Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni delle somme dovute.
di Redazione
Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, precisa una nota, ha messo a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere ei moduli di pagamento delle tariffe.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area. Invece, per i contributori che hanno presentato domanda attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione è inviata anche con raccomandata oppure tramite Pec.
Rottamazione quinquies, pronte le comunicazioni con importi e rate
La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contributori hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro. Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.
Cosa si può pagare
La misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026, ricorda la nota, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture).
La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.
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