Parla Nova Lex
di Redazione
Scicli – Come è noto la Giunta Venticinque ha approvato l’aumento della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani nella misura del 40% per l’anno 2010.
Al fine di evidenziare l’illegittimità di tale aumento, l’Associazione “ Nova Lex “ di concerto con le ACLI tennero, il 27 Marzo 2010, un apposito Convegno – Dibattito presso il salone della Cripta dell’ex Convento del Carmine di Scicli.
Nel caso del Comune di Scicli, l’aumento della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani risulta palesemente illegittimo per due motivi:
1- Incompetenza della Giunta Comunale: l’organo competente ad approvare la tariffa rifiuti solidi urbani è il Consiglio Comunale (art.32 lett.g) della L. 142/1990), invece la tariffa è stata approvata con delibera di giunta, per cui risulta illegittima in quanto viziata da incompetenza funzionale;
2 – Violazione di legge: la tariffa rifiuti è stata ragguagliata al costo presuntivo 2010 e non al costo consuntivo 2009 in palese violazione dell’ art . 61 del D.Lgs. 507/1993.
Pertanto i contribuenti possono ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo la disapplicazione della delibera comunale illegittima con conseguente annullamento dell’atto impositivo.
Ciò è confermato dalla recente sentenza della Cassazione, che ha deciso la nullità dell’atto impositivo derivante dall’approvazione della Tariffa Rifiuti con delibera di giunta, in quanto il potere di fissare l’aliquota del tributo sui rifiuti spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta (Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010).
Va sottolineato che, oltre alla sopra citata sentenza, vi sono numerose sentenze a favore dei contribuenti, da parte delle Commissioni Tributarie, del T.A.R. Sicilia, ( Sent. n. 1550 dell’1/10/2009 – Sent. n. 2017 del 17/12/2009) ed anche della Cassazione (Sent.. n. 23836 /2009 – n. 16870/ 2003 – n. 3548/2010).
Per cui i contribuenti possono inoltrare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, seguendo l’iter sottostante:
1) In caso di pagamento della Tarsu 2010, devono inoltrare istanza di rimborso al Comune di Scicli e dopo 90 giorni possono presentare ricorso avverso il silenzio rifiuto; invece in caso di rifiuto del rimborso debbono presentare ricorso avverso il rifiuto entro 60 giorni dalla notifica della stesso.
2) In caso di notifica della cartella di pagamento devono presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della stessa.
Le considerazioni, fin qui fatte, valgono anche per le delibere della precedente Amministrazione in quanto approvate dalla Giunta Comunale.
E’ ovvio pertanto che in tutti i Comuni della Sicilia, ove la Tariffa Rifiuti è stata approvata dalla Giunta Comunale, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni Tributarie per eccepire la nullità degli atti impositivi.
In ultimo, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è diventato un problema epocale. Quindi, se non vogliamo essere sommersi dai rifiuti, i Comuni devono attuare la raccolta differenziata, porta a porta, recuperando vetro, ferro, alluminio, plastica ,carta, legno, etc. da riutilizzare come materie prime, abbattendo i costi di smaltimento e riducendo conseguenzialmente la tariffa rifiuti.
Pertanto chiediamo all’Ammistrazione Comunale di Scicli di attuare la raccolta differenziata, porta a porta, con la massima urgenza.
Scicli, 29/12/2010
Giuseppe Implatini
Presidente pro-tempore
Associazione NOVA LEX
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