di Redazione
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n° 52 del 20.03.2008 con il quale si è data autorizzazione al sig. Voi Giovanni, presidente dell’associazione Peppe Greco nella qualità di organizzatore, allo svolgimento della tradizionale cavalcata di San Giuseppe prevista per il giorno 29 marzo p.v.;
Tenuto conto dei pericoli per l’incolumità delle persone rilevati in occasione delle edizioni degli scorsi anni dovute alla indiscriminata presenza di cavalcature non autorizzate nei pressi di piazza Italia e lungo l’itinerario del percorso cittadino e che hanno riguardato non solo il pubblico, ma anche i cavalieri ed il personale delle forze dell’ordine impegnato nella improba opera di allontanamento dei cavalli non bardati, spesso condotti da fantini noncuranti degli ordini impartiti dal personale di polizia;
Considerato che per l’edizione di questo anno sono stati iscritti soltanto una trentina di cavalli a fronte di oltre un centinaio dello scorso anno, con la conseguenza che è assolutamente legittimo attendersi per quest’anno la confluenza nei luoghi della manifestazione di moltissime cavalcature non autorizzate, con evidente aumento dei rischi per l’incolumità delle persone;
Ritenuto peraltro, per la resistenza dimostrata dai cavalieri non autorizzati a rispettare gli ordini impartiti sul posto dal personale delle forze dell’ordine oltre che per la qualità di pregiudicati riguardante verosimilmente alcuni di tali soggetti, che le problematiche possano senza dubbio investire questioni generali di ordine e sicurezza pubblica;
Tenuto conto degli esiti della riunione avvenuta alla presenza dell’organizzatore e del delegato della Questura nel corso della quale si è convenuto di informare l’Autorità Provinciale di P.S. per i provvedimenti che ritenesse opportuno adottare;
Visto l’art. 2 del T.U.L.P.S. che prevede il potere dell’Autorità Provinciale di P.S., nella figura del Prefetto, di emanare i provvedimenti indispensabili in caso di urgenza per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica;
Visto il IV comma dell’art. 1 del T.U.L.P.S., che conferisce comunque allo scrivente la qualifica di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza deputata a prevenire i rischi riguardanti l’incolumità delle persone;
Visto peraltro il comma II dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che conferisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e che per l’esecuzione degli stessi può richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica;
Tutto ciò premesso,
ORDINA
Per le ragioni di tutela dell’incolumità delle persone ed in generale di ordine e sicurezza pubblica in preambolo indicate, E’ FATTO DIVIETO di circolazione di cavalli comunque condotti, in sella o al laccio, per il giorno 29 marzo p.v. in tutta l’area urbana di Scicli, fatta eccezione per quelli regolarmente iscritti alla manifestazione di San Giuseppe.
Il trasgressore alla presente ordinanza verrà punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale , oltre che per gli altri eventuali reati commessi in conseguenza del proprio illecito comportamento.
La forza pubblica è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza verrà immediatamente pubblicata all’albo pretorio del Comune e trasmessa:
– A S.E. il Prefetto, affinché valuti l’adozione dei provvedimenti previsti dal II comma dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 od eventualmente di quelli previsti dall’art. 2 del T.U.L.P.S.;
– al Questore;
– alla Stazione Carabinieri di Scicli;
– al Comando Polizia Municipale di Scicli;
– al sig. Giovanni Voi, nella qualità di organizzatore della manifestazione;
– a tutti gli organi di stampa, locali e provinciali, affinché se ne dia massima ed urgente diffusione.
Manda alla segreteria per gli adempimenti su richiamati.
Scicli 28 marzo 2008,
Il Sindaco
Dr. B. Falla
© Riproduzione riservata