Parla Giuseppe Implatini
di Redazione


Ragusa – In merito alla richiesta di Pagamento anticipato della Tassa Rifiuti “2010” del Comune di Ragusa – attraverso l’invio da parte della Serit Sicilia Spa dei relativi Avvisi di Pagamento,
la scrivente Associazione NOVA LEX
formula in via principale il seguente rilievo:
1- Violazione dell’ art . 72 co. 1 del D.Lgs. 507/1993.
La Riscossione Anticipata della Tassa Rifiuti “2010” è illegittima in quanto detto tributo è riscuotibile solo posticipatamente ai sensi dell’art. 72 D. Lgs. 507/1993.
Infatti il co. 1 dell’art. 72 D. Lgs. 507/1993 stabilisce esplicitamente quanto segue:
<< L’importo del tributo ……………liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente………… è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’art. 74 in ruoli principali…………………da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo >>.
Pertanto il funzionario responsabile doveva procedere all’iscrizione a ruolo della “TARSU 2010” successivamente alla data del 20 Gennaio 2011, ossia dopo la presentazione di tutte le denunce di occupazione, detenzione o variazione dei locali e delle aree tassabili relative all’anno 2010 (art. 70 D. Lgs. 507/1993) e solamente dopo tale data il concessionario della riscossione poteva richiedere il pagamento della “TARSU 2010” attraverso l’invio degli avvisi di pagamento.
Invece il funzionario responsabile ha iscritto a ruolo la “TARSU 2010” nello stesso anno 2010 e la Serit Sicilia Spa ha inviato gli avvisi di pagamento, stabilendo le scadenze delle 4 rate rispettivamente il 31/8/2010 – 31/10/2010 – 31/12/2010 – 28/02/2011, non tenendo conto delle cadenze temporali stabilite dall’art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
Va evidenziato altresì che i contribuenti, che hanno venduto uno o più immobili nel corso del 2010, si vedono richiedere il pagamento dell’intero tributo per lo stesso anno mentre hanno l’obbligo di pagare la “TARSU 2010” solo per la parte di anno in cui risultano proprietari ( co. 3, art. 64 D. Lgs. 507/1993).
E veniamo agli Avvisi di Pagamento.
Detti Avvisi costituiscono una comunicazione obbligatoria da parte del concessionario della riscossione, prima di procedere alla notifica della cartella di pagamento.
Ma non possiamo non evidenziare l’impostazione ingannevole di detti avvisi , poiché non informano affatto della facoltatività del pagamento delle somme richieste , anzi lasciano intendere esattamente il contrario, in quanto l’impostazione dell’avviso è costruita in modo da far apparire obbligatorio il pagamento alle prescritte scadenze .
Infatti l’avviso di pagamento contiene la seguente dicitura: Le comunichiamo le somme che lei deve all’Ente sottoindicato: “TOTALE DA PAGARE ALLE SCADENZE DI SEGUITO INDICATE “ ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO – L’importo totale dovrà essere così pagato: 1° RATA 31/08/2010 – 2° RATA 31/10/2010 – 3° RATA 31/12/2010 – 4° RATA 28/02/2010.
Invece la Serit Sicilia Spa avrebbe dovuto indicare chiaramente che il pagamento delle rate è facoltativo in quanto l’obbligo di pagamento decorre soltanto dalla notifica della cartella di pagamento.
Per cui i contribuenti avranno l’obbligo di pagare la Tassa Rifiuti “2010” solamente dopo la regolare notifica cartella dei pagamenti, senza alcuna somma aggiuntiva, con il solo costo aggiuntivo delle spese di notifica di € 5,88.
Probabilmente la notifica cartella dei pagamenti potrà essere effettuata a Marzo 2011 o anche più tardi e quindi i contribuenti potranno pagare tranquillamente entro Giugno o Agosto 2011.
E veniamo alla mancata proroga della Tarsu per il 2010.
La Tassa Rifiuti non esiste più dal 1° di Gennaio 2010 in quanto il legislatore non ha provveduto a prorogarla per l’anno 2010.
Infatti il legislatore non è intervenuto a modificare la precedente norma di proroga della Tarsu che prevedeva l’applicazione della stessa fino al 2009.
Ciò si evince chiaramente dall’art. 1 co. 184 Legge 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall’art. 5 co. 1 Legge 27/02/2009, n. 13.
Pertanto, qualora il legislatore non dovesse intervenire a prorogare la Tarsu per il 2010, i contribuenti potrebbero legittimamente opporsi al pagamento della stessa impugnando le Cartelle di Pagamento della Tarsu 2010 davanti la competente Commisione Tributaria eccependo il fatto che non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della
stessa in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l’applicazione della relativa legge, ossia il D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993.
Infatti l’articolo 23 della Costituzione
stabilisce una riserva assoluta di legge in materia tributaria e ciò è chiaramente fissato dallo stesso il quale recita: << Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge >>.
In ultimo vogliamo sottolineare che la richiesta di pagamento anticipato della “TARSU 2010” va colpire le famiglie disagiate economicamente e gran parte delle imprese che non riescono a sostenere il pesante carico tributario e previdenziale .
Alla luce di quanto su esposto la scrivente Associazione NOVA LEX chiede un incontro urgente al Sindaco al fine affrontare l’intera problematica della Tassa Rifiuti “2010”.
Scicli, 1.9.2010
Dott. Giuseppe Implatini
Presidente pro-tempore
Associazione NOVA LEX
© Riproduzione riservata