Attualità
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02/02/2011 12:59

Il Tar boccia il ricorso sulla Tarsu. Niente rimborsi dopo il 2006

Doccia fredda

di Redazione

Palermo – Il Tar di Palermo con sentenza depositata il 26 gennaio scorso, ancora una volta chiamato in causa dalla sede palermitana di Confindustria Sicilia sulla fastidiosa imposizione della tassa sui rifiuti solidi urbani, meglio conosciuta con il nome di TARSU, questa volta ha dato ragione al Comune guidato dal Sindaco Cammarata.

L’Associazione degli industriali infatti, pensava di poter far valere anche per gli anni 2007-2008 e 2009 lo strascico giurisdizionale a supporto della sentenza del Tar di Palermo che riteneva illegittima la delibera con la quale il Comune aveva approvato il piano tariffario per l’anno 2006.

Niente di più sbagliato!

Il Tar di Palermo respinge infatti il ricorso per inammissibilità ed in parte lo rigetta per il semplice motivo che non risultano altrettanto impugnate le delibere adottate dalla Giunta comunale per ogni anno d’imposta successivo a quello del 2006. In pratica il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ogni anno la delibera che disponeva l’approvazione della TARSU, eccependo i medesimi motivi di legittimità riscontrati favorevolmente dal Tar per l’anno 2006.

Un errore da dilettanti per un’Organizzazione che, statutariamente, cerca di tutelare gli interessi degli operatori economici vessati da periodiche e spesso ingiuste imposizioni tributarie anche a livello locale.

Nulla è però del tutto perduto, nel senso che il cittadino contribuente potrà sempre ricorrere avverso l’avviso di accertamento della TARSU di fronte al Giudice Tributario che, disapplicando l’atto deliberativo viziato nella legittimità per i medesimi motivi già acclarati dal Tar per l’anno 2006, verosimilmente annullerà il tributo locale.

Questo potrà essere fatto individualmente e solo per le annualità della TARSU per le quali il Comune non ha già attivato la riscossione.

Se, ad esempio, la TARSU per l’anno 2009 e per l’anno 2010 non è stata ancora riscossa attraverso una regolare procedura di notifica, il cittadino potrà ancora spuntarla, tenendo presente che il ricorso alla Commissione Tributaria va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Corollario di questo suggerimento è che per le annualità 2007 e 2008 (e probabilmente 2009), in cui si sono già maturati i termini decadenziali per ricorrere al Giudice Tributario, al cittadino-contribuente non resta che pagare in religioso silenzio.

Un tentativo disperato per recuperare i rimborsi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, i cui piani tariffari pur essendo palesemente illegittimi continuano a produrre effetti giuridici nei confronti dei destinatari, è rappresentato dall’ipotesi dell’autotutela tributaria disciplinato dal D.M. n. 37/97, strumento che consente all’amministrazione comunale di annullare o revocare una propria decisione e correggere l’errore commesso.

Tuttavia, l’oscillazione giurisprudenziale in materia consiglia di non farsi prendere dall’ottimismo e, comunque, di affidarsi a professionisti del settore.