Chi sono i beneficiari
di Redazione

Roma – Ecco gli interventi finanziabili con l’Ecobonus edilizia 110% varato dal Governo Conte col Decreto Rilancio. L’art. 119, commi da 1 a 4, definisce quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% ovvero:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione;
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
I beneficiari
I soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110% sono:
condomini;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
Istituti autonomi case popolari (IACP);
cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per quanto concerne i condomini, è necessario che questi siano legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6). In tal caso il condominio potrà ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all’interno ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso, invece, di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l’ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l’edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare da eventuali ville al mare o abitazioni in campagna che rappresentano seconda casa.
Ecobonus 110%: l’asseverazione dei tecnici
In particolare, per quanto concerne l’ecobonus, tutti gli interventi dovranno:
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sisma Bonus 110%: la classificazione del rischio sismico
In riferimento alla fruizione del sisma bonus potenziato al 110%, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
© Riproduzione riservata