Quando si ha diritto agli incentivi
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Con l’Ecobonus ediizia 110 per cento gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godono di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. L’Ecobonus edilizia prevede un’aliquota di detrazione al 110% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La misura si aggiunge a quelle già previste dalle normative (Ecobonus «tradizionale», Bonus facciate, Sisma bonus, etc). Il credito d’imposta è ottenibile a compensazione dell’Irpef versato e in 5 quote annuali di pari importo (l’Ecobonus «tradizionale» è invece spalmato su 10 anni).
Le nuove disposizioni consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese per gli interventi di efficientamento energetico (che migliorino di “almeno due classi energetiche l’edificio” e se non fosse possibile che raggiungano “la classe energetica più alta”). Questi interventi si aggiungono, come detto, a quelli già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
1) recupero del patrimonio edilizio,
2) riduzione del rischio sismico (Sisma bonus),
3) riqualificazione energetica degli edifici ( Ecobonus «tradizionale).
Per questi interventi sono riconosciute le detrazioni al 110% quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico. Ciò significa che anche gli altri bonus potranno beneficiare del «super sgravio».
La detrazione del 110% è spalmata su 5 anni ed è a compensazione dell’Irpef versato.
Nel momento in cui si ha diritto alla detrazione fiscale al 110%, il beneficiario ha la possibilità, introdotta dal Decreto Rilancio, di scegliere – oltre alla compensazione nella dichiarazione dei redditi dei 5 anni successivi – anche tra la cessione del credito sotto forma di sconto sulla fattura dell’impresa (che a sua volta può utilizzare il credito fiscale o girarlo a un terzo) o come cessione del credito a una banca, a una società finanziaria o anche a un terzo. L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, per lo sconto in fattura o la cessione del credito il contribuente dovrà acquisire anche il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF, e la documentazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.
Si ha diritto all’Ecobonus edilizia per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto Rilancio. Ovvero le seguenti (citiamo per esteso il testo del decreto):
1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
3) Interventi sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti «interventi trainanti» al fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:
1) Intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari (villette) purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
2) Intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (sostituzione caldaia) con impianti centralizzati dotati di: caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione; collettori solari per la produzione di acqua calda.
Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’Ecobonus (es. infissi, schermature solari cioè tende da sole) o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per la coibentazione termica sono agevolate le spese fino a 40 mila euro per i condomini da due a otto unità, e si scende a 30 mila euro per i condomini con oltre otto unità.
La sostituzione della centrale termica ha come tetto 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15 mila euro per le unità più grandi.
Il tetto di spesa nelle case indipendenti e nelle villette a schiera è di 50 mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30 mila euro per il cambio della caldaia”. Il bonus può essere richiesto anche per le seconde case (non più di due) purché non si tratti di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1; A/8; A/9). Attenzione: per come è formulata la legge in un condominio con le abitazioni servite da impianto autonomo di riscaldamento non sarà possibile usufruire dell’ecobonus 110% sul cambio della caldaia singola, perché non si tratta di un lavoro condominiale e l’unità immobiliare non è funzionalmente indipendente.
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