Attualità
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01/01/2009 15:52

Parrucchieri e barbieri, l’ordinanza del sindaco di Scicli

di Redazione

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IL SINDACO

Vista

professionale di acconciatore;

la L.R. 17 agosto 2005, n. 174 che reca i principi fondamentali di disciplina dell’attività

Vista

estetista;

la L.R. 4 gennaio 1990, n. 1 che reca i principi fondamentali di disciplina dell’attività di

Visto

l’art. 22 del vigente Regolamento comunale;

Vista

dell’11/12/2008 con la quale si chiede di disciplinare gli orari di apertura e chiusura;

l’istanza della organizzazione sindacale di categoria (C.N.A.), acquisita al n. di prot. 36061

Sentite

vigente Regolamento;

le organizzazioni sindacali di categoria CNA e CLAI ai sensi del comma 1 dell’art. 22 del

Per i motivi in premessa

,

O R D I N A:

A decorrere dall’1 Gennaio 2009, gli orari di apertura e chiusura delle sale esercenti l’attività di acconciatore

ed estetista, sono disciplinati come segue:

– apertura giornaliera dal martedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00

con facoltà di effettuare l’orario continuato.

Art. 2 – Nei giorni festivi sarà osservata la chiusura totale. Sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche,

1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1

novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.

Qualora le festività del 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre ricadano di sabato

o di martedì è autorizzata l’apertura delle sale per evitare la chiusura per tre giorni consecutivi.

Dalla seconda domenica del mese di dicembre alla seconda domenica del mese di gennaio, le sale

sono autorizzate a sospendere la chiusura domenicale e del lunedì.

Art. 3 – Dal 1 giugno al 30 settembre gli esercenti attività di acconciatore ed estetista sono autorizzati alla

apertura antimeridiana domenicale.

Art. 4 – Nelle sale ed istituti di bellezza, in cui trovano occupazione lavoratori dipendenti, i datori di lavoro

dovranno attenersi all’orario disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 – L’orario di chiusura dovrà essere inteso come obbligo di chiusura delle sale, avendo gli esercenti la

facoltà di completare le richieste degli avventori che si trovassero nelle sale.

Art. 6 – Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge