Giudiziaria
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01/03/2026 21:07

Due casi identici, due decisioni opposte: il Tribunale di Ragusa si divide sulle “vittime del dovere”

La palla passa alla Corte d’Appello di Catania

di Redazione

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Ragusa – Stesso Tribunale, stessa materia, stessa giurisprudenza richiamata. Ma esito opposto. È su questa apparente contraddizione che si concentra il nuovo appello presentato alla Corte d’Appello di Catania da un appuntato scelto dei Carabinieri in congedo, dopo che il Tribunale di Ragusa ha respinto la sua domanda di riconoscimento come vittima del dovere. In sostanza, le cosiddette vittime del dovere tra i Carabinieri sono militari che hanno perso la vita o subito invalidità permanenti durante il servizio, in missioni, contrasto alla criminalità, ordine pubblico.

Il nodo della vicenda non è soltanto personale. È giuridico. E riguarda la coerenza delle decisioni su casi definiti “identici”.

Pochi mesi prima della decisione oggi contestata, lo stesso Tribunale di Ragusa – con la sentenza n. 1210/2025 del 23 settembre 2025, aveva riconosciuto il diritto di un militare dell’arma in congedo allo status di vittima del dovere, lo status di inabilità per incidente di servizio.

In quel caso, il giudice aveva applicato un principio ormai consolidato in Cassazione: l’azione per il riconoscimento dello status è imprescrittibile. Quindi, applicando le tutele e i benefici previsti.

Il 15 novembre 2025, però, sempre il Tribunale di Ragusa – con la sentenza n. 1452/2025 – ha rigettato il ricorso identico ricorso del militare dell’Arma che aveva avuto riconosciuto lo status di vittima del dovere per inabilità permanente occorsa durante un incidente di servizio, ma dichiarando prescritte le prestazioni assistenziali richieste e respingendo l’azione del ricorrente. Il motivo?

Secondo la difesa del militare, il giudice avrebbe ritenuto maturata la prescrizione decennale dei benefici economici e omesso di pronunciarsi in modo espresso sulla domanda principale di riconoscimento dello status.

Il punto evidenziato nell’appello è netto: nella sentenza impugnata si afferma che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ma non si procede al suo riconoscimento, limitandosi a dichiarare prescritte le prestazioni economiche.

Il punto centrale della questione è questo: due casi definiti identici hanno prodotto due sentenze diverse nello stesso Tribunale, a distanza di poche settimane.

Sarà ora la Corte d’Appello di Catania a dover stabilire se la decisione più recente rappresenti un mutamento legittimo di orientamento oppure una discontinuità rispetto a un precedente immediato.

La materia delle vittime del dovere è particolarmente delicata, perché incide su diritti connessi a eventi di servizio e a invalidità permanenti.

Per ora resta il dato oggettivo: nello stesso Tribunale, con la stessa giurisprudenza citata, due casi considerati sovrapponibili hanno avuto esiti diametralmente opposti.