“Non è stato un momento di follia”.
di Redazione
Milano -Le parole di Alessandro C. e degli altri ragazzi in cui commentavano, intercettati in questura, l’aggressione a Davide Cavallo “consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui, forse, un giorno essi risponderanno davanti alle proprie coscienze. Tuttavia, ciò che rileva in questa sede è la mancanza di stupore per il fatto che la vittima si trovava in pericolo di vita”.
È quanto ha scritto il giudice Alberto Carboni nelle motivazioni della condanna a 20 anni di reclusione per il 19enne accusato del tentato omicidio e della rapina commessa il 12 ottobre 2025 ai danni di Davide Cavallo, studente bocconiano di 22 anni.
“Non è stato un momento di follia”
Secondo il gup l’aggressione “non è stata frutto di un momento di follia“ e lo studente, secondo il medico del Pronto soccorso, è stato ”a un passo dal decesso a causa della copiosa emorragia“.
A colpire, per il giudice “è l’assoluta, gratuita sproporzione fra la violenza esercitata e le finalità illecite che il gruppo intendeva perseguire. In quei momenti Davide chiedeva la restituzione del denaro (50 euro, ndr) che gli era stato sottratto”, ma barcollava, non era certo un pericolo. “A fronte di questa situazione, gli imputati hanno esploso una sconsiderata e immotivata carica di violenza che si è tradotta in pugni, calci al volto e coltellate al ventre”.
Perché il co-imputato è stato condannato a 10 mesi
Per quanto riguarda il co-imputato, condannato a 10 mesi di reclusione dopo la derubricazione dei reati in omissione di soccorso, “non e’ possibile affermare con il sufficiente grado di certezza processuale che l’avvicinamento di Ahmed A. e la sua breve sosta abbiano avuto questo effetto nei confronti degli autori materiali del tentato omicidio”.
“L’intero pestaggio dura quindi 21 secondi. All’inizio A. si trova distante circa 25/30 metri ed e’ indubbio che egli non istiga” i 3 minorenni e Alessandro C. a iniziare l’aggressione. Per il giudice questa ricostruzione porta a ritenere che “la presenza di A. non abbia svolto alcuna forma di sostegno psicologico negli altri”.
© Riproduzione riservata