In caso di sentenze favorevoli ai contribuenti, i rimborsi devono essere tempestivi
di Redazione
Gli uffici devono essere tempestivi nel dare esecutività alle sentenze delle commissioni tributarie. Tempi che gli uffici devono rispettare sia quando devono chiedere le somme stabilite dai giudici tributari, sia quando devono restituire somme versate e non dovute in base alle sentenze.
Gli uffici che perdono la lite devono rimborsare subito le somme pagate e non dovute dai cittadini. Con la circolare 49/E del 1° ottobre 2010, l’agenzia delle Entrate invita gli uffici sconfitti nel contenzioso a rispettare i tempi previsti dalla legge. Come chiaramente scritto nel comunicato stampa diramato il 1° ottobre 2010, “quando il fisco perde in contenzioso, rimborsa subito e senza più aspettare la notifica della sentenza”. I rimborsi devono essere tempestivi per evitare ulteriori interessi.
In caso di sentenze favorevoli ai contribuenti, i rimborsi devono essere tempestivi, di norma entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, e devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo.
Nella circolare, l’agenzia delle Entrate afferma che per procedere ai rimborsi a norma dell’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, né alcuna specifica richiesta o sollecito. In verità, le strutture addette alla gestione del contenzioso possono e devono restituire le somme versate in più subito dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della commissione tributaria, purché lo stesso contenga gli elementi necessari per determinare l’importo da rimborsare.
E’ la stessa agenzia delle Entrate che invita le strutture territoriali a provvedere, anche prima della scadenza del termine previsto dalla legge, ad eseguire i rimborsi, tutte le volte in cui hanno conoscenza certa, anche se informale, di una pronuncia favorevole al contribuente, senza attendere la notifica della sentenza.
Insomma, gli uffici non devono perdere tempo, anche per evitare altri interventi del contribuente che potrebbero comportare ulteriori spese e interessi a carico dell’erario.
I tempi per rimborsare le somme ai contribuenti.
L’agenzia delle Entrate, nella “premessa”, precisa che nel caso di erogazione di un rimborso a favore del contribuente, occorre distinguere il rimborso spettante a norma dell’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da quello spettante a norma del successivo articolo 69. L’articolo 68, comma 2, stabilisce che: “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Il richiamato comma 2 è applicabile con riguardo a controversie relative a: avvisi di accertamento; avvisi di liquidazione (in particolare, per imposta di registro e altri tributi indiretti diversi dall’Iva); provvedimenti che irrogano le sanzioni; iscrizioni a ruolo (in particolare, a seguito di attività di liquidazione automatizzata, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, e articolo 54-bis del Dpr 633/1972, nonché a controllo formale, ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973).
Nel paragrafo 2.2. della circolare si legge che “benché l’obbligo di eseguire i rimborsi sia riferito… alle sentenze delle commissioni tributarie provinciali… deve ritenersi che gli uffici siano parimenti obbligati a dare esecuzione anche alle sentenze favorevoli al contribuente emesse dalla commissioni tributarie regionali”. Il menzionato articolo 68 trova applicazione anche per le sentenze della commissione tributaria centrale. Sono diverse le regole stabilite dall’articolo 69, il quale dispone che “Se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle Finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’articolo 25, comma 2”.
Questa norma riguarda esclusivamente le controversie in tema di opposizione alla restituzione di somme pagate spontaneamente e consente ai contribuenti di mettere in esecuzione le sentenze che condannano l’amministrazione al pagamento delle predette somme solo se le stesse si sono rese definitive. Il richiamato articolo 69, in sintesi, si applica esclusivamente con riguardo ai giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, cioè non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili. I richiami del direttore Befera.
In materia di contenzioso, il direttore generale dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera, in un suo intervento riportato sul Sole 24-Ore del 19 agosto 2010, ha chiaramente affermato che “non vogliamo più iniziare defatiganti contenziosi per non ascoltare le ragioni del cittadino e non avere il coraggio e la responsabilità di annullare un accertamento sbagliato”.
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