Ecco le disposizioni annullate grazie al ricorso della Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera.
di Redazione
Palermo – Una sentenza “politica” che toglie potere all’assessorato al Turismo della Regione siciliana.
La sentenza del Tar Sicilia — Palermo, Sezione Terza, pubblicata il 4 maggio 2026 — ha accolto in parte il ricorso della Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.), annullando dodici disposizioni del decreto assessoriale n. 2104 del 25 giugno 2025, coordinato col successivo D.A. n. 2735 dell’8 agosto 2025. Il cuore della decisione è netto: la Regione può fissare regole e requisiti minimi, ma non può spingere il comparto extralberghiero verso standard tali da renderlo, di fatto, indistinguibile dal settore alberghiero. Si può regolamentare, non snaturare.
I giudici spiegano che alcune prescrizioni erano costruite come requisiti minimi obbligatori per tutti, mentre avrebbero potuto semmai servire a distinguere le strutture di fascia alta da quelle essenziali. Imporre a tutti standard da fascia medio-alta, scrivono, significa comprimere quella offerta differenziata che la stessa legge regionale dichiara di voler tutelare.
Cadono così, fra gli altri: l’obbligo di materassi ignifughi, il televisore da 32 pollici nelle unità abitative, il televisore con canali satellitari nelle sale comuni dei B&B, il limite rigido di quattro posti letto non sovrapponibili per camera, il rapporto di un bagno completo ogni quattro posti letto senza bagno privato, i servizi igienici distinti per sesso nelle parti comuni, l’obbligo di produrre documentazione condominiale, il defibrillatore obbligatorio per diverse tipologie ricettive e persino il potere dell’assessorato di scegliere il nome della struttura da una terna proposta dal titolare. Bocciata anche la regola che imponeva ad almeno il 50% del personale di reception e sala la conoscenza dell’inglese.
I giudici usano parole chiare: quelle norme imponevano oneri economicamente gravosi o adempimenti incompatibili con una gestione familiare, senza rispondere a esigenze primarie dell’ospite. E ancora: il turista che sceglie una struttura extralberghiera sa bene di non aspettarsi gli stessi standard di un hotel. È forse il passaggio più politico della sentenza, perché difende la legittimità di un’accoglienza diversa — non inferiore, ma distinta.
Non tutto, però, è stato travolto. Il Tar ha ritenuto ragionevoli i controlli sull’uso di denominazioni come “Luxury”, “Boutique”, “Resort” e “Country”, gli obblighi di manutenzione degli alloggi e la garanzia di un arredamento decoroso. Il tribunale non ha smontato l’idea di regolazione: ha respinto ciò che ritiene sproporzionato.
Restano in vigore gli obblighi di tracciabilità: esposizione del CIN all’esterno della struttura e su tutti i canali pubblicitari, e comunicazione giornaliera dei flussi tramite il sistema Turist@t. Il termine del 30 giugno 2026 per l’adeguamento delle strutture già esistenti dovrà invece essere rivisto, almeno per le disposizioni annullate.
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