Economia
|
05/05/2022 10:10

Assicurazione casalinghe obbligatoria e gratuita, ma nessuno la fa

La polizza Inail è dovuta per legge: 24 euro l’anno detraibili per cucinare e fare le pulizie più sereni

di Redazione

Assicurazione casalinghe obbligatoria e gratuita, ma nessuno la fa
Assicurazione casalinghe obbligatoria e gratuita, ma nessuno la fa

 Ragusa – In attesa che venga rifinanziato il bonus casalinghe per il 2022, donne e uomini di casa hanno comunque la loro assicurazione. Non facoltativa come potrebbe essere per chi, ad esempio, ha un cane e teme che questo possa mordere i passanti. L’assicurazione casalinghe è obbligatoria: in teoria, quindi, non è possibile scegliere se attivarla o meno. Chiunque presta lavoro domestico – fosse anche l’uomo disoccupato, quando la compagna va a lavorare – deve essere assicurato, anche se in pratica non lo è nessuno. Eppure non costa nulla. Ma andiamo con ordine. Intanto non si tratta di una polizza privata, attivabile con una agenzia: l’unico soggetto competente è l’Inail, a cui bisogna quindi corrispondere il relativo premio.

Naturalmente questo non pregiudica la possibilità di sottoscrivere un’ulteriore polizza infortuni per gli incidenti domestici con una compagnia privata; in tal caso, si avrà diritto a un doppio risarcimento. Per lavoro domestico s’intendono le attività prestate per la cura degli ambienti e delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare o parentale, in via esclusiva e gratuitamente. Quindi non parliamo di colf e badanti, che ricevono un compenso contrattualizzato con i contributi, per cui c’è già l’assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro a coprire eventuali danni.

Per sottoscrivere la polizza casalinghe Inail bisogna avere tra i 18 e i 67 anni, e sono tenuti a farlo anche: i titolari di pensione, anche di invalidità; i lavoratori in mobilità e beneficiari dei fondi di solidarietà o dell’indennità di disoccupazione; e chi svolga un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (stagionali e temporanei) per i periodi di tempo in cui non lavorano e non hanno versamenti contributivi. Sono invece esclusi dall’obbligo assicurativo: religiosi e religiose; lavoratori utilizzati in Lsu o part-time (orizzontale e verticale); e quanti usufruiscano di borse di lavoro, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento.

L’assicurazione copre i soli danni fisici avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, occorsi cioè nell’abitazione in cui dimora la famiglia dell’infortunato, incluse pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni). Per ottenere il risarcimento è necessario che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 6% e ad accertarla sarà un medico nominato dall’Inail, che effettuerà una visita e una successiva perizia sul danneggiato. La quota da versare è di 24 euro una volta l’anno, da versare entro il 31 gennaio: in caso di prima iscrizione, la copertura decorre dal giorno successivo al pagamento.

La somma non è frazionabile in rate ma l’importo è interamente deducibile dalle tasse, quindi in sostanza è gratis. Si paga unicamente utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA con il numero Iuv (Identificativo univoco di versamento), ottenibile sulla pagina del sito Inail “Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione”, in uffici postali, banche e tabaccai. Provvede direttamente lo Stato a saldare i 24 euro per chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648 euro l’anno e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non superi i 9.296 euro annui. L’utente deve comunque presentare domanda tramite il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

Per ottenere il risarcimento bisogna presentare domanda all’Istituto entro 90 giorni dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi: entro 120 giorni dal ricevimento la sede competente provvede alla liquidazione dell’importo dovuto o alla comunicazione del rigetto della domanda, in caso di mancato accoglimento. Sono previste le seguenti prestazioni economiche:
– una tantum di 300 euro per inabilità permanente tra il 6 e il 15%
– rendita diretta per inabilità permanente non inferiore al 16%, compresa tra un minimo di 119 a un massimo di 1.454 euro per inabilità al 100%;
– assegno per assistenza personale continuativa, ove l’assistito non sia già titolare di altri assegni di accompagnamento statali;
– rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale;
– assegno una tantum per incidente mortale, attualmente pari a 10.000 euro
– beneficio Fondo vittime gravi infortuni, che eroga una cifra una tantum in base al numero di superstiti ed è fissato annualmente con decreto ministeriale in base alle risorse disponibili.