Le 19 assunzioni programmate da Iblea Acque diventano terreno di imbarazzo istituzionale.
di Redazione
Ragusa – Il congelamento dei concorsi che il comitato del controllo analogo di Iblea Acque è chiamato a deliberare nasce da una denuncia dell’ex sindaco di Ragusa e attuale deputato regionale del Pd Nello Dipasquale.
“Il sottoscritto on.le Emanuele Dipasquale con la presente chiede con effetto immediato la revoca della procedure di assunzione di n.8 unità di personale per i profili di addetto amministrativo e fatturazione a tempo pieno e determinato per anni uno giusta determina n. 263 del 22/07/2026, di n. 10 operai livello 3°per anni uno, giusta determina n. 276 del 7/08/2026 e di n. 1 di Dirigente Affari Generali con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina n. 277 del 07/08/2026.
La presente per garanzia della trasparenza, del buon andamento della pubblica amministrazione e per ragioni di opportunità, che rendono improcrastinabile l’annullamento dei procedimenti connotati da modalità e criteri difformi dai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dall’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Nel dettaglio:
– Le determine n.263/2026, n.276/2026 e n.277/2026 sono state infatti pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale in palese violazione dell’art. 35 comma 3 del d.lgs 165/2001, oltretutto citato in premessa nelle sopraindicate determine ma nei fatti disatteso, omettendo la pubblicazione sul portale InPa, istituito dalla legge 79/2022 prevedendo che tutte le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato della pubblica amministrazione debbano essere pubblicate sul portale unico del reclutamento (www.inpa.it). Tale obbligo è stato poi espressamente esteso agli enti locali e regioni dal 1 giugno 2023, proprio per dare piena attuazione ai principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza di cui all’art. 35 del d.lgs 165/2001.
– Le determine n. 263 del 22/07/2026, n. 276 e n. 277 del 7/08/2026 pur trattando di assunzioni, pur citando l’articolo 35 comma 3 del d.lgs 165/2001, nei fatti non vengono debitamente pubblicate sul sito InPa, e l’avviso per n. 8 addetti amministrativi di livello 4 è gia scaduto il 7/082026 alle ore 13.00.
– Incredibilmente ci si ricorda dell’esistenza del portale InPa invece per quanto attiene la procedura seguita, qualche giorno prima, con determina n. 204 del 23/06/2026 dalla medesima società Iblea acque s.p.a. in merito all’avviso per procedura comparativa per la nomina del componente unico dell’OIV, incarico per 3 anni, che risulta debitamente pubblicato sull’InPa per ben 30 giorni, con scadenza il 23 luglio 2026.
Appare alquanto strano che un incarico triennale di componente OIV segua correttamente la pubblicazione con massima evidenza e trasparenza, e l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 Dirigente Affari Generali resti circoscritto al solo sito istituzionale.
Occorre ribadire che sebbene si tratta di società, poiché è a controllo interamente pubblico l’art. 19 del D Igs. 175/2016 impone di reclutare il personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità propri del pubblico impiego. Tutto ciò nella considerazione che, pur essendo soggetto di diritto privato, Iblea acque gestisce risorse pubbliche e pertanto la legge non può lasciare le assunzioni alla piena libertà e discrezione di un’impresa qualunque.
Il modus operandi di tali fattispecie di società come Iblea acque resta la trasparenza,massima partecipazione, pubblicità ed imparzialità, e il rispetto dei criteri che l’art. 35 del D.Lgs 165/2001 ( citato nelle determine ma disatteso nei fatti) detta per i concorsi pubblici, inclusa la pubblicazione sul portale InPa.
E’ ormai consolidato, anche a livello europeo, l’orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto. Si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale, visto che continua ad essere sotto influenza pubblica, è pienamente assimilabile ad un ente pubblico. E’ ormai acclarato che il criterio da utilizzare per individuare la natura pubblica di un organismo non è dato dalla forma rivestita bensì dalla caratura pubblica dello scopo perseguito e soprattutto dalle risorse utilizzate nello svolgimento della sua attività.
Risorse che non sono solo quelle dei Comuni ma altresì della Regione Siciliana che è intervenuta con propri fondi a sostegno dei bilanci e della grave crisi di liquidità della società Iblea acque.
Appare pertanto quantomeno inopportuno e rischioso dal punto di vista delle risorse pubbliche indebitare ulteriormente una società con l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Affari generali, quando non si riesce a garantire l’equilibrio del proprio bilancio e si cercano ulteriori risorse pubbliche, per il grave deficit finanziario in essere. Le risorse pubbliche vanno razionalizzate al massimo nel rispetto del più stretto rigore finanziario, procedendo se necessario a quelle assunzioni improcrastinabili alla operatività della struttura, ma garantendo sempre la massima trasparenza, pubblicità e partecipazione , attraverso la pubblicazione sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.
Pertanto si chiede all’Amministratore Unico di revocare con effetto immediato le proprie determinazioni n. 263 del 22/07/2026, e n. 276 e 277 del 7/08/2026 ed altresì al Comitato di Controllo Analogo di Iblea Acque di vigilare con la massima attenzione sulla gestione, esercitando i propri poteri di indirizzo, controllo ed autorizzazione sull’operato dell’amministratore unico, e valutare con la massima attenzione per i riflessi finanziari e le responsabilità sulla corretta gestione di risorse pubbliche, tutti i bandi e le procedure di reclutamento
adottate.
Si ritiene che, se supportate debitamente da un’analisi puntuale dei flussi di lavoro, occorre potenziare si la struttura operativa di operai e addetti alla fatturazione a tempo determinato per fronteggiare le urgenze operative, seguendo pedissequamente le procedure corrette improntate alla massima trasparenza e pubblicità, previste dalle norme vigenti, per consentire la massima partecipazione nel rispetto della correttezza e buona amministrazione, prevedendo la pubblicazione sul portale InPa dei nuovi bandi.
Di certo non si ravvisano le medesime motivazioni nella previsione dell’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente affari generali a tempo indeterminato, per una struttura che dispone già di figure apicali.
Tanti, troppi elementi, dei procedimenti sin qui esaminati che prevaricano il buon senso e l’opportunità, la trasparenza, il libero accesso al pubblico impiego, che necessitano di urgenti correttivi per ridare legittimità ai procedimenti assunzionali per le figure di operai e addetti alla fatturazione da ripubblicare nel portale Inpa come disposto dalle norme vigenti.
Si chiede infine di revocare ed azzerare il procedimento di assunzione di n. 1 dirigente a tempo pieno ed indeterminato che rischia di erodere risorse importanti su un bilancio già in grave sofferenza e con una struttura che dispone di figure
apicali.
Ragusa 13 agosto 2026”
on. Nello Dipasquale
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La replica dell’Ad di Iblea Acque Stefano Guccione
“Con la presente si riscontra, punto per punto, la nota in oggetto, dando conto della insussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, della richiesta di revoca ivi formulata, nonché della circostanza – decisiva – che l’accoglimento di tale richiesta determinerebbe, esso stesso, un danno erariale per la società e per gli enti pubblici soci.
1. Sull’asserita violazione dell’obbligo di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento (InPA). La nota assume che le determine sarebbero illegittime per omessa pubblicazione sul Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it), obbligo che sarebbe imposto dall’art.35, comma 3, del d.lgs. 165/2001, richiamato nelle determine e “nei fatti disatteso”.
L’assunto è errato, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 non prevede alcun obbligo di pubblicazione sul Portale InPA: la disposizione si limita a enunciare i principi cui si conformano le procedure di reclutamento (adeguata pubblicità, meccanismi oggettivi e trasparenti, pari opportunità, decentramento, composizione qualificata delle commissioni).
La pubblicazione sul Portale è disciplinata da altra e distinta disposizione, l’art. 35-ter del medesimo decreto.
In secondo luogo, l’art. 35-ter individua un ambito soggettivo tassativo: le amministrazioni pubbliche centrali di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e le autorità amministrative indipendenti (comma 1), con estensione a Regioni ed enti locali (comma 4). Le società a controllo pubblico non sono comprese in tale elenco e, pertanto, l’obbligo non opera nei loro confronti.
La disciplina speciale del reclutamento nelle società a controllo pubblico è contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 175/2016, il cui comma 2 impone il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi dell’art. 35, comma 3, e il cui comma 3 dispone che i provvedimenti di reclutamento “sono pubblicati sul sito istituzionale della società”. La pubblicazione sul sito istituzionale – esattamente la forma di pubblicità adottata – è quella richiesta dalla norma applicabile.
La contestazione poggia, pertanto, su un duplice fraintendimento: attribuisce all’art. 35, comma 3, un contenuto (l’obbligo InPA) che esso non ha, e applica alla società una disposizione (l’art. 35-ter) che non la riguarda.
2. Sull’asserita incoerenza rispetto alla determina n. 204/2026 (componente OIV). La nota deduce che, avendo la società pubblicato sul Portale InPA l’avviso per la nomina del componente unico dell’OIV, sarebbe “incredibile” che non abbia fatto altrettanto per le assunzioni.Il rilievo è privo di fondamento. La pubblicazione sul Portale dell’avviso relativo all’OIV è stata una forma di pubblicità ulteriore, frutto di una scelta discrezionale di massima trasparenza, non l’adempimento di un obbligo. Nessuna norma impone alla società di uniformare tutte le proprie procedure a quella scelta, né l’adozione di una forma di pubblicità più ampia in un caso può generare un obbligo generalizzato negli altri. La diversità di trattamento tra una procedura per un incarico triennale di componente dell’OIV e le procedure di assunzione di personale dipendente non integra alcun vizio di legittimità, rientrando nella discrezionalità organizzativa della società.
3. Sulla pretesa prevalenza degli aspetti pubblicistici sulla forma privatistica.
La nota invoca “la prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica”, asserendo che una s.p.a. a totale capitale pubblico sarebbe “pienamente assimilabile ad un ente pubblico”.
L’assunto è smentito dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa. Le Sezioni Unite hanno affermato che la scelta del paradigma privatistico comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario, “l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato” (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 10019/2019), e che la nozione di società in house rileva solo ai fini della giurisdizione contabile, non per l’equiparazione a pubblica amministrazione (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 32608/2019). Il TAR Sicilia ha ribadito che le società di capitali interamente pubbliche, pur se in house, “non sono configurabili come pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e agiscono nell’esercizio di poteri privatistici in materia di assunzione del personale” (TAR Sicilia – Catania, n. 3093/2021), con conseguente giurisdizione ordinaria sulla validità delle procedure di reclutamento, come sancito dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. 175/2016.
È la stessa nota a richiamare l’art. 19 del d.lgs. 175/2016, il cui comma 1 assoggetta i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico alla disciplina civilistica del lavoro nell’impresa e dei contratti collettivi, salvo deroghe espresse. L’argomento pubblicistico invocato risulta, quindi, rovesciato dal dato normativo e giurisprudenziale.
4. Sulla richiesta di revoca in autotutela.
La nota chiede la “revoca in autotutela” delle determine, evocando la disciplina della l. 241/1990.
La richiesta è improponibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, le determine di assunzione di una società a controllo pubblico sono atti di gestione del rapporto di lavoro adottati iure privatorum, non provvedimenti amministrativi. La giurisdizione sulla validità di tali atti e delle relative procedure appartiene al giudice ordinario (art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016; TAR Sicilia – Catania, n. 3093/2021). Gli istituti dell’autotutela decisoria presuppongono un provvedimento amministrativo e l’esercizio di un potere pubblicistico, che nel caso di specie non ricorrono.
In secondo luogo, quand’anche si volesse ragionare in termini di autotutela, ne mancherebbero i presupposti: la revoca di cui all’art. 21-quinquies della l. 241/1990 richiede sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero un mutamento della situazione di fatto non prevedibile; l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies richiede un provvedimento illegittimo ex art. 21-octies, ragioni di interesse pubblico, la ponderazione con gli interessi dei destinatari e il rispetto di un termine ragionevole. La nota non allega alcun vizio di legittimità delle determine né alcuna sopravvenienza, limitandosi a valutazioni di opportunità che non costituiscono presupposto di alcun potere di autotutela.
5. Sulle assunzioni a termine di operai e addetti alla fatturazione.La nota, nel chiederne la revoca, ammette essa stessa che “occorre potenziare la struttura operativa di operai e addetti alla fatturazione a tempo determinato per fronteggiare le urgenze operative”. Tale ammissione contraddice la richiesta di revoca: le assunzioni a termine rispondono a comprovate esigenze operative, sono state disposte nel rispetto dei principi dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016 e la loro revoca – oltre a essere priva di base giuridica – comprometterebbe la continuità e la regolarità del servizio idrico affidato alla società, con diretto pregiudizio per l’utenza e, in ultima analisi, per il bilancio degli enti soci chiamati a far fronte alle conseguenze di eventuali interruzioni o disservizi.
6. Sull’assunzione del Dirigente Affari Generali.
La nota censura l’assunzione a tempo indeterminato del Dirigente Affari Generali come “inopportuna” per i riflessi sul bilancio, assumendo che la struttura “dispone già di figure apicali”.
La censura muove da un presupposto di fatto inesatto. La società è attualmente priva di un dirigente amministrativo, di un direttore amministrativo e di un direttore generale. Le uniche figure apicali esistenti sono una di profilo tecnico e una di profilo contabile: nessuna presidia la funzione amministrativa. Le criticità gestionali pregresse sono in larga parte riconducibili proprio alla carenza del settore amministrativo e, segnatamente, della figura dirigenziale amministrativa.
Va inoltre precisato che la procedura di reclutamento del Dirigente Affari Generali non è una scelta introdotta dall’attuale organo amministrativo: l’incarico era già stato autorizzato e bandito quando la carica di Amministratore Unico era ricoperta dall’ing. Poidomani.
Trattandosi di atti della società legittimamente adottati dall’organo competente, l’avvicendamento dell’amministratore non ne determina l’inefficacia, non essendovi alcuna disposizione che imponga la reiterazione della procedura al mutare della persona fisica titolare dell’organo. La prosecuzione della selezione è atto di continuità gestionale dovuta, anche a tutela dell’affidamento dei candidati che vi hanno partecipato.
Sotto il profilo giuridico, l’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è un dovere che spetta in via esclusiva all’organo amministrativo (art. 2380-bis c.c.), la cui violazione è fonte di responsabilità (art. 2392 c.c.). Tale dovere assume, per una società in house che gestisce risorse pubbliche, una specifica rilevanza erariale, come di seguito precisato.
7. Sul danno erariale derivante dalla mancata attivazione delle procedure concorsuali.
La nota invoca la tutela delle “risorse pubbliche” e del “rigore finanziario” per chiedere la revoca delle procedure. Tale impostazione è ribaltata dai dati normativi e giurisprudenziali: è la mancata attivazione – o la revoca – delle procedure concorsuali a costituire la condotta idonea a produrre danno erariale, non la loro esecuzione.
7.1. L’omissione è fonte tipica di responsabilità erariale, e non è mai “scudata”. L’art. 1, comma 1, della l. 20/1994 prevede la responsabilità per danno erariale in relazione ai “fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave”. La mancata attivazione delle procedure di reclutamento, o la loro revoca, integra per definizione una condotta omissiva. La rilevanza di tale condotta è confermata, a contrariis, dall’art. 21, comma 2, del d.l. 76/2020, che – nel limitare temporaneamente la responsabilità ai soli fatti dolosi – ha espressamente escluso da tale limitazione i “danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. In una società in house, la giurisdizione sul relativo danno erariale appartiene alla Corte dei conti (art. 12, comma 1, d.lgs. 175/2016).
7.2. Il danno da omissione organizzativa è stato concretamente accertato. La giurisprudenza contabile ha configurato il danno erariale anche in ipotesi di mera condotta omissiva di natura organizzativa: la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato laresponsabilità di un dirigente per aver lasciato un dipendente in una posizione priva di qualunque funzionalità, ravvisando nella consapevolezza dello stato di inattività e nella perseveranza nell’omissione gli estremi del dolo eventuale (Corte app. Cagliari, n. 123/2026). Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che la responsabilità per danno erariale è configurabile non solo nei confronti degli organi apicali, ma anche nei confronti dei “dirigenti di plessi organizzativi della società” che abbiano concorso a determinare il danno (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14040/2016). Il danno erariale, peraltro, è configurabile quando risulti “certo, effettivo, determinato e attuale” (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 9988/2023), senza che la sua natura omissiva della condotta ne escluda la sussistenza.
7.3. Le voci di danno derivanti dalla mancata assunzione delle figure bandite. Nel caso di specie, la mancata attivazione – o la revoca – delle procedure concorsuali è idonea a produrre, in via diretta e attuale, le seguenti voci di danno a carico della società e, per il tramite di essa, delle finanze degli enti pubblici soci:
a) danno da mancata entrata: l’assenza di un presidio dirigenziale amministrativo e di adeguato personale di fatturazione determina ritardi e inefficienze nei processi di fatturazione, riscossione e gestione dei crediti verso l’utenza, con conseguenti minori incassi, prescrizioni e difficoltà di recupero;
b) maggiori costi per incarichi esterni: la carenza strutturale di personale amministrativo costringe la società a ricorrere a incarichi e consulenze esterni, con oneri maggiori e ulteriori rispetto al costo delle assunzioni revocate;
c) costi da contenzioso e da sanzioni: gli errori e le irregolarità riconducibili alla carenza del settore amministrativo espongono la società a contenziosi, sanzioni e responsabilità, i cui oneri gravano sul bilancio sociale e, indirettamente, sugli enti soci;
d) perdita di finanziamenti e contributi: l’incapacità di gestire con la necessaria correttezza e tempestività le procedure amministrative può determinare la perdita o la revoca di finanziamenti e contributi pubblici, con ulteriore aggravamento della situazione finanziaria;
e) aggravamento del disavanzo e della crisi di liquidità: la persistenza di una struttura organizzativa inadeguata aggrava il deficit finanziario in essere, rendendo necessario l’ulteriore intervento finanziario degli enti soci e della Regione Siciliana – esattamente l’effetto che la nota pretende di scongiurare.
7.4. La mancata adozione degli atti dovuti in materia di personale è valutabile ai fini della responsabilità erariale. Il legislatore ha espressamente previsto che la mancata individuazione, da parte del dirigente responsabile, degli atti dovuti in materia di organizzazione del personale “è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale” (art. 33, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 50 del d.lgs. 150/2009). Se, nell’ordinamento del lavoro pubblico, l’omessa adozione degli atti organizzativi dovuti è già fonte di responsabilità erariale, a fortiori lo è, per una società in house che gestisce risorse pubbliche, la revoca di procedure concorsuali già bandite e la conseguente mancata copertura di posizioni necessarie all’assolvimento dei compiti affidati.
7.5. Conclusione sul punto. La richiesta di revoca, ove accolta, non eliminerebbe alcun danno erariale: lo determinerebbe, trasformando l’attuale inerzia organizzativa in una condotta omissiva consapevole e reiterata, idonea a radicare la responsabilità erariale dell’organo amministrativo e a gravare, in ultima analisi, sul patrimonio degli enti pubblici soci. Il corretto presidio delle risorse pubbliche impone, al contrario, di dare esecuzione alle procedure già bandite, assicurando la copertura delle posizioni necessarie alla regolarità e all’efficienza della gestione.
8. Sul richiamo ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione.I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento invocati dalla nota sono esattamente quelli che la società ha inteso attuare: con la pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale, adempimento richiesto dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 175/2016, con procedure selettive conformi ai principi dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001, e con l’adeguamento dell’assetto organizzativo mediante l’individuazione delle figure professionali necessarie. Il buon andamento – e la correlata prevenzione di danni erariali – impongono, semmai, di dare corso alle assunzioni, non di revocarle.
9. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, non sussistono i presupposti di fatto né di diritto per la revoca delle determine n. 263 del 22/07/2026, n. 276 e n. 277 del 07/08/2026, le quali risultano adottate nel rispetto della normativa applicabile alle società a controllo pubblico e dei principi da essa richiamati. La revoca richiesta, lungi dal tutelare le risorse pubbliche, ne determinerebbe un pregiudizio, esponendo la società e il suo organo amministrativo a responsabilità di natura erariale per omissione organizzativa.
Restano ferme la disponibilità della società a ogni interlocuzione con il Comitato di Controllo Analogo e l’attenzione, già prestata e che si conferma, al rigoroso contenimento della spesa di personale e alla più ampia trasparenza delle procedure di reclutamento.
Con osservanza”.
Ragusa, lì
L’Amministratore Unico
Ing. Stefano Guccione
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