Agrigento - Ha ricevuto una cartella con l’avviso di intimazione di pagamento per la tassa automobilistica relativa all’anno 2015. Un cinquantaduenne agrigentino, ritenendo prescritto il diritto a pagare il tributo che gli veniva richiesto, ha presentato ricorso avverso l’atto di riscossione e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento gli ha dato pienamente ragione.
All'automobilista non era arrivato nulla, se non due anni fa la cartella di pagamento, ben sette anni dopo. Come tanti altri era convinto che la prescrizione fosse quinquennale, cosa assolutamente non vera, visto che il termine di prescrizione dell’imposta automobilistica, meglio conosciuta come bollo auto, è di tre anni, che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto. La notifica di un avviso di accertamento interrompe il corso della prescrizione, ma in questo caso non è avvenuto.
I giudici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso, hanno così annullato l’atto impugnato e condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio riaffermando chiaramente il concetto che «il termine prescrizionale della tassa automobilistica ha una durata triennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e che l’iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».