array(1) {
[0]=>
string(5) "19075"
}
Vizi rilevanti
di Redazione
Palermo – Il nome del notificatore della cartella esattoriale deve essere chiaramente leggibile e posta nell’ultima pagina e non sul frontespizio dell’atto. In caso contrario il documento è illegittimo.
A deciderlo è la Commissione tributaria provinciale di Palermo, che ha annullato tre cartelle di pagamento emesse dalla Serit Sicilia spa perchè «la parte dell’atto nella quale viene indicato il nome del consegnatario – dice l’avvocato Alessandro Dagnino che ha difeso un cittadino cui i giudici hanno accolto il ricorso contro la Serit – e la qualifica del soggetto che ha provveduto alla consegna non erano leggibili. Inoltre la notifica era apposta sul frontespizio della cartella, anzichè nell’ultima pagina, come previsto dalla legge secondo il nuovo modello ministeriale». La commissione ha stabilito che questi “vizi” sono «talmente gravi da determinare la giuridica inesistenza delle cartelle. E’ come se queste non esistessero, con la conseguenza che questi “vizi” possono essere fatti valere in ogni momento e determinano l’illegittimità di tutta l’attività di riscossione (vendite, pignoramenti e ganasce fiscali)».
I due vizi rilevati dalla Commissione «sono comuni al 95% delle cartelle di pagamento in circolazione – conclude l’avvocato Dagnino – perchè il modello ministeriale è entrato in vigore circa 3 mesi fa ma quasi nessuno lo rispetta».
«La decisione della commissione tributaria apre uno spiraglio importantissimo che potrebbe portare a decine di annullamenti. È vero che resta un provvedimento specifico, ma di un organo autorevolissimo che potrebbe costituire un precedente», aggiunge Dagnino. «Nella sentenza – spiega il legale – c’è scritta una cosa fondamentale: che l’invalidità della notifica rende l’atto inesistente, senza effetti, un pezzo di carta qualunque, insomma». «Il vizio, inoltre, – conclude – è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e il ricorso può farsi in qualunque momento. La Commissione arriva a dire che la invalidità della notifica è suscettibile di viziare anche l’attività di riscossione successiva impedendo qualsiasi sanatoria».
© Riproduzione riservata