2004 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente emana la propria Circolare sulD.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/C.E.E. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” – Art. 5 – Valutazione dell’incidenza -commi 1 e 2., inviandola
“ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA. ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI. A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI, ALL’AZIENDA FORESTE DEMANIALI, ALL’UFFICIO SPECIALE PER LE TRAZZERE, A TUTTI GLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA, A TUTTI GLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE, A TUTTE LE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE, A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO, ALL’ARPA, A TUTTI GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE, AL GENIO CIVILE OO.MM.. A TUTTE LE SOPRINTENDENZE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, A TUTTE LE PROVINCE REGIONALI, A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA, A TUTTI GLI ENTI PARCO REGIONALI, A TUTTI GLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, A TUTTI I CONSORZI ASI, A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA SICILIA”
(Praticamante non lo sapeva “nessuno”)
Con detta Circolare, l’Assessorato informa che “La suddetta disciplina è di immediata applicazione anche nella nostra Regione a statuto speciale” e riepiloga le più importanti novità introdotte dal D.P.R. 357/97, prima fra tutte quella che tutti i Piani, a qualsiasi scala territoriale,“tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ”DEVONO “tenere conto della valenza naturalistica ed ambientale dei proposti siti di importanza comuni (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (SCS)” ed essere sottoposti alla “valutazione dell’incidenza”
In pratica, OGNI Piano deve comprendere “uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”, studio che verrà valutato dallo stesso Assessorato Regionale. Questo è esteso anche per le zone di contorno, cioè per Piani che, pur non comprendendo SIC, potrebbero, a causa di quanto predisposto, incidere sul delicato equilibrio dell’habitat.
Ma veniamo a tempi più vicini a noi.
Con Prot. n. 47993 del 23 agosto 2012, l’AssessoratoRegionale Territorio e Ambiente invia, ancora una volta A TUTTI, la “Circolare sull’aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei Siti natura 2000”, indicando a “soggetti ed Enti istituzionali in indirizzo, preposti al rilascio di pareri di natura ambientale ed alla sorveglianza dei siti Natura 2000” il “Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), al fine di reperire i nuovi perimetri aggiornati e quelli vigenti”
(Anche qui, non lo sapeva “nessuno”)
Qui, su Geoportale Nazionale, Ministero dell’Ambiente (sito istituzionale), digitando in CERCA: “Portopalo” si trovano i limiti aggiornati della zona protetta (Codice ITA090010)
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura
Invece qui, sul sito della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (altro sito istituzionale), cliccando su “Piani Paesaggistici vigenti”, su “PP d’ambito”, su “Siracusa” ed infine su “Ambiti Regionali 14 e 17” si può consultare il “Piano Paesaggistico degli ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa”.
http://bca.regione.sicilia.it/ptpr/main/index.htm
Per la zona in esame è stato quindi redatto, approvato, ed è entrato in vigore il Piano Paesaggistico della Provincia, ed è un Piano decisamente interessante per ciò che ci sta a cuore.
Cominciamo dall’art. 6 (Efficacia del Piano Paesaggistico) che afferma il carattere prescrittivo del contenuto del Piano stesso. In particolare: “In questi territori, i piani urbanistici redatti dalla Provincia regionale e dai Comuni interessati e i regolamenti delle aree naturali protette di cui all’art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico. La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi…” e pone il Piano come fondamento per l’azione di tutela che la Soprintendenza deve operare. Quindi, “Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico” e, a far data dalla pubblicazione del Piano, “non sono consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa definitidall’art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.”
(Quindi, il Piano è legge ed ha efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazioni dello stato dei luoghi. Una domanda: il casotto altera lo stato dei luoghi?)
Ma entriamo nel dettaglio:
“Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione”, in particolare, la Componente 5 è relativa a “tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico”, e, guarda caso, è il nostro caso.
Leggiamo: “I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano qualielementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all’interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all’art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III”.
“In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell’art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”
(Chissà se il casotto in oggetto altera “i caratteri paesaggistici eambientali”… diciamo che tutto sembra, tranne che “compatibile con le limitazioni di cui sopra”)
E’ solo il caso di sottolineare che al Titolo III, art. 39, il Paesaggio locale 19, denominato“Pantani meridionali” comprende il nostro sito, ed in particolare il 19d “Paesaggio dei Pantani edel sistema costiero, aree boscate e aree di interesse archeologico comprese (Saline, litorale e aree inedificate di Marzamemi, Spiagge Vulpiglia e Calafarina, Pantano Morghella, Isola di Capo Passero, Spiaggia Pizzuta, pantano Parrino, Chiusa dell’Alga e spiaggia Pipitona; Riserva Naturale Orientata “Pantani della Sicilia sud orientale”, aree di rilevante interesse paesaggistico e naturale dell’Isola delle Correnti, dei Pantani di Punta Pileri, Chiusa dell’alga e Parrino”, Pantano Cuba,Baronello, P. Ponterio, Costa Ambra)” e che qui è previsto il livello di tutela massimo, il livello 3.
Vediamo quindi cosa è previsto per le “aree con livello ditutela 3”
“In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell’ambito degli strumenti urbanistici va previsto l’obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l’obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni.” E i beni in questione, sono ovviamente quelli paesaggistico-ambientali. “Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani, anche fluviali, lacustri o marini”
(Ricapitolando: il casotto, non è un intervento di manutenzione, non è un intervento di restauro, né tantomeno “valorizza” il paesaggio.)
Il Piano esprime chiaramente che “Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza aiBeni Culturali e Ambientali.”
Ci sarebbe tanto altro, e per chi volesse ulteriormente approfondire, può consultare il Titolo III, Paesaggio19d.
Un ultimo cenno, giusto per completezza, va fatto Relativamente all’Allegato 2 al Piano (Sistema Naturale – sottosistema biotico, schede dei biotopi) dove l’Isola delle Correnti, per una superficie di ha 77, figura in diverse Tabelle e viene classificata tra le “aree di rilevante interesse Paesistico” e in cui si specifica che “lo spirito informatore del lavoro è stato quello di segnalare le aree di maggior pregio, che ricoprissero superficisignificative e che avessero una buona od ottima varietà di habitat.”
Per concludere con il nostro Piano, nel “Quadro conoscitivo delle aree di rilevante interesse paesistico-ambientale” si legge: “Un turismo sostenibile, attento e rispettoso dell’ambiente è da incoraggiare in quanto rappresenta un’occasione di sviluppo per aree altrimenti marginali e di arricchimento culturale per i visitatori; purtroppo la fruizione di molte aree e particolarmente di quelle costiere non tiene conto delle valenze naturalistiche presenti che vengono disturbate o danneggiate dal calpestio diffuso, dallo spargimento incontrollato di rifiuti, dall’apertura abusiva di stradelle, piste e sentieri in ogni direzione, a questi fenomeni si aggiunge il rischio di incendio provocato da focolari incustoditi, sigarette gettate accese, ecc” e ancora: “In generale si dovrebbe provvedere a incanalare i flussi turistici attraverso strutture che forniscano assistenza qualificata come guide naturalistiche, centri di informazione, ecc. punti di ristoro a basso impatto allocati in edifici esistenti” “Anche le modalità del turismo in aree di rilevanza paesaggistica e naturalistica dovrebbero essere effettuate conmodalità a basso impatto ambientale come il trekking, turismo ciclabile, turismo equestre, navigazione a vela, ecc.queste modalità richiedono però un minimo di organizzazione e il miglioramento delle infrastrutture già esistenti”
(Abbiamo capito tutti che quel casotto (come ogni altro casotto) non si armonizza poi così bene con la legislazione in vigore e che il turismo in zona protetta non è quello Valtur o dei lidi con animazione, cabine, spogliatoi, bar, ma quello, per andare poco lontano, tipologia Vendicari, dove all’ingresso trovi chi controlla che non entrino palloni, racchette o radio, dove, con un asciugamano sulle spalle percorri quei sentieri in rispettoso silenzio per arrivare ad un mare incontaminato, ormai raro.
Una curiosità: la zona di Vendicari, secondo legge, ha lo stesso livello di protezione della nostra zona dell’Isola delle Correnti, solo che lì c’è un Regolamento e un Ente Gestore che lo fa rispettare.
E’ legittimo chiedersi perché dopo tanti riconoscimenti, anche internazionali, dopo l’emanazione di tante norme che lo richiedono e lo impongono, ancora non si sia provveduto né alla redazione di un Piano di Gestione, né all’atto definitivo di istituzione della Riserva con relativo Regolamento.? Non che, da un punto di vista della tutela imposta, cambi molto, ma le omissioni, i ritardi, o le dimenticanze, come sempre, fanno quella confusione adatta perché la norma si dimentichi o si aggiri.
Un ultimo appunto: anche il PUDM (Piano di Utilizzo delle aree delDemanio Marittimo) non è stato redatto come d’obbligo per il Comune ed in quel Piano si sarebbero dovute evidenziare le zone vincolate con le loro criticità e le tutele necessarie. Legge impone che la mancata predisposizione del PUDM determini, da parte dell’Assessorato Regionale, la nomina di un commissario ad acta, che non ci risulta sia stato nominato. Anche qui è lecito chiedersi perché.
In ogni caso, ed è legge, non dimentichiamoci che ogni concessione, ogni parere, ogni approvazione, avrebbe dovuto e deve tenere conto del livello massimo di tutela della zona.)
Insomma, questo lido “non s’ha da fare!”
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