Giudiziaria
|
08/10/2025 09:16

Studentessa di liceo bocciata fa ricorso al Tar: «Voti bassi che non rappresentano la mia preparazione». Ma i giudici confermano i 4 e i 5

Alla fine il Tar ha respinto il ricorso della ragazza: bocciatura confermata.

di Redazione

Treviso – È stata bocciata in terza superiore dopo il mancato recupero dei debiti in italiano e inglese. L’esito delle prove di recupero era stato netto: 5 in italiano e 4 in inglese. Ma a inizio settembre la studentessa di un liceo economico sociale di Treviso ha presentato ricorso al Tar contro la bocciatura.

Sosteneva che i voti numerici non sarebbero stati rappresentativi della sua preparazione. Non solo: il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto del profilo scolastico globale, senza valorizzare i suoi progressi, e la scuola non avrebbe attuato strategie per farla migliorare in italiano e inglese. Il ministero dell’Istruzione si era costituito in giudizio. E alla fine il Tar ha respinto il ricorso della ragazza: bocciatura confermata.

Nello scrutinio di giugno i docenti avevano presentato la studentessa con il 6 nonostante una serie di insufficienze anche in matematica, storia e diritto. Durante l’anno, inoltre, la scuola aveva invitato la famiglia a contattare i docenti perché la ragazza risultava «insufficiente in italiano e gravemente insufficiente in inglese e fisica a causa del metodo di studio, del comportamento e dell’impegno». La famiglia, però, ha incontrato solo la docente di fisica. Prima, in novembre, aveva avuto solo un colloquio con la prof di italiano. Mentre non ha mai incontrato la docente di inglese. «La censura secondo cui i voti espressi in forma numerica non rispetterebbero la preparazione della studentessa così come descritta dai docenti non è fondata – dice la sentenza del Tar – più volte nel corso dell’anno la scuola ha segnalato alla famiglia la situazione critica della studentessa. In proposito, va tenuto anche presente che l’obbligo della scuola di comunicare ai genitori dello studente l’andamento scolastico può ritenersi adempiuto mediante il semplice inserimento dei voti nel cosiddetto registro elettronico». Discorso simile per i rilievi in merito alla valutazione del profilo scolastico globale. «Resta generica e non dimostrata la doglianza secondo cui il provvedimento di non ammissione sarebbe viziato perché non terrebbe conto del percorso scolastico complessivo – scrivono i giudici – da questo punto di vista, il ricorso difetta di elementi atti a dimostrare che il consiglio di classe avrebbe fatto cattivo uso della discrezionalità tecnica che gli compete».

«Peraltro i docenti di storia, matematica e diritto sembrano avere valorizzato i progressi della studentessa avendola presentata allo scrutinio finale con il 6, nonostante una media non sufficiente – aggiungono – inoltre, alla luce del costante permanere di criticità, testimoniate dalle comunicazioni della scuola alla famiglia, non sembra che il profilo scolastico globale della studentessa possa definirsi nel suo complesso positivo». Da ultimo, i corsi di recupero: «Non risulta che la studentessa o la sua famiglia abbiano mai rappresentato alla scuola alcuna inadeguatezza dei corsi di recupero attivati – si conclude la sentenza – ferma restando l’ampia discrezionalità dei singoli istituti nell’organizzazione di tali iniziative».