Le opinioni di Giuseppe Implatini, Nova Lex
di Redazione
Scicli – Come è noto, con il nostro recente comunicato stampa del 13 Gennaio 2011, avevamo anticipato la predisposizione di un modello di istanza di rimborso della Tassa Rifiuti relativa agli anni 2008, 2009 e 2010.
In adempimento a quanto promesso, abbiamo predisposto un modello di istanza di rimborso della Tassa Rifiuti afferente gli anni 2008, 2009 e 2010, che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti che intendono inoltrare detta istanza.
E’ ovvio che ciascun contribuente o professionista potrà predisporre qualunque altro modello di istanza di rimborso.
Vi proponiamo pertanto il sottostante modello di istanza di rimborso, con l’avvertenza che
detta istanza dovrà essere compilata in carta semplice ed in duplice copia.
Una copia di detta istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune di Scicli, il quale ne rilascerà una ricevuta nella quale sarà specificato che trattasi di “istanza di rimborso della Tassa Rifiuti per gli anni 2008, 2009 e 2010 “. L’altra copia sarà conservata dal contribuente per esser poi allegata al ricorso in Commissione Tributaria.
Ribadiamo che il termine entro il quale può essere presentata detta istanza è di cinque anni dalla data di pagamento della Tassa Rifiuti. In caso di difficoltà nella compilazione di detta istanza forniremo ai contribuenti assistenza gratuita.
Anticipiamo che nel mese di Febbraio è in programma un secondo incontro-dibattito che fornirà tutti i chiarimenti occorrenti alla difesa dei contribuenti, nonché sarà affrontato il tema della Tassa Rifiuti sui fabbricati rurali (cat. catastale D/10) e degli indici di produttività specifica delle singole destinazione d’uso.
Scicli, 29.1.2011
Dr. Giuseppe Implatini
Presidente pro-tempore
Associazione NOVA LEX
SPETT.LE
COMUNE DI SCICLI
UFFICIO TRIBUTI
Oggetto: Istanza di rimborso Tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Il sottoscritto……………………………………………………nato a…..…..…………..…. residente in ………….……………Via……………………………….codice fiscale…………………………………….., ha effettuato il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani relativamente all’anno 2008 per l’importo di €……….; all’anno 2009 per l’importo di €………. e all’anno 2010 per l’importo di €……….;
Tali importi, ad avviso del sottoscritto, risultano in parte non dovuti per le considerazioni che seguono.
La tariffa della Tassa Rifiuti Solidi urbani, per l’anno 2008, è stata approvata con delibera della Giunta Comunale N. 147 del 26/05/2007, per l’anno 2009 con delibera N. 127 del 14/05/2009 e per l’anno 2010 con delibera N. 364 del 24/12/2009;
per l’anno 2008 detta tariffa è stata indiscriminatamente aumentata nella misura del 40%;
per l’anno 2009 è stata confermata la stessa tariffa del 2008, ivi incluso, quindi, l’aumento del 40%;
per l’anno 2010 è stato approvato un ulteriore aumento della tariffa nella misura del 40%, rispetto alla tariffa dell’anno 2009, per cui la stessa è risultata raddoppiata rispetto alla tariffa dell’anno 2007;
Le tre sopra citate delibere sono state approvate dalla Giunta Comunale, per cui risultano illegittime in quanto affette da incompetenza funzionale per il fatto che il potere di determinare la variazione delle tariffe spetta esclusivamente al Consiglio Comunale ex art.32 lett.g) L. 142/1990;
Inoltre, in detti atti deliberativi non si vi è alcun riferimento al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, determinato sulla base dei dati del conto consuntivo, il quale costituisce il necessario imprescindibile riferimento per la quantificazione del prelievo e quindi anche per ogni variazione della tariffa; per cui in mancanza di tale dato gli indiscriminati aumenti si rivelano illegittimi per evidente violazione di legge, e precisamente del co. 1 dell’art. 61 del D.lgs. n. 507/1993.
Le superiori eccezioni di illegittimità delle sopra indicate delibere sono confermate da numerose sentenze, e precisamente del T.A.R. Sicilia, ( Sent. n. 1550 dell’1/10/2009 – Sent. n. 2017 del 17/12/2009), della Cassazione (Sent.. n. 23836 /2009 – n. 16870/ 2003 – n. 3548/2010) ed in ultimo dalla recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, 15 giugno 2010, Sent. n. 14376/2010.
Per tutto quanto precede, emerge chiaramente che il Comune di Scicli non era legittimato a riscuotere importi maggiori rispetto a quelli già stabiliti per l’anno 2007, per cui per lo scrivente si configura, a pieno titolo, il rimborso delle somme versate in più.
Conseguentemente, lo scrivente inoltra la presente istanza, cumulativa per i tre anni, trattandosi di vizio reiterato, affinché codesto Comune proceda alla riliquidazioni delle somme effettivamente dovute e disponga il rimborso di quanto risulterà corrisposto in più, comprensivo di interessi maturati e maturanti.
Avverte inoltre che, trascorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente senza che sulla questione sia stato provveduto, lo scrivente non esiterà dall’avanzare ricorso in Commissione Tributaria, secondo rito e norme che regolano la materia, per richiedere la disapplicazione delle citate delibere, il riconoscimento del diritto al rimborso del tributo e degli interessi, nonché del risarcimento delle spese di giudizio.
Allegati:
1. copia dei versamenti effettuati n….
Scicli, lì
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