di Redazione

“Né è dato rinvenire nella Carta fondamentale spiegano ancora i magistrati nella sentenza un principio cogente sulla indefettibilità del metodo diretto di elezione; consentendosi, in linea di principio, al legislatore nel nostro caso, regionale di scegliere tra il metodo diretto e quello indiretto, ovviamente fuori dai casi in cui, espressamente, la Costituzione prevede l’elezione diretta da parte del popolo (artt. 56 e 58 Cost.)”. Allo stesso modo secondo il Tar non si può neppure sostenere “l’esistenza di una equazione elettivitàdemocraticità ed elettivitàautonomia” dal momento che “la nozione di democrazia non può essere ridotta al mero fenomeno elettivo diretto quasi che, una volta scelti i rappresentanti, ne sia stata assicurata la realizzazione”. Inoltre “per quanto l’euforia istituzionale del passato abbia generato per l’ordinamento italiano ben quattro livelli di amministrazione in un Paese di dimensioni territoriali articolate, ma non certo imponenti rispetto a quello di altri Stati europei, non necessariamente da tale quadro deriva la soggezione alla regole dell’elezione diretta da parte dei cittadini per quanto concerne il livello intermedio”.
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