di Redazione

Roma – Un disegno di legge che modifica sostanzialmente le norme sulla prevenzione del randagismo. E’ quella presentata dall’on. Peppe Drago, deputato nazionale dell’Udc, e dalla collega di partito, on. Anna Teresa Formisano, all’attenzione dell’aula di Montecitorio.
Queste le novità proposte dal disegno di legge Drago: “I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture, possono essere soppressi nel caso in cui si verifichino situazioni caratterizzate da comprovata pericolosità”.
L’articolo 2, contiene, inoltre, “l’obbligo all’istituzione di servizi di cattura di cani randagi, per i comuni che non ne sono ancora dotati e la facoltà per i comuni pari o inferiori ai 15 mila abitanti di costituire Consorzi per la realizzazione di canili, anche ricorrendo al project financing”.
L’articolo 3 dà la possibilità di trasferire in capo a privati la Convenzione esistente tra Comuni e Associazioni a tutela degli animali.
L’articolo 4 prevede un contributo da erogare a favore delle famiglie con presenza di persone diversamente abili, che prendono in affidamento un animale.
L’articolo 5 modifica, incrementandole, le sanzioni già previste dalla legge n. 281 del 14 agosto 1991.
L’articolo 6 definisce la copertura finanziaria per l’attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame.
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
di iniziativa dei deputati
Anna Teresa Formisano, Giuseppe Drago
Onorevoli Colleghi,
Le ripetute tragedie verificatesi recentemente hanno reso attuale il problema del randagismo a cui aveva parzialmente trovato soluzione la legge n. 281 del 1991.
La legge del 1991 avrebbe dovuto debellare il randagismo con cure, sterilizzazioni, vaccinazioni e adozioni, ma ad oggi risulta quasi inapplicata.
La legge ha posto in capo all’amministrazione comunale, la responsabilità dei cani senza padrone, impedendone la soppressione. Ciononostante, dopo circa 18 anni di politiche di contenimento del fenomeno del randagismo, che avrebbero dovuto trovare applicazione anche grazie ai decreti attuativi legati alla legge quadro, continua a presentarsi come problema diffuso, fino al punto di causare la morte di bambini indifesi e turisti inconsapevoli, in comuni non ancora attrezzati e pronti ad ostacolare adeguatamente tale fenomeno.
Purtroppo, molte delle finalità previste dalla legge non hanno trovato applicazione a causa delle carenze della stessa legislazione, inoltre le leggi regionali cui la legge rinvia sono state quasi sempre inapplicate o insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi preposti.
Le uniche aree geografiche che si dichiarano esenti dal problema sono quelle di Bolzano, Trento e del Friuli Venezia Giulia, ma nel resto del territorio nazionale sono circa 441 mila i cani che circolano liberi. Si calcolano circa 70 mila randagi in Calabria, in Sicilia e Puglia e 60 mila nel Lazio e in Campania, numeri di gran lunga sottovalutati dal Ministero della Salute secondo la LAV che ne stima 500 mila nella sola provincia di Roma.
Per quanto riguarda i canili, invece, le statistiche fornite dal Ministero sono ferme al 2006, in particolar modo nelle regioni meridionali dove si sono scoperti i casi più gravi di incuria e degrado. Il quadro è reso ancora più grave se consideriamo che: oltre 1200 comuni italiani non dispongono di un servizio dedicato alla cattura dei cani randagi; in oltre 1600 comuni non vi sono canili o servizi convenzionati per il ricovero dei cani e solo lo scorso anno, nei mesi di luglio e di agosto, sono stati più di 11 mila i cani abbandonati.
I recenti fatti di cronaca hanno denunciato, inoltre, la presenza di comuni, che spesso hanno le competenze per poter affrontare il problema del randagismo, ma non hanno i fondi. Non sono rari i casi in cui i comuni presentano progetti a norma di legge, che spesso non vengono finanziati in modo consono, per assenza di risorse, o perché non avviene il coordinamento con la regione che ripartisce i fondi regionali e ministeriali.
La proposta di legge si compone di 6 articoli.
L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della legge n. 281 del 1991, relativo al trattamento dei cani e di altri animali di affezione, disponendo che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture, possano essere soppressi nel caso in cui si verifichino situazioni caratterizzate da comprovata pericolosità.
L’articolo 2, dispone l’obbligo, per i comuni superiori ai 15 mila abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato dove ricoverare i cani abbandonati, a realizzare canili comunali, secondo le modalità e nel rispetto dei principi contenuti nella legge del 1991.
L’articolo 2, contiene, inoltre, l’obbligo all’istituzione di servizi di cattura di cani randagi, per i comuni che non ne sono ancora dotati e la facoltà per i comuni pari o inferiori ai 15 mila abitanti di costituire Consorzi per la realizzazione di canili e ricorrendo, ai fini della realizzazione, anche ad operazioni di project financing.
L’articolo 3 dà la possibilità di trasferire in capo a privati la Convenzione esistente tra Comuni e Associazioni a tutela degli animali.
L’articolo 4 prevede un contributo da erogare a favore delle famiglie con presenza di persone diversamente abili, che prendono in affidamento un animale.
L’articolo 5 modifica, incrementandole, le sanzioni già previste dalla legge n. 281 del 14 agosto 1991.
L’articolo 6 definisce la copertura finanziaria per l’attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame.
Articolo 1
(Modifiche all’ articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281)
All’articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il periodo “presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali” è sostituito con il seguente: “dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali o dai veterinari convenzionati del comune che effettuano l’assistenza presso i canili”;
b) alla fine del comma 2, articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono aggiunte le seguenti parole:
“fatti salvi i casi in cui sussistono comprovati, concreti e specifici elementi di pericolosità, certificati con ordinanza del Sindaco del Comune in cui si rende necessario l’intervento e sentito il parere dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali o dei veterinari convenzionati del comune che effettuano l’assistenza presso i canili. La soppressione avviene tramite iniezione letale indolore”.
Articolo 2
(Modifiche all’ articolo 4, della legge 14 agosto 1991, n. 281)
Al comma 1, articolo 4, della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
“I comuni superiori a 15 mila abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato dove ricoverare i cani abbandonati, avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, sono obbligati a realizzarne almeno uno, comunale o convenzionato nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e ricorrendo, ai fini della realizzazione, anche ad operazioni di project financing.
I Comuni con popolazione pari o inferiore ai 15 mila abitanti possono, avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, costituire Consorzi per la realizzazione e la gestione in forma associata di canili”.
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“1-bis. I comuni che non dispongono di un servizio di cattura dei cani randagi, sono obbligati, avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, ad istituirne uno comunale o convenzionato con il servizio veterinario pubblico o con le associazioni di libero professionisti, secondo le preminenti necessità comunali.”.
Articolo 3
(Trasferimento in capo a privati della Convenzione tra Comuni e Associazioni)
Le somme erogate, dai Comuni alle società o alle associazioni esercenti dei canili, per ogni animale, ed equivalenti alla cifra giornaliera necessaria per il mantenimento alimentare dell’animale, in caso di adozione da parte di privati cittadini, vengono trasferite in capo a questi ultimi per la durata di un anno a partire dal momento dell’adozione.
Articolo 4
(Previsione di un contributo aggiuntivo, per la famiglia che adotta un animale, nel caso di presenza di persone diversamente abili)
Il contributo previsto dall’articolo 3 della presente legge, in caso di presenza nella famiglia che adotta un animale, di una persona diversamente abile, è incrementato di una misura pari al doppio della cifra erogata.
Articolo 5
(Sanzioni)
L’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro mille.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro cento.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe canina, omette di applicare il microchip di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro duecento.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinque mila a euro dieci mila.
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.>>
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1. l’articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, mediante l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
© Riproduzione riservata