Economia
|
18/12/2010 00:07

Il nuovo tasso fa salire il costo del ravvedimento spontaneo

La misura degli interessi legali aumenta di mezzo punto

di Redazione

Evasione fiscale
Evasione fiscale

Dal 1°gennaio 2011 cambierà nuovamente la misura degli interessi legali. Dopo appena un anno dalla riduzione del vecchio tasso del 3% annuo, passato all’1% dal 1° gennaio 2010, la misura degli interessi legali aumenta di mezzo punto. Dal prossimo 1° gennaio, infatti, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1,5 per cento in ragione d’anno. 
E’ questa la nuova misura fissata dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 292 del 15 dicembre 2010. Aumenta così il costo del ravvedimento “breve” o “lungo”, in caso di omessi o tardivi versamenti del 2010, con le complicazioni di un doppio calcolo per gli interessi, da applicare nella misura dell’1 per cento annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell’1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011. Ad esempio, i contribuenti Ici titolari di immobili nell’anno 2010, che hanno omesso il versamento del saldo relativo al 2010, scaduto il 16 dicembre 2010, possono valersi del ravvedimento “breve” entro il 15 gennaio 2011, che slitta a lunedì 17 gennaio, pagando una mini-sanzione del 2,5% (un dodicesimo del 30%), in aggiunta al tributo omesso e agli interessi legali da calcolare nella misura dell’1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e dell’1,5% a partire dal 1° gennaio 2011. Il ravvedimento “lungo” può invece essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Per sanare l’omesso o tardivo versamento del saldo Ici 2010, in caso di ravvedimento lungo, oltre al tributo dovuto, si devono pagare: gli interessi dell’1 per cento annuo dal 17 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2010 e dell’1,5% a partire dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di pagamento compreso; la sanzione del 3 per cento (un decimo del 30 per cento).
Perdono possibile solo per i tributi. Il ravvedimento, sia “breve” sia “lungo”, può riguardare solo i tributi. Non è quindi possibile regolarizzare versamenti omessi per contributi o premi. Resta fermo che, senza ravvedimento “breve”, nei 30 giorni, o “lungo”, è dovuta la sanzione del 30 per cento sull’importo omesso. Per fruire del ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al tributo o alla differenza, se dovuti, nonché al pagamento degli interessi. Per pagamento contestuale delle somme per tributi, sanzioni ed interessi, si deve intendere che tutti i pagamenti, anche se fatti in giorni diversi, devono essere fatti entro i termini.
Mini-sanzioni più alte dal 1° febbraio 2011. Occorre infine ricordare che il ravvedimento diventerà ancora più salato per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Questo per la ragione che la riduzione delle sanzioni a un dodicesimo del minimo o a un decimo del minimo, passerà, rispettivamente, a un decimo del minimo e a un ottavo del minimo (articolo 13, decreto legislativo 472/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 20, della legge di stabilità 2011). Ne consegue che la sanzione del 30 per cento, per tardivo o omesso versamento, passerà, per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, al 3% per il ravvedimento “breve” (un decimo dl 30%) e al 3,75% (un ottavo del 30%) per il ravvedimento lungo.
Il ravvedimento con il doppio calcolo degli interessi. Per vedere come si applica la doppia misura degli interessi legali, in caso di ravvedimento, si può fare l’esempio di un contribuente che non ha versato l’acconto Irpef in scadenza il 30 novembre 2010 per l’importo di 10mila euro. Egli può eseguire il ravvedimento “lungo” entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, cioè entro il 30 settembre 2011. Il nostro contribuente intende sanare la violazione, versando l’importo dovuto, più le sanzioni e gli interessi il 31 maggio 2011.
Considerato che la violazione è stata commessa il 30 novembre 2010, la sanzione applicabile per il ravvedimento lungo è quella del 3% (un decimo del 30%), mentre gli interessi legali si dovranno determinare, applicando il tasso dell’1% annuo per il mese di dicembre e il tasso dell’1,5% per i cinque mesi del 2011.
In pratica, sui 10mila euro di acconto Irpef, gli interessi dell’1% annuo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2010 sono pari a 8,49 euro, mentre gli interessi dell’1,5% annuo sui 151 giorni del 2011, dal 1° gennaio al 31 maggio, giorno in cui eseguirà il versamento, sono pari a 62,05 euro, in totale 70,54 euro.
Nel versamento che effettuerà il 31 maggio 2011, il nostro contribuente indicherà nel modello F24: l’importo di 10mila euro, per l’acconto Irpef di novembre, con il codice tributo 4034; l’importo di 300 euro (un decimo del 30%), per le sanzioni Irpef, con il codice tributo 8901; l’importo di 70,54 euro, per gli interessi sul ravvedimento Irpef, con il codice 1989.