di Redazione
BISCEGLIE CALCIO A 5 – PRO SCICLI
Il Giudice Sportivo,
– rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata
presentazione sul terreno di gioco da parte della società PRO SCICLI entro il
tempo regolamentare di attesa;
– considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo alcuna
giustificazione per cui deve essere considerata rinunciataria a tutti gli
effetti;
– visti gli art 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F.ed il C.V.
decide:
a) di comminare alla società PRO SCICLI la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-6 nonché la penalizzazione di un punto in
classifica e l’ammenda di € 1100,00 quale prima rinuncia;
b) di corrispondere l’importo di € 4200,00 alla società BISCEGLIE a totale
indennizzo per le spese sostenute per assicurare la regolarità dell’incontro.
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