Le prime due sentenze
di Redazione


Ragusa – Esitate le prime due sentenze che in sede civile si sono occupate della vicenda relativa alla Technical & Trend e all’ex promotore finanziario Gerlando Termini che nel 2011 ha coinvolto centinaia di risparmiatori della provincia di Ragusa con ammanchi per alcune decine di milioni di euro.
Con le sentenze n. 928 e 929 del 13/8/18 il Tribunale di Ragusa, ritenendo provato, anche a fronte di quanto espressamente riconosciuto dal Termini nel corso del giudizio, che gli investitori gli avessero affidato la completa gestione del conto corrente aperto a loro nome presso la banca on line IW Bank Spa del gruppo UBI, con successiva distrazione da parte dello stesso Termini di quanto ivi depositato, ha condannato quest’ultimo a rifondere ai risparmiatori rispettivamente le somme di € 99.950, oltre interessi, e di € 19.980, oltre interessi, mentre del tutto esente da responsabilità è risultata IW Bank da cui, a parere del Tribunale, “i codici di sicurezza (user ID e password) venivano correttamente inviati (…) all’indirizzo di posta elettronica comunicato dai correntisti nel contratto”, mentre “il token veniva inviato all’indirizzo di corrispondenza indicato dai (…) correntisti (…) nel contratto” con conseguente “responsabilità dei correntisti circa la custodia e l’utilizzo strettamente personale delle credenziali di accesso al conto e del token”. Né, stando alla sentenza, è possibile imputare alla banca alcuna responsabilità per omessa verifica della veridicità delle sottoscrizioni in calce agli ordini di bonifico e delle generalità degli ordinanti o per non aver recapitato ai correntisti gli estratti conto e la documentazione bancaria, posto che le operazioni bancarie presso IW Bank, specializzata nell’offerta on line di servizi bancari e finanziari, non venivano compiute mediante ordini scritti ma unicamente attraverso i codici di sicurezza consegnati ai correntisti, mentre gli estratti conto, conformemente alle previsioni di legge e contrattuali, non venivano trasmessi in formato cartaceo ma erano resi disponibili solo on line. La stessa sentenza ha escluso qualunque responsabilità della banca per violazione della normativa antiriciclaggio “atteso che il d.lgs. 231/2007 non prevede alcun obbligo di comunicazione in favore del cliente (rispetto al quale risulta addirittura espressamente vietata ogni comunicazione relativa alla segnalazione di operazioni sospette: cfr. art. 39, d.lgs. 231/2007)”.
A ciò si aggiunge la responsabilità dei correntisti che “avrebbero certamente potuto evitare il danno subito usando l’ordinaria diligenza”, posto che la loro condotta, “consistita, di fatto, nella consegna di un’ingente somma di denaro ad un terzo – referenziato, ma pur sempre sconosciuto -, senza alcuna possibilità di verificarne direttamente l’impiego, appare talmente incauta da escludere la responsabilità non già del truffatore (in considerazione del carattere doloso della sua condotta: cfr. i falsi prospetti consegnati agli investitori di cui all’allegato n. 5 dell’atto di citazione), ma sicuramente dell’istituto di credito convenuto”.
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