Economia
|
04/05/2021 12:37

Case, quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione

Ci sono ben 8 casi in cui è possibile non pagare il mediatore

di Redazione

Case, quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione
Case, quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione

 Ragusa – L’obbligo di corrispondere la provvigione all’agenzia immobiliare scatta a prescindere dall’esistenza di un incarico o di un contratto scritto con le parti: basta il semplice fatto di aver contribuito all’incontro tra le parti e alla creazione, tra queste, di un vincolo giuridico rivolto al trasferimento della proprietà. Se tanto viene realizzato, è del tutto irrilevante anche la scadenza del contratto stesso. L’importante è, ovviamente, che il venditore e l’acquirente abbiano accettato che l’agente facesse loro da intermediario. A queste conclusioni è pervenuta più volte la giurisprudenza. Ma allora, quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione? In più casi di quanto si creda, e li elenchiamo uno a uno grazie a un recente approfondimento realizzato dal sito laleggepertutti.it analizzando le ultime sentenza della Cassazione.

Il mediatore non ha diritto alla provvigione:
1) Se le parti non firmano un impegno che le porti, poi, alla conclusione del contratto di compravendita definitivo. Non è tale, ad esempio, una semplice proposta se non confluisce in un compromesso (il contratto preliminare), quando ancora tutti gli elementi della vendita sono incerti.
2) Se il compratore si limita a firmare soltanto una proposta irrevocabile. E ciò perché è soltanto un accordo preparatorio, che il venditore restituisce chiedendo un incontro per arrivare a un’intesa più soddisfacente. Si tratta di un preliminare del preliminare, insomma, che esclude la corresponsione di un compenso al mediatore.
3) Se le parti si conoscono tra loro e quindi giungono alla stipula del compromesso senza che il mediatore abbia partecipato al loro incontro (salvo in questo caso che la mediazione sia con esclusiva e con divieto alla parte di trattare singolarmente).
4) In caso di recesso dalle trattative per giusta causa da parte di uno dei due contraenti, ad esempio perché l’altro abbia taciuto delle irregolarità urbanistiche.
5) Se l’agenzia immobiliare non avvisa il promissario acquirente che c’è un’ipoteca sull’appartamento oggetto della trattativa. E ciò perché il mediatore deve informare le parti su tutte le circostanze che incidono sulla sicurezza dell’affare, che siano di sua conoscenza o conoscibili utilizzando la diligenza normalmente esigibile da un professionista del settore. Il tutto sia nell’ipotesi tipica in cui il mediatore agisce in modo autonomo sia in quella atipica in cui è attivato su un incarico di una delle parti.
6) Se il mediatore non ha il certificato di iscrizione al Rea.
7) Se il cliente non è stato messo a conoscenza dell’opera di intermediazione ed abbia, dunque, incolpevolmente ignorato l’attività del mediatore.
8) Se il mediatore partecipa a una prima fase di trattative che non danno risultato positivo, ma le parti concludono comunque l’affare riavviando le negoziazioni diversi anni dopo per effetto di iniziative nuove non ricollegabili all’originario intervento del mediatore.