"Nessuno speculi su un dramma umano"
di Redazione
Ragusa – Il C. d. A. della PITIMA GROUP s.r.l. appreso del grave lutto del proprio ex dipendente, Sig. Cannì Paolo, profondamente addolorato, porge le più sentite condoglianze alla famiglia dello sventurato.
Il profondo ed inquietante dolore, tuttavia, non può far venir meno la condanna della campagna scandalistica che vuole addebitare al licenziamento la ragione del suicidio. Tale assunto, frutto di giudizio sommario, è stato strumentalmente amplificato in contrasto con la realtà; né il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro che la legge attribuisce al datore di lavoro può trovare limitazioni in ragione di ipotetiche reazioni che, nel caso specifico, trovano causa in altre, anche se indefiniti fatti, possibilmente di ordine individuale ed estraneo alla vicenda lavorativa. Perché si faccia chiarezza, non avendo la PITIMA Group s.r.l. alcuna remora a manifestare all’esterno ogni ragione ed ogni aspetto del rapporto di lavoro intercorso con il Sig. Paolo Cannì, si trasmette la contestazione disciplinare del 15/03/2010, cui è seguita una semplice sospensione concordata con l’organizzazione sindacale, e la contestazione dell’addebito che ha portato al licenziamento per giusta causa. Pacifico deve ritenersi il diritto del datore di lavoro di avere un rapporto di fiducia e di affidamento pieno nei propri lavoratori dipendenti. Il rapporto di fiducia è fondamentale nel rapporto di lavoro.
In ordine alle responsabilità morali dell’accaduto ci si chiede se a far autocritica non debbano essere piuttosto quei personaggi che hanno trasmesso un messaggio errato sulla funzione del sindacalista all’interno dell’azienda che è, e resta, di rappresentanza degli altri lavoratori, senza attribuzione di
ulteriori e particolari facoltà individuali.
Se qualcuno ha trasmesso tale messaggio che ha indotto il lavoratore a violare il rapporto di fiducia, lo stesso deve ritenersi egualmente responsabile del licenziamento.
E’ bene evidenziare che il contratto di lavoro era a termine ed andava in scadenza nel 2011.
In ogni caso stranizza che il suicidio sia intervenuto a distanza di tempo dal licenziamento, dopo che, l’11/1/2011, il datore di lavoro ha erogato ogni spettanza economica residua al lavoratore, e nell’immediatezza della solidarietà dell’organizzazione sindacale che dice di aver apprestato le dovute tutele legali di formale impugnazione del licenziamento.
Tale fatto, addotto dall’organizzazione sindacale, a nostro parere, elimina il nesso causale del suicidio con il licenziamento: non può essere causa del suicidio un evento avverso per cui il Cannì si era già dotato degli strumenti necessari alla sua tutela per via giudiziaria e per cui si apprestava a combattere giudizialmente. Né mai la PITIMA GRUOP s.r.l. ha disatteso o si è sottratta a provvedimenti giurisdizionali. Si ritiene che le cause del suicidio, pertanto, debbano ricercarsi altrove e non nelle vicende del rapporto lavorativo, con buona pace di chi ha prima drammatizzato il rapporto e dopo ha cavalcato l’onda della diffamazione di un’impresa che, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, nata e cresciuta con il sacrificio ed il lavoro di una famiglia, dà lavoro a oltre 100 persone in provincia di Ragusa e, da sempre, è assolutamente contraria dal porre comportamenti volti a penalizzare i propri dipendenti con cui mantiene un rapporto di stretta collaborazione e fiducia e, nel settembre 2009, ha rilevato la gestione fallimentare dell’Ipermercato del Centro Commerciale le Masserie, sottraendo al sicuro licenziamento le 68 unità impiegate ed ora sta facendo uno sforzo immane, in termini economici e personali, per rilanciare il punto vendita.
L’iniziativa di un singolo sindacalista, estraneo alla struttura aziendale e autore di una campagna di sciacallaggio, mette in crisi lo sforzo di salvaguardia dei posti di lavoro attualmente in atto con la collaborazione di tutte le organizzazioni sindacali e dei lavoratori impegnati nel punto vendita, cui va il nostro pensiero ed incoraggiamento.
La lettera di sospensione dal lavoro
Raccomandata a mano
Ispica, lì 15/03/2010
Oggetto: Contestazione inadempimento contrattuale – Invito a controdedurre – Sospensione Cautelare
La S.V. in indirizzo, dipendente della scrivente società con le mansioni di addetto ausiliario alle vendite presso il Supermercato di Ragusa, Centro Commerciale Le Masserie, in data 14/3/2010, nonostante non venisse disposto e non vi fosse necessità di alcun Suo ingresso nella cella frigorifera, data la giornata festiva, la fine giornata di apertura, l’assenza di consegne di prodotti surgelati dai fornitori ed il regolare approvvigionamento dei banchi espositivi, durante il Suo turno, dalle 17 alle 21, ha attrezzato il carrello di servizio con il giubotto aziendale destinato all’ingresso nella cella frigorifera, tenendolo in tale carrello per tutto il tempo senza nessuna apparente ragione e funzione.
Una operazione inconsueta che allarmava i titolari del supermercato anche per effetto della notizia data da altra persona circa la “manipolazione” di confezioni di batterie da parte della S.V. e il posizionamento delle stesse nel taschino interno del giubotto.
Approssimandosi l’orario di chiusura e di fine turno, la S.V. mostrava segni di impazienza e di nervosismo anche per effetto dell’attenzione dei titolari del supermercato suscitata dalla notizia avuta: venivano osservati i movimenti per verificare l’esito dell’anomalia riscontrata (il giubotto sul carrello di servizio).
Solo verso fine turno ed al fine di verificare esattamente la notizia ricevuta, il Sig. Figura Pietro, legale rappresentante della scrivente PITIMA GROUP, al fine di evitare una visita personale di controllo, nel sospetto di un qualche fondamento della notizia avuta e riscontrata dal Suo atteggiamento nervoso ed anomalo, dando per scontato quanto ancora da accertare, invitava perentoriamente la S.V. ad esibire lo scontrino della merce tenuta nel giubotto ed indicata in un numero imprecisato di confezioni di batterie.
A quel punto la S.V. prelevava dal taschino interno del giubotto ben 5 confezioni delle batterie confermando in tal modo la notizia ricevuta ed i sospetti suscitati, approntando altresì una improbabile giustificazione circa il rinvenimento delle confezioni di batteria fuori posto, nel supermercato, giustificazione cui, con piglio tecnico, aggiungeva che, essendo il giubotto dell’impresa, anche le batterie ivi contenute dovevano essere ritenute nella disponibilità della stessa.
Eppure, a prima vista, l’operazione è apparsa come finalizzata alla sottrazione delle confezioni di batteria: non c’era bisogno di attendere il fine turno per eventualmente riposare nell’apposito scaffale la merce, né c’era necessità di porla nel taschino interno piuttosto che nel carrello di servizio, con l’effetto di sottrarla alla vista piuttosto che ottenere una più comoda utilità di trasferimento verso il suo sito ordinario d’esposizione.
Tanto premesso, integrando i fatti sopra esposti la fattispecie di grave inadempimento contrattuale e di responsabilità (anche sotto l’aspetto del tentativo), lesiva del rapporto di fiducia su cui si fonda il rapporto di lavoro, intendendo tuttavia ulteriormente accertare i fatti, con apposito approfondimento istruttorio del quale si ritiene debba far parte anche una sua controdeduzione- giustificazione difensiva, con la presente si dispone che la S.V. osservi immediatamente una sospensione cautelare dal lavoro, fino all’accertamento definitivo e risponda nel termine di giorni 5 dalla ricezione della presente.
Si specifica che durante la sospensione cautelare la S.V. sarà retribuita ma che la retribuzione non sarà dovuta nel caso il procedimento si concluda con il licenziamento.
Con riserva di adire ogni via giurisdizionale.
Ispica, lì 15/03/2010
PITIMA GROUP s.r.l.
L’amministratore
La lettera di licenziamento
Oggetto: Licenziamento per giusta causa
Facendo seguito alla contestazione a lei consegnata brevi mano in data 15/12/2010 relativa all’ammanco di “buoni sconto” da lei negoziati a corrispettivo di merce acquistata, stante la irrilevanza e la menzognera giustificazione da Lei addotta e tenuto conto che la S.V. è stata anche destinataria già di sanzione disciplinare per tre giorni di sospensione in relazione ad altro fatto specificato e contestato con lettera del 15/3/2010, sanzione inflitta in data 3/5/2010, venuto meno, per tali due fattispecie, l’essenziale rapporto fiduciario e integrando tale ultimo fatto anche la fattispecie di reato per la sottrazione fraudolenta di buoni sconto negoziati presso le casse del supermercato con corrispettivo danno diretto per il datore di lavoro, con la presente si intima il licenziamento per giusta causa della S.V., dovendosi pertanto ritenere risoluto il rapporto di lavoro attualmente in essere e, ciò, con decorrenza economica dalla disposta sospensione del 15/12/2010.
Si provvederà nei giorni seguenti a corrispondere quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro e per ogni emolumento retributivo maturato fino al1 5/12/2010 e si fa salvo il diritto di richiedere i danni morali da quantificare nella sede giudiziaria che si intende adire per l’accertamento delle Sue responsabilità penali.
PITIMA GROUP s.r.l.
L’amministratore
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