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08/04/2009 14:42

Randagi, l’Ausl precisa: In Sicilia la colpa è dei Comuni

di Redazione string(0) ""

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Ragusa – Con riferimento alle notizie di stampa apparse in questi giorni relativamente alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 8.137 del 3.4.2009, secondo cui sarebbe l’Azienda Sanitaria territorialmente competente l’unico soggetto legittimato passivo al risarcimento dei danni a persone aggredite e morse da cani randagi, appare opportuno puntualizzare alcuni aspetti.

La decisione (che, in ogni caso, com’è noto, fa stato solo tra le parti in causa), si riferisce ad un ricorso proposto dal Comune di Pozzuoli, con la chiamata in causa di un’Azienda Sanitaria Locale di Napoli, per resistere all’azione risarcitoria proposta dai genitori di un minore che era stato morso in una pubblica via a Pozzuoli da un cane randagio. La decisione della Corte è fondata sull’esistenza di una legge regionale della regione Campania (L.r. 24.11.2001 n. 16) che ha espressamente affidato le competenze in materia di prevenzione e lotta al randagismo ai servizi veterinari delle A.S.L. della Regione Campania, disponendo espressamente che gli stessi “attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili municipali”. In conseguenza, il principio affermato, in ordine all’obbligo dell’ASL di risarcire i danni subiti, è fondato sul presupposto dell’esistenza di una legge regionale che affidi in via esclusiva ai servizi veterinari dell’ASL la lotta al randagismo. Com’è noto, in materia, all’interno della legge quadro nazionale (L. 14.8.91 n. 28) ogni Regione ha emanato proprie norme d’attuazione, dal contenuto assai diverso. In particolare, la Regione Siciliana ha emanato la Legge 3.7.2000 n. 15 che, all’art. 14 pone esclusivamente in capo ai comuni (singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animalistiche ) la cattura dei cani vaganti, con sistema indolore e senza ricorrere all’uso di tagliole, bocconi avvelenati o pungoli. Analogamente dispongono le successive Linee Guida Regionali per il controllo del randagismo, emanate con Decreto dell’Assessore alla Sanità 13.12.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 25.1.08, nelle quali viene riaffermato che sono i comuni che debbono provvedere, con le modalità sopra indicate, alla cattura dei cani vanganti o al prelievo di cani incidentati, feriti e/o malati. Quanto sopra allo scopo di evitare confusione in materia e chiarire il quadro normativo regionale