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29/01/2011 23:09

Tarsu, il modulo per il rimborso

Le opinioni di Giuseppe Implatini, Nova Lex

di Redazione

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Scicli – Come è noto, con il nostro recente comunicato stampa del 13 Gennaio 2011, avevamo anticipato la predisposizione di un modello di istanza di rimborso della Tassa Rifiuti relativa  agli  anni  2008, 2009 e 2010.

 

In adempimento a quanto promesso, abbiamo predisposto un modello di istanza di rimborso della Tassa Rifiuti afferente gli  anni  2008, 2009 e 2010, che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti che intendono inoltrare detta istanza.

 

E’ ovvio che ciascun contribuente o professionista potrà predisporre qualunque altro modello di istanza di rimborso.

 

Vi proponiamo pertanto il sottostante modello di istanza di rimborso, con l’avvertenza che

detta istanza dovrà essere compilata  in carta semplice ed in duplice copia.

 

Una copia di detta istanza dovrà essere  presentata all’Ufficio Tributi del Comune di Scicli, il quale ne rilascerà una ricevuta nella quale sarà specificato che trattasi di “istanza di rimborso della Tassa Rifiuti per gli  anni  2008, 2009 e 2010 “. L’altra copia sarà conservata dal contribuente per esser poi allegata al ricorso in Commissione Tributaria.

 

Ribadiamo che il termine entro il quale può essere presentata detta istanza è di cinque anni dalla data di pagamento della Tassa Rifiuti. In caso di difficoltà nella compilazione di detta istanza forniremo ai contribuenti assistenza gratuita.

 

Anticipiamo che nel mese di Febbraio è in programma un secondo incontro-dibattito che fornirà tutti i chiarimenti occorrenti alla difesa dei contribuenti, nonché sarà affrontato il tema della Tassa Rifiuti sui fabbricati rurali (cat. catastale D/10) e degli indici di produttività specifica delle singole destinazione d’uso.

 Scicli, 29.1.2011

                                                                                      Dr. Giuseppe Implatini                                                                                                              

                                                                                                                        Presidente pro-tempore 

                                                                                                                      Associazione NOVA LEX    

 

SPETT.LE

COMUNE DI SCICLI

UFFICIO TRIBUTI

 

Oggetto: Istanza di rimborso Tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008,  2009 e 2010.

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………nato a…..…..…………..…. residente in ………….……………Via……………………………….codice fiscale……………………………………..,  ha effettuato il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani relativamente  all’anno  2008 per l’importo di €……….;  all’anno  2009 per l’importo di €………. e  all’anno  2010 per l’importo di €……….;

Tali importi, ad avviso del sottoscritto, risultano in parte non dovuti per le considerazioni che seguono.

La tariffa della Tassa Rifiuti Solidi urbani,  per l’anno 2008, è stata approvata con delibera della Giunta Comunale N. 147 del 26/05/2007, per l’anno 2009 con delibera  N. 127 del 14/05/2009 e per l’anno 2010 con delibera  N. 364 del 24/12/2009;

per  l’anno  2008  detta  tariffa  è  stata indiscriminatamente aumentata  nella  misura  del  40%; 

per  l’anno  2009 è stata confermata la stessa tariffa del 2008, ivi incluso, quindi,  l’aumento del 40%;

per l’anno 2010 è stato approvato un ulteriore aumento della  tariffa nella  misura del 40%, rispetto alla tariffa dell’anno 2009, per cui la stessa è  risultata raddoppiata rispetto alla tariffa dell’anno 2007;

Le tre sopra citate delibere sono state approvate dalla Giunta Comunale, per cui risultano illegittime in quanto affette da incompetenza funzionale per il fatto che il potere di determinare la variazione delle tariffe spetta esclusivamente al Consiglio Comunale ex art.32 lett.g)  L. 142/1990; 

 

Inoltre, in detti atti deliberativi non si vi è alcun riferimento al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, determinato sulla base dei dati del conto consuntivo, il quale costituisce il necessario imprescindibile riferimento per la quantificazione del prelievo e quindi anche per ogni variazione della tariffa; per cui in mancanza di tale dato  gli indiscriminati aumenti  si rivelano illegittimi per evidente violazione di legge, e precisamente del co. 1 dell’art. 61 del D.lgs. n. 507/1993.

 

Le superiori eccezioni di illegittimità delle sopra indicate delibere sono  confermate da numerose sentenze, e precisamente del T.A.R. Sicilia,  ( Sent. n. 1550 dell’1/10/2009 – Sent. n. 2017 del 17/12/2009), della Cassazione (Sent.. n. 23836 /2009 – n. 16870/ 2003 – n. 3548/2010) ed in ultimo dalla recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010.

 

Per tutto quanto  precede, emerge chiaramente che il Comune di Scicli non era legittimato a riscuotere  importi maggiori rispetto a quelli già stabiliti per l’anno 2007, per cui per lo scrivente si configura, a pieno titolo, il rimborso delle somme  versate in più.

 

Conseguentemente, lo scrivente inoltra la presente istanza, cumulativa per i tre anni, trattandosi di vizio reiterato, affinché codesto Comune proceda alla  riliquidazioni delle somme effettivamente dovute e disponga il rimborso di quanto risulterà corrisposto in più, comprensivo di interessi maturati e maturanti.

 

Avverte inoltre che, trascorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente senza che sulla questione sia stato provveduto, lo scrivente non esiterà dall’avanzare ricorso in Commissione Tributaria, secondo  rito e norme che regolano la materia, per richiedere la disapplicazione delle citate delibere, il riconoscimento del diritto al rimborso del tributo e degli interessi, nonché del risarcimento delle spese di giudizio.

Allegati:

1.  copia dei versamenti effettuati n….

         Scicli, lì